Sentenza del 18/01/2019 n. 10 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Oristano, che aveva accolto parzialmente il ricorso della società contro l'avviso di accertamento n. 895030200245 relativo all'anno 1999, per maggiori ricavi a fronte di una perdita dichiarata e per complessivi euro 25.704,67 tra IRPEG, IRAP, IVA, sanzioni e interessi. L'Ufficio sosteneva che fosse legittimo utilizzare i dati dei conti correnti personali del socio amministratore, ritenuti sostanzialmente riferibili alla società, in ragione della commistione tra contabilità sociale e operazioni personali. L'appello denunciava la violazione dell'art. 115 c.p.c. e l'errata interpretazione degli artt. 32, comma 1, n. 7, del D.P.R. 600/1973 e 51, comma 2, n. 7, del D.P.R. 633/1972. L'Agenzia affermava inoltre che la riferibilità dei conti intestati a terzi potesse essere provata anche mediante presunzioni semplici.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'Ufficio non avesse fornito una prova analitica e concreta della natura fittizia dell'intestazione dei conti personali del socio, né della sostanziale riferibilità alla società delle singole operazioni bancarie contestate. La mera commistione tra i conti del socio amministratore e quelli della società di capitali non è stata considerata sufficiente, soprattutto perché il socio svolgeva anche un'attività professionale individuale. L'Ufficio avrebbe dovuto dimostrare, movimento per movimento, il collegamento con l'attività societaria e spiegare le ragioni per cui le operazioni personali dovessero essere imputate alla società. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Norme richiamate
Art. 115 c.p.c.
L'Agenzia aveva dedotto la violazione della norma in materia di valutazione delle prove, ma il motivo non è stato accolto.
Art. 32, comma 1, n. 7, D.P.R. 600/1973
Consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati relativi ai rapporti bancari del contribuente e, in determinati casi, anche di soggetti terzi. Tuttavia, quando i conti sono formalmente intestati a terzi, occorre provare la loro sostanziale riferibilità al contribuente e il collegamento con l'attività sottoposta a controllo.
Art. 51, comma 2, n. 7, D.P.R. 633/1972
Prevede analoghi poteri di indagine bancaria ai fini IVA. Anche in questo caso l'utilizzo di conti intestati a terzi richiede elementi probatori idonei a dimostrare che le operazioni siano riferibili al soggetto controllato.
Art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici possono dimostrare la riferibilità al contribuente di conti intestati a terzi, purché siano precise, gravi e concordanti e siano concretamente collegate alle operazioni contestate.
Cass. civ., sentenza n. 22013/2006
"sostanziale imputabilità al contribuente delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti di terzi"
L'estensione delle indagini bancarie a conti di familiari, terzi o amministratori richiede la prova della sostanziale imputabilità al contribuente delle movimentazioni rilevate.
Cass. civ., sentenze nn. 17387/2010 e 17390/2010
I conti intestati a terzi o familiari possono essere controllati quando esistano presunzioni idonee a ritenere che siano stati utilizzati nell'attività commerciale dell'impresa.
Cass. civ., sentenza n. 21420/2012
"allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzione, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati"
I conti formalmente intestati ai soci possono essere sottoposti a controllo e utilizzati per l'accertamento della società soltanto se l'Amministrazione dimostra la natura fittizia dell'intestazione o la riferibilità all'ente dei conti o di specifici movimenti.
Cass. civ., sentenza n. 26274/2018
Conferma in linea generale la possibilità di estendere le indagini bancarie ai conti di soggetti diversi dal contribuente, ma tale possibilità resta subordinata alla prova del collegamento sostanziale tra i conti e l'attività del soggetto verificato.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può esaminare conti correnti intestati a soci, amministratori, familiari o altri terzi, ma non può imputare automaticamente alla società tutte le movimentazioni riscontrate.
- Quando il conto è formalmente intestato a un soggetto diverso dalla società, l'Ufficio deve dimostrare con presunzioni precise, gravi e concordanti la natura fittizia dell'intestazione oppure la sostanziale riferibilità alla società.
- La prova deve essere specifica e, di regola, riferita ai singoli movimenti o a gruppi omogenei di operazioni, indicando il collegamento con ricavi non dichiarati, costi non documentati o attività societarie.
- La mera qualità di socio o amministratore, la vicinanza personale o la semplice promiscuità dei conti non sono normalmente sufficienti, soprattutto nel caso di una società di capitali distinta dalla persona fisica.
- La posizione dell'Amministrazione è più forte quando emergono elementi concreti quali pagamenti di clienti della società su conti personali, prelievi o versamenti coincidenti con la contabilità sociale, assenza di autonomia gestionale o documentazione che colleghi direttamente le operazioni all'impresa.
- Il contribuente, per contrastare l'accertamento, dovrebbe documentare l'origine personale delle movimentazioni, la propria eventuale attività autonoma e l'assenza di collegamenti tra i conti privati e la contabilità societaria.
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