Sentenza n. 12037/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa concessione di idonee misure cautelari: a) in parte qua dell’elenco dei non ammessi al corso intensivo della procedura concorsuale D.M. n. 107/2023 – Procedura riservata per Dirigenti scolastici, così come rettificato da decreto n. 76336 del 29 maggio 2024; b) dell’esito della prova scritta così come risultante dalla piattaforma Formez; c) di ogni altro atto preordinato connesso o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SANTILLO MELINA il 26\11\2024 : della graduatoria della procedura concorsuale indetta con D.M. 107/2023 pubblicata in data 19 agosto 2024 sul sito INPA nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SANTILLO MELINA il 17\3\2026 : 1) del decreto dipartimentale 002187 del 9 agosto 2024 pubblicato il 18 di-cembre 2025 recante approvazione della graduatoria definitiva; 2) del decreto dipartimentale 124319 del 9 agosto 2024 pubblicato il 18 dicembre 2025 recante assegnazione ai ruoli regionali; 3) del decreto dipartimentale 2206 del 19 agosto 2024 pubblicato il 18 dicembre 2025 recante rettifica della graduatoria definitiva; 4) del decreto dipartimentale del 27.11.2024 n. 203703 pubblicato il 18 dicembre 2025 recante ulteriori assegnazioni ai ruo-li regionali; 5) del decreto dipartimentale del 18.12.2025 n. 3827 pubblicato il 18.12.2025 recante seconda rettifica alla graduatoria definitiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova preselettiva e mancata ammissione al corso intensivo della procedura riservata per dirigenti scolastici, nonché graduatoria definitiva, assegnazioni ai ruoli regionali e successive rettifiche
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante alla procedura riservata disciplinata dal D.M. n. 107/2023, aveva conseguito inizialmente 58 punti, poi rettificati a 59, a fronte della soglia minima di 60. Con il ricorso introduttivo ha contestato la legittimità di alcuni quesiti e delle relative risposte corrette, deducendo: violazione dell'art. 6 del D.M. n. 107/2023 e delle regole per la predisposizione dei quesiti; asserita inesistenza di una risposta corretta nel quesito sul dominio di secondo livello delle scuole italiane, per la presenza del punto finale in "edu.it."; ambiguità del quesito sul peculato d'uso, in ragione di un contrasto giurisprudenziale sulla configurabilità del reato rispetto al denaro; erroneità del quesito sulle assenze retribuite dei dirigenti scolastici, perché la risposta indicata come corretta avrebbe richiamato l'anno scolastico anziché l'anno solare e avrebbe utilizzato il verbo "astenersi" anziché "assentarsi"; erroneità del riferimento contenuto in un quesito a un inesistente D.M. n. 32 del 22 dicembre 2022; violazione della lex specialis relativa ai distrattori, ritenuti non inequivocabilmente errati nel quesito sul Sistema Nazionale di Valutazione; violazione dei quadri di riferimento delle aree tematiche, per l'inclusione di un autore non indicato nella bibliografia. Con i motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria e i successivi decreti di approvazione, assegnazione e rettifica, deducendone l'illegittimità derivata. La ricorrente ha inoltre contestato i rilievi processuali relativi alla mancata impugnazione della graduatoria definitiva e alla mancata notificazione del ricorso a un controinteressato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto ai profili processuali, ha ritenuto che la mancata indicazione esatta della data della graduatoria definitiva potesse essere considerata un mero refuso, essendo riconoscibile la volontà di impugnare la graduatoria; ha invece rilevato che il ricorso introduttivo e il primo atto di motivi aggiunti non erano stati notificati ad alcun controinteressato. La collocazione di un maggior numero di candidati in posizione utile avrebbe infatti ridotto le chance degli altri candidati, rendendo necessaria la notificazione ad almeno uno di essi. La successiva notificazione del secondo atto di motivi aggiunti a un controinteressato non era idonea a sanare tale omissione. Il Collegio ha tuttavia ritenuto possibile prescindere dai rilievi di rito, perché il ricorso era infondato nel merito. Ha ribadito che la predisposizione e la valutazione dei quesiti rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili soltanto in presenza di errori manifesti, oggettivi, di irragionevolezza, illogicità o incongruità. Le risposte indicate dall'amministrazione risultavano le sicuramente corrette, mentre le altre costituivano distrattori dotati soltanto di margini di plausibilità. La ricorrente non aveva fornito un principio di prova idoneo a dimostrare l'erroneità dei quesiti o delle risposte. Il riferimento al D.M. n. 32 è stato qualificato come mero errore di stampa, riconducibile al D.M. n. 328/2022, facilmente individuabile dal contenuto delle risposte. Il punto finale dopo "edu.it" non alterava l'equivalenza dell'indirizzo. Il giudice ha inoltre escluso che i quesiti di contenuto giuridico fossero sottoposti a un sindacato più intenso, poiché ciò comporterebbe una sostituzione del giudice alla commissione nella valutazione dell'idoneità del candidato. Le censure sui quadri di riferimento e sulla bibliografia sono state ritenute generiche e non adeguatamente provate; inoltre, la ricorrente non aveva chiarito quale effetto concreto avrebbe avuto l'eventuale annullamento dei quesiti sul proprio punteggio, né quali risposte avrebbe fornito. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 6 D.M. n. 107/2023
La disposizione disciplina la procedura riservata e la predisposizione e validazione dei quesiti; il giudice ha ritenuto che le contestazioni non dimostrassero violazioni idonee a incidere sulla legittimità della prova.
art. 10, comma 2, lett. a), c), d), e), g) e h) D.M. n. 138/2017
Individua le materie della prova preselettiva, senza che sia stata dimostrata una concreta estraneità dei quesiti ai relativi ambiti.
art. 15 CCNL del personale dirigente dell'area istruzione e ricerca 2016-2018
È stato richiamato dalla ricorrente per contestare il quesito sulle assenze retribuite, ma il giudice non ha ravvisato un errore manifesto idoneo a giustificare l'annullamento.
art. 314, comma 2, c.p.
È stato richiamato nel quesito sul peculato d'uso; il giudice non ha ritenuto dimostrata l'ambiguità invalidante dedotta dalla ricorrente.
Massime di principio
- La scelta, formulazione e validazione dei quesiti di una procedura concorsuale costituiscono espressione di discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di errori manifesti e oggettivi, ovvero di evidenti irragionevolezza, illogicità o incongruità.
- I distrattori di una prova a risposta multipla non devono essere necessariamente privi di qualsiasi plausibilità, poiché la loro funzione è proprio quella di verificare la solidità della preparazione del candidato; è sufficiente che la risposta corretta risulti univocamente individuabile secondo il contenuto tecnico della domanda.
- Un errore meramente materiale nel riferimento normativo contenuto in un quesito non determina l'illegittimità della prova quando, dal contenuto della domanda e delle risposte, il riferimento corretto sia oggettivamente riconoscibile e non risulti compromessa la possibilità del candidato di individuare la risposta esatta.
- Il giudice amministrativo non può esercitare un sindacato più intenso sui quesiti concorsuali per il solo fatto che essi riguardino materie giuridiche, poiché ciò comporterebbe la sostituzione del giudice alla commissione nella valutazione dell'idoneità del candidato.
- Le censure concernenti l'estraneità dei quesiti ai quadri di riferimento devono essere specifiche, provate e accompagnate dall'indicazione della concreta incidenza sul punteggio; la mera contestazione della riconducibilità di un argomento alla bibliografia o al programma non è sufficiente.
- Nelle procedure selettive, il candidato che chieda l'ammissione o il reinserimento in graduatoria deve notificare il ricorso ad almeno un controinteressato quando l'accoglimento della domanda possa ridurre le chance degli altri candidati collocati in posizione utile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1443/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 326/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 327/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 328/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 109/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1483/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →