Cassazione Civile, Ordinanza n. 21286/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La vicenda nasce dalla notificazione di un atto di precetto fondato su decreto ingiuntivo asseritamente munito di esecutorietà e non opposto. La debitrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi chiedendo la nullità del precetto per asserita mancanza dell’indicazione del provvedimento dichiarativo di esecutorietà del decreto ingiuntivo e per nullità della notificazione del titolo. Nel corso del giudizio di opposizione il Tribunale ha rilevato un vizio della citazione introduttiva, poiché l’atto indicava erroneamente altri uffici giudiziari, e ha ordinato la rinnovazione della notificazione. Dopo la rinnovazione, il Tribunale ha dichiarato tardiva l’opposizione nella parte ricondotta all’art. 617 c.p.c., ritenendo che la notificazione dell’opposizione fosse avvenuta oltre il termine di venti giorni dalla notifica del precetto; in via aggiuntiva ha anche ritenuto infondata la censura relativa alla mancata spedizione in forma esecutiva del titolo, qualificandola come irregolarità formale non assistita dalla prova di un concreto pregiudizio. In cassazione la ricorrente ha dedotto, da un lato, violazione degli artt. 164 e 617 c.p.c., sostenendo che la rinnovazione della citazione nulla per vizio della vocatio in ius sana il vizio con effetti ex tunc e che, quindi, il termine di decadenza andava verificato con riferimento alla prima notificazione della citazione e non a quella rinnovata; dall’altro, ha censurato la statuizione di merito sul precetto, lamentando la confusione tra dichiarazione di esecutorietà del decreto e apposizione della formula esecutiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla prima censura. Ha affermato che, quando la citazione introduttiva dell’opposizione è nulla per vizio della vocatio in ius e viene rinnovata nel termine fissato dal giudice, la sanatoria opera ex tunc anche sul piano processuale; pertanto, ai fini del rispetto del termine di venti giorni per proporre opposizione agli atti esecutivi, rileva la data della prima notificazione della citazione originaria, non quella della rinnovazione. Poiché la prima notificazione era avvenuta entro il termine decorrente dalla notifica del precetto, l’opposizione non poteva considerarsi tardiva. La seconda censura è stata dichiarata inammissibile, perché rivolta contro una motivazione sul merito resa ad abundantiam dopo una statuizione di inammissibilità/tardività, rispetto alla quale non vi era interesse ad impugnare. La sentenza del Tribunale è stata quindi cassata con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione, per la decisione sul merito dell’opposizione e sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La rinnovazione della citazione nulla per vizio della vocatio in ius, eseguita nel termine assegnato, sana il vizio con effetti ex tunc anche processuali; ai fini dei termini decadenziali va considerata la notificazione originaria.
Il termine di venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi decorre dalla notificazione del precetto; se la citazione introduttiva è stata validamente notificata prima della scadenza, la successiva rinnovazione della citazione non rende tardiva l’opposizione.
La ricorrente ha assolto all’onere di specificazione e localizzazione degli atti e documenti richiamati nel ricorso.
La ricorrente ha depositato gli atti e i documenti su cui il motivo si fondava.
Richiamato solo per la modalità di decisione del Tribunale in esito alla discussione orale.
Richiamato dalla ricorrente come parametro della censura sul precetto, per la dedotta omissione dell’indicazione del provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Massime di principio
- La rinnovazione della citazione nulla per vizio della vocatio in ius, quando eseguita nel termine assegnato dal giudice, produce sanatoria ex tunc e consente di far risalire al primo atto gli effetti processuali della domanda, anche ai fini del rispetto di termini decadenziali perentori.
- Nelle opposizioni agli atti esecutivi, la tempestività va verificata con riguardo alla prima notificazione dell’atto introduttivo quando la successiva rinnovazione sia intervenuta su citazione già ritualmente tempestiva, non potendo la rinnovazione far maturare una tardività sopravvenuta.
- Dopo una pronuncia di inammissibilità o tardività che esaurisce la potestas iudicandi sul merito, le eventuali argomentazioni di merito svolte dal giudice ad abundantiam non sono autonome capi da impugnare e la relativa censura difetta di interesse.
- L’impugnazione deve concentrarsi sulla statuizione pregiudiziale effettivamente decisiva; non è ammissibile chiedere anche il sindacato sul merito quando questo sia stato affrontato solo in via accessoria e priva di efficacia decisoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21253/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21254/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21255/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21256/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21257/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21258/2025 del 25/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →