Sentenza del 18/01/2019 n. 22 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
I risultati di evasione di una parte del periodo di imposta, in presenza di contabilità irregolare e di un quadro probatorio grave, preciso e concordante, legittimano l'accertamento esteso all'intero periodo impositivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l’accertamento Irpef relativo al 2012, con cui l’Ufficio gli aveva imputato pro quota il maggior reddito accertato in capo alla società e aveva recuperato ulteriori euro 18.256,00 di versamenti bancari ritenuti compensi professionali non dichiarati. Ha contestato l’uso dell’accertamento induttivo puro, sostenendo che la contabilità fosse formalmente regolare, che il prospetto extracontabile riguardasse soltanto un periodo limitato, che le prove raccolte non fossero sufficienti a estendere l’evasione all’intero anno e che fossero stati riconosciuti costi deducibili in misura insufficiente. Ha inoltre dedotto vizi di motivazione della sentenza, violazione dell’art. 112 c.p.c., illegittimità della presunzione bancaria sui versamenti e insussistenza della presunzione di distribuzione degli utili ai soci.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittimo l’accertamento induttivo puro perché le omissioni e irregolarità erano gravi, numerose e ripetute: documenti extracontabili, dichiarazioni della dipendente e dei pazienti, mancata o parziale fatturazione delle prestazioni, sottofatturazione e incongruenze tra protesi acquistate e ricavi dichiarati rendevano inattendibile la contabilità nel suo complesso. Il prospetto extracontabile, pur riferito a circa un mese e dieci giorni, poteva fondare la ricostruzione dell’intero periodo d’imposta, essendo ragionevole presumere la continuità del medesimo modus operandi. È stata ritenuta corretta anche l’imputazione al socio del 50% del reddito societario, in applicazione del principio di trasparenza delle società di persone, nonché il recupero dei versamenti bancari non giustificati, per i quali il professionista deve fornire una prova analitica dell’estraneità all’attività imponibile. Confermata anche la percentuale del 30% di costi riconosciuti. Il contribuente è stato condannato al pagamento di euro 3.000,00 di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973
consente all’Ufficio di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e di procedere alla ricostruzione del reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza
L’accertamento induttivo puro è legittimo quando omissioni, falsità o irregolarità gravi, numerose e ripetute rendono inattendibili le scritture contabili nel loro complesso. In tale ipotesi l’Ufficio può utilizzare presunzioni e dati extracontabili e può estendere all’intero periodo d’imposta una percentuale di evasione rilevata in una parte dell’anno, se è ragionevole ritenere invariato il comportamento evasivo.
Art. 41-bis, D.P.R. n. 600/1973
È stato utilizzato per l’accertamento nei confronti del socio del maggior reddito di partecipazione derivante dalla rettifica del reddito della società.
Art. 5, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili
Nelle società di persone il reddito accertato alla società è imputato direttamente ai soci in proporzione alla quota di partecipazione, indipendentemente dall’effettiva percezione. Non è necessaria una presunzione di distribuzione degli utili tipica delle società di capitali.
Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973
La presunzione legale collegata agli accertamenti bancari continua a operare per i versamenti effettuati sui conti del professionista o lavoratore autonomo. Il contribuente deve dimostrare analiticamente che tali somme sono estranee ai compensi imponibili. Dopo la sentenza costituzionale n. 228/2014 è invece venuta meno l’equiparazione tra attività d’impresa e professionale con riferimento ai prelevamenti.
Sentenza Corte costituzionale n. 228/2014
illegittimità costituzionale limitatamente alle parole "o compensi"
La pronuncia ha escluso, per i lavoratori autonomi e professionisti, la presunzione automatica che i prelevamenti bancari non giustificati costituiscano compensi professionali. Secondo l’interpretazione seguita dalla decisione, la presunzione resta invece applicabile ai versamenti.
Art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000
Riconosce al contribuente la possibilità di presentare osservazioni dopo il processo verbale di constatazione; nel caso concreto l’Ufficio ha parzialmente accolto le deduzioni, riducendo la percentuale di evasione e riconoscendo costi presunti.
Art. 2700 c.c.
Il processo verbale di constatazione fa fede privilegiata quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come compiuti o avvenuti in sua presenza e quanto alla provenienza del documento; le dichiarazioni di terzi in esso riportate possono essere contestate con prova contraria o dimostrandone l’inattendibilità.
Art. 112 c.p.c.
Non è stato violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché, nonostante un riferimento terminologico all’accertamento analitico-induttivo, il giudice di primo grado aveva effettivamente esaminato la legittimità della ricostruzione induttiva fondata sull’inattendibilità della contabilità.
Art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
La sentenza non è nulla per carenza di motivazione quando consente di individuare il tema della controversia e le ragioni logiche e giuridiche della decisione, anche senza esaminare singolarmente tutte le argomentazioni delle parti.
Massime di principio
- Una contabilità formalmente regolare non impedisce l’accertamento induttivo puro se l’Amministrazione dimostra, attraverso una pluralità di elementi concordanti, che le scritture sono sostanzialmente inattendibili.
- Un documento extracontabile riferito a una parte dell’anno può essere esteso all’intero periodo d’imposta quando è corroborato da altri riscontri e consente di individuare una prassi evasiva sistematica e stabile nel tempo.
- Per superare un accertamento fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti non sono sufficienti spiegazioni generiche: occorrono documenti puntuali, coerenti e riconciliabili con date, importi, clienti e registrazioni contabili.
- La congruità agli studi di settore non è decisiva quando la contabilità di base è inattendibile o risultano occultati sia ricavi sia costi e acquisti.
- Nelle società di persone il maggior reddito accertato alla società viene imputato automaticamente ai soci in proporzione alla partecipazione, anche se non è provata l’effettiva distribuzione degli utili.
- Per i professionisti, i versamenti bancari non giustificati mantengono valore presuntivo di compensi imponibili; il contribuente deve dimostrarne analiticamente l’origine estranea all’attività professionale.
- La sentenza costituzionale n. 228/2014 ha eliminato la presunzione sui prelevamenti dei professionisti, ma non quella sui versamenti, secondo l’orientamento interpretativo seguito nella decisione.
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