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Sentenza

Sentenza del 11/05/2015 n. 4417 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Tributi locali - Adempimenti - Avviso di accertamento - Notificazione - Operatore postale incaricato di pubblico sevizio - Assenza di affidamento in esclusiva al fornitore servizio universale - Legittimità della fornitura del servizio - Sussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2007, sostenendo principalmente che la notifica fosse inesistente o irregolare perché eseguita da una società privata di recapito non abilitata e in assenza di una valida convenzione con il Comune. Ha inoltre eccepito la tardività della notifica, ritenendo rilevante la data di ricezione dell'atto, avvenuta l'8 gennaio 2013, oltre il termine quinquennale del 31 dicembre 2012, nonché il difetto di motivazione dell'avviso.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo tardiva la notifica perché effettuata da una società privata e considerando decisiva la data di ricezione. Il Comune ha proposto appello. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, ritenendo legittima la notificazione eseguita tramite operatore postale privato munito di licenza individuale e autorizzazione generale, in quanto il servizio non rientrava nelle attività riservate in esclusiva al fornitore del servizio universale. La notifica si è quindi perfezionata, per il Comune notificante, il 27 dicembre 2012, data di consegna del plico all'operatore, entro il termine quinquennale. La Commissione ha inoltre ritenuto comunque applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo, poiché l'atto era stato ricevuto e impugnato dalla contribuente. L'appello è stato accolto e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D. Lgs. n. 58/2011, attuativo della Direttiva 2008/6/CE

    Dal 30/04/2011 gli operatori postali in possesso di licenza individuale e autorizzazione generale possono effettuare i servizi non riservati in esclusiva al fornitore del servizio universale.

    La liberalizzazione del servizio postale consente agli operatori privati autorizzati di effettuare anche notifiche relative ad atti di accertamento tributario, non essendo tali notifiche comprese tra i servizi riservati in esclusiva.

  • Art. 1, comma 161, legge n. 296/2006

    Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi locali devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.

    Il termine è stato rispettato perché, nei confronti del notificante, la notificazione si è perfezionata con la consegna del plico all'operatore postale il 27 dicembre 2012, anche se il contribuente lo ha ricevuto l'8 gennaio 2013.

  • Art. 149 c.p.c.

    Gli effetti della notificazione si producono per il notificante con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'agente postale.

    È applicato il principio della scissione degli effetti della notificazione: per il notificante rileva la data di consegna all'operatore, mentre per il destinatario rileva la data di ricezione.

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    Anche un'eventuale irregolarità della notificazione può essere sanata quando il destinatario abbia ricevuto l'atto e lo abbia impugnato, dimostrando di averne avuto effettiva conoscenza.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 477/2002

    Ha consolidato la distinzione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante e quello per il destinatario.

  • Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 19854/2004

    La proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione.

    La natura sostanziale dell'avviso di accertamento non impedisce l'applicazione degli istituti processuali, compresa la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Massime di principio

  • Per le notifiche tributarie effettuate dopo il 30 aprile 2011, un operatore postale privato munito delle necessarie licenze e autorizzazioni può essere legittimato a eseguire la notificazione, salvo i servizi specificamente riservati in esclusiva al fornitore del servizio universale.
  • Ai fini del rispetto dei termini decadenziali da parte dell'ente impositore, normalmente rileva la data di consegna dell'atto all'operatore postale, non quella di ricezione da parte del contribuente.
  • Se il destinatario riceve l'atto e lo impugna nel merito, eventuali irregolarità della notificazione possono essere sanate per raggiungimento dello scopo.
  • La contestazione della notifica deve essere accompagnata da elementi concreti, come l'assenza di licenza o autorizzazione dell'operatore, l'inesistenza della relata o l'effettiva mancata conoscenza dell'atto; mere contestazioni generiche sono normalmente insufficienti.
  • La validità della notifica non esclude la possibilità di contestare autonomamente il merito dell'accertamento, la motivazione, la prescrizione o altri vizi dell'atto, purché tali motivi siano dedotti in modo specifico e documentato.

Testo integrale

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