Sentenza del 18/01/2019 n. 143 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
SANZIONI - Crisi aziendale - Impossibilità di ricevere finanziamenti - Caso di forza maggiore - Esimente - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa agli anni 2009 e 2010, emessa ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972. Non contestava la debenza delle imposte, ma chiedeva l'annullamento delle sanzioni e degli interessi, sostenendo che il mancato pagamento fosse stato determinato da una situazione di forza maggiore. In particolare, la crisi aziendale era stata aggravata dai ritardi nei pagamenti da parte di amministrazioni pubbliche, dalla perdita di importanti commesse, dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito bancario e dalla conseguente carenza di liquidità. La società aveva inoltre documentato le difficoltà mediante perizia contabile, documentazione bancaria e provvedimenti di mobilità e cassa integrazione per 18 dipendenti.
La decisione
La Commissione ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo configurabile la forza maggiore ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 472/1997. La crisi economica, considerata isolatamente, non è sufficiente a escludere le sanzioni; tuttavia, quando è accompagnata dall'impossibilità concreta di accedere al credito e da rilevanti crediti non riscossi verso pubbliche amministrazioni, può rendere involontario e incolpevole l'omesso o tardivo pagamento. Sono state quindi confermate la non debenza delle sanzioni e la debenza del tributo. La richiesta di eliminazione degli interessi è stata dichiarata inammissibile per difetto di motivazione. Entrambi gli appelli, principale e incidentale, sono stati rigettati e le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 6, comma 5, D.Lgs. 472/1997
Il caso di forza maggiore costituisce un'esimente che esclude l'addebito delle sanzioni.
La norma è stata interpretata nel senso che l'omesso o tardivo pagamento non è sanzionabile quando deriva da circostanze esterne, imprevedibili e non imputabili al contribuente, tali da rendere concretamente impossibile adempiere.
Art. 36-bis, D.P.R. 600/1973
La cartella emessa a seguito del controllo automatizzato può costituire la prima richiesta accertativa dell'Ufficio; pertanto, il contribuente può impugnarla anche per far valere l'esimente della forza maggiore relativamente alle sanzioni.
Art. 54-bis, D.P.R. 633/1972
La disposizione disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e costituisce la base normativa della cartella relativa alla pretesa tributaria.
Art. 97, comma 5, D.P.R. 602/1973, abrogato
La Commissione ha ricordato che l'abrogazione della disposizione, che prevedeva l'inapplicabilità delle sanzioni in caso di impossibilità economica, mirava a prevenire abusi, ma non ha eliminato la generale esimente della forza maggiore.
Cassazione, sentenze n. 11593/2007 e n. 11717/2002
I precedenti sono stati richiamati dall'Amministrazione per sostenere che le difficoltà finanziarie non escludono automaticamente la responsabilità e che il contribuente deve dimostrare di aver cercato risorse alternative. La Commissione ha ritenuto però provata, nel caso concreto, l'impossibilità effettiva di reperire ulteriore credito.
Massime di principio
- La semplice crisi aziendale o mancanza di liquidità non costituisce, da sola, forza maggiore e non esclude automaticamente le sanzioni tributarie.
- La forza maggiore può essere riconosciuta quando la crisi è comprovata da circostanze oggettive e non imputabili al contribuente, come rilevanti crediti insoluti verso amministrazioni pubbliche, blocco o revoca degli affidamenti bancari, perdita improvvisa di commesse e impossibilità documentata di ottenere nuovo credito.
- Il contribuente deve dimostrare di aver agito diligentemente per adempiere, documentando i tentativi di reperire finanziamenti, la situazione bancaria, i crediti insoluti, le cause della crisi e le iniziative adottate per ridurre i costi o regolarizzare successivamente la posizione.
- La forza maggiore opera come esimente dalle sanzioni, ma non elimina l'obbligo di pagare il tributo e, salvo specifica contestazione fondata, gli interessi maturati.
- Non è necessario che la forza maggiore derivi esclusivamente da eventi naturali catastrofici o da provvedimenti governativi: può risultare anche da una combinazione eccezionale di fattori economici esterni, imprevedibili e concretamente impeditivi.
- La valutazione deve essere effettuata in concreto e può variare per ciascun periodo d'imposta; una decisione relativa a un'altra annualità non determina automaticamente l'esito di quella esaminata.
- Quando la cartella deriva da un controllo automatizzato e rappresenta la prima richiesta dell'Amministrazione, il contribuente può impugnarla per far valere la forza maggiore e chiedere l'annullamento delle sanzioni.
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