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Sentenza

Sentenza n. 1903/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202400121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione di manufatti edilizi ritenuti totalmente difformi dal permesso di costruire, nonché contro il verbale di accertamento di inottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano la sentenza di primo grado deducendo: violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32 e 34 d.P.R. 380/2001; travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erroneità o carenza dei presupposti, contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione; omessa pronuncia su un motivo di ricorso; violazione dell'art. 1 e degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990 e del principio del giusto procedimento; invalidità derivata del verbale di accertamento di inottemperanza; violazione dell'affidamento per il lungo tempo trascorso dal rilascio del titolo edilizio. Nel merito sostenevano che i manufatti realizzati corrispondessero a quelli autorizzati nel 2004, che le opere in muratura fossero soltanto piccole difformità o tolleranze inferiori al 2%, che il permesso di costruire fosse rimasto valido ed efficace, che l'assenza di ulteriori pareri relativi ai vincoli gravanti sull'area non fosse imputabile ai privati e che l'ordine di demolizione avrebbe dovuto riguardare, al più, le sole opere accessorie. Veniva inoltre contestata la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la discrasia tra il verbale del 2020, che negava la facile amovibilità delle opere, e una precedente attestazione comunale del 2008 resa nell'ambito delle autorizzazioni commerciali.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto provata, sulla base del titolo edilizio, della documentazione progettuale e del sopralluogo del 2020, la radicale diversità tra le opere assentite e quelle realizzate: il progetto riguardava strutture in legno facilmente smontabili, da rimuovere al termine di ogni stagione estiva, mentre in loco erano presenti manufatti stabilmente infissi al suolo, poggianti su platea in cemento, con elementi in muratura, dimensioni e conformazione differenti e mantenuti permanentemente per circa sedici anni. Tale permanenza e la concreta destinazione funzionale erano sufficienti a integrare la totale difformità dal titolo, anche a prescindere dalle ulteriori differenze dimensionali e tipologiche. La precedente attestazione di facile amovibilità resa nel 2008 ai fini commerciali non prevaleva sull'accertamento edilizio del 2020, essendo riferita a profili commerciali e non edilizi. La censura relativa ai vincoli e ai pareri è stata ritenuta comunque assorbita dal carattere plurimotivato dell'ordinanza: una sola ragione autonomamente idonea a sostenere il provvedimento è sufficiente a impedirne l'annullamento. In ogni caso, la necessità di pareri e titoli derivanti dalla legge non può essere superata dal silenzio o dal comportamento dell'amministrazione, e l'ordinanza di demolizione non costituiva autotutela sul permesso del 2004, ma contestava la violazione delle prescrizioni del titolo. È stata respinta anche la censura sull'affidamento: il decorso del tempo non consolida una situazione abusiva e l'ordine di demolizione, quale atto vincolato, non richiede una motivazione specifica sull'interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità. È stata infine esclusa la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di ordine di demolizione vincolato e doveroso. Venuta meno l'illegittimità dell'ordine demolitorio, è stata respinta anche la censura di invalidità derivata del verbale di inottemperanza. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 31, 32 e 34 d.P.R. 380/2001

    Le disposizioni sono state richiamate per qualificare la difformità edilizia e la sanzione demolitoria; il Collegio ha ritenuto che la radicale diversità tipologica, dimensionale e funzionale delle opere, nonché la loro stabile permanenza, giustificassero l'ordine di demolizione.

  • art. 34, comma 2-ter, d.P.R. 380/2001

    La soglia di tolleranza del 2% invocata dagli appellanti non è stata ritenuta applicabile a opere oggettivamente e radicalmente diverse da quelle assentite.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio non invalida l'ordine di demolizione, in quanto provvedimento dovuto e vincolato.

  • art. 1 l. 241/1990

    Il richiamo ai principi generali dell'azione amministrativa non impone, nel caso di ordine demolitorio vincolato, una diversa valutazione rispetto al ripristino della legalità edilizia.

Massime di principio

  • La totale difformità dal permesso di costruire può essere desunta non solo dalle differenze strutturali e dimensionali, ma anche dalla stabile permanenza dell'opera e dalla sua concreta destinazione funzionale, quando il titolo autorizzava invece una struttura precaria e facilmente amovibile da rimuovere stagionalmente.
  • L'accertamento della natura abusiva di un manufatto deve considerare l'incidenza effettiva e funzionale dell'opera sull'assetto del territorio, e non soltanto la sua astratta amovibilità o le caratteristiche dei materiali impiegati.
  • Quando un ordine di demolizione è fondato su una pluralità di motivi autonomamente idonei, è sufficiente che ne resista uno solo perché il provvedimento non debba essere annullato; le censure relative agli ulteriori motivi diventano irrilevanti ai fini dell'esito.
  • Il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso non determina, di per sé, un legittimo affidamento sulla conservazione della situazione illecita né impone una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico: l'ordine di demolizione resta un atto vincolato diretto al ripristino della legalità.
  • La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per la validità dell'ordine di demolizione, quando questo costituisce esercizio vincolato e doveroso del potere repressivo edilizio.
  • Il silenzio o il precedente comportamento dell'amministrazione non possono sostituire i pareri e gli atti di assenso imposti dalla legge per la realizzazione o la permanenza di opere soggette a vincoli.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentale

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