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Sentenza

Sentenza del 18/01/2019 n. 16 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Iva e società "di comodo": non rimborsabile l'eccedenza costituita da crediti riportati da anni precedenti in cui la società era operativa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, inattiva di fatto dal 1996 e cancellata formalmente nel 2004, aveva riportato nella dichiarazione IVA 2005 un credito maturato fino al 1996 e ne aveva chiesto il rimborso nel 2006. L’Agenzia aveva negato il rimborso perché la società era non operativa e non esercitava attività d’impresa. La controversia riguardava quindi se il divieto di rimborso IVA previsto per le società non operative si applicasse anche a un credito formatosi in anni precedenti, quando la società era ancora operativa.

La decisione

La Commissione ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il rimborso. È stato stabilito che il divieto di rimborso riguarda l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno in cui la società presenta le condizioni di non operatività, anche quando il credito deriva, in tutto o in parte, da annualità precedenti in cui la società era operativa. TV sdf è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio: 1.000 euro per il primo grado e 800 euro per il secondo grado, oltre agli eventuali ulteriori oneri.

Norme richiamate

  • Art. 3, commi 37 e 45, legge 23 dicembre 1996, n. 662

    Il divieto di rimborso concerne l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'IVA per l'anno che comprende l'esercizio, o la maggior parte dell'esercizio, per il quale si verificano le condizioni di non operatività.

    Il divieto di rimborso si applica all'intera eccedenza indicata nella dichiarazione dell'anno in cui la società è non operativa, anche se tale eccedenza è composta da crediti riportati da periodi precedenti nei quali la società svolgeva attività.

  • Art. 30, comma 2, DPR 26 ottobre 1972, n. 633

    È riconoscibile il diritto al rimborso dell'IVA comunque in caso di cessazione dell'attività.

    La possibilità di ottenere il rimborso in caso di cessazione dell'attività non prevale sulle specifiche limitazioni previste per le società non operative o di comodo.

  • Art. 30, comma 4, legge n. 724/1994

    Il divieto al rimborso e la cancellazione del credito IVA per le società che risultano non operative per tre anni consecutivi e che negli stessi periodi effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA per un ammontare inferiore ai ricavi medi figurativi.

    La disciplina delle società non operative può impedire il rimborso dell'eccedenza IVA e, al ricorrere delle condizioni previste per più periodi consecutivi, comportare anche la perdita del credito.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, 17 giugno 2005, n. 13079

    Il divieto di rimborso ... deve essere inteso ... nel senso di ricomprendere in ogni caso l'eccedenza di credito indicata nella dichiarazione, anche se costituita, in tutto o in parte, da crediti riportati da anni precedenti, nei quali la società era operativa.

    Il momento decisivo è quello della dichiarazione relativa al periodo in cui ricorre la non operatività, non quello in cui il credito IVA si è originariamente formato.

Massime di principio

  • Per una società qualificata come non operativa o di comodo, il divieto di rimborso può colpire l'intera eccedenza IVA indicata nella dichiarazione dell'anno non operativo, anche se il credito proviene da annualità precedenti di effettiva operatività.
  • La successiva cessazione dell'attività non consente automaticamente di ottenere il rimborso di un credito IVA se, nell'anno rilevante, operano le limitazioni previste dalla disciplina delle società non operative.
  • Ai fini del rimborso occorre verificare non solo l'origine del credito, ma anche lo status della società e il rispetto dei test di operatività nel periodo della dichiarazione in cui il rimborso viene richiesto.
  • In presenza di una disciplina speciale sulle società di comodo, essa prevale sulla regola generale che consente il rimborso dell'IVA in caso di cessazione dell'attività.
  • La motivazione del diniego può ritenersi sufficiente quando individua chiaramente la non operatività o l'assenza di esercizio dell'attività come ragione del mancato rimborso.

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