Cassazione Penale, Sentenza n. 03191/2026 del 26/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato l'istanza di ricusazione dei giudici Annamaria Casoria e Aldo Polizzi. Il ricorso articola due motivi: (1) nullità dell'ordinanza per erronea applicazione dell'art. 127, comma 1, c.p.p. e per manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che non è stato dato avviso alle altre persone interessate della data dell'udienza camerale e che il Puca aveva interesse alla estensione del contraddittorio ai coimputati; (2) nullità ed erronea applicazione degli artt. 37, 36, 34 c.p.p. e mancata motivazione, per presunti profili di pregiudizio e parzialità dei giudici: la dott.ssa Casoria avrebbe già giudicato il Puca in altro procedimento (sentenza per intestazione fittizia con valutazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.) e il dott. Polizzi avrebbe partecipato ad udienze istruttorie nello stesso contesto, sicché, secondo il ricorrente, sussisterebbero ragioni che avrebbero potuto influenzare il giudizio.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che l'omessa estensione del contraddittorio agli altri "interessati" non poteva essere fatto valere da chi, come il Puca, era stato regolarmente citato e non aveva un interesse personale alla nullità (richiamando l'art. 127 c.p.p. e l'art. 182 c.p.p.). Sul secondo motivo ha confermato il principio di stretta interpretazione delle cause di ricusazione: la partecipazione precedente dei giudici a procedure diverse che hanno valutato le stesse fonti probatorie in relazione a reati diversi non integra automaticamente motivo di ricusazione; non è stata dimostrata una esternazione di convincimento non funzionale o un comportamento tale da ritenersi pregiudizievole. Ha altresì escluso che la mera partecipazione ad udienze istruttorie integri causa di ricusazione, richiamando l'art. 34 c.p.p. e la deroga prevista dal comma 2-quater. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 127 cod. proc. pen.
«Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori».
La norma impone l'avviso dell'udienza; la Corte ha ritenuto però che la nullità derivante dall'omesso avviso riguardi esclusivamente gli interessi dei terzi cointeressati (es. coimputati) e non possa essere fatta valere da chi è stato regolarmente citato e non ha interesse personale alla nullità.
art. 182 cod. proc. pen.
Applicata la regola secondo cui la nullità non può essere fatta valere da chi non ha interesse all'osservanza della norma violata; quindi il Puca, regolarmente citato, non poteva invocare la nullità per mancata estensione del contraddittorio.
art. 37 cod. proc. pen.
Le cause di ricusazione sono interpretate in senso restrittivo; non è pregiudicante la valutazione, in un diverso procedimento, delle stesse fonti probatorie in relazione a fatti o reati diversi, salvo esternazioni o atti manifestamente estranei all'esercizio delle funzioni giudiziaria che dimostrino un convincimento indebito.
art. 34 cod. proc. pen.
La partecipazione del giudice ad attività istruttorie o all'assunzione di prove non costituisce di per sé causa di ricusazione: l'art. 34, comma 2-quater, esclude alcune attività istruttorie dal novero delle condotte "pregiudicanti".
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamata come fattore contestato in precedenti procedimenti relativi al medesimo imputato; la Corte ha però escluso che la valutazione dell'esistenza dell'aggravante in procedimenti diversi costituisca automaticamente motivo di ricusazione.
art. 44 cod. proc. pen.
Richiamato a titolo analogico rispetto alla funzione sanzionatoria: la Corte ha ritenuto giustificata la condanna per motivi processuali e deterrenti in relazione a un ricorso ritenuto meramente reiterativo e privo di un serio confronto critico con la motivazione impugnata.
Massime di principio
- L'omessa estensione del contraddittorio in una udienza camerale costituisce nullità tutelata per gli interessi dei terzi effettivamente lesi (es. coimputati), ma non può essere fatta valere da chi è stato regolarmente citato e non ha un interesse personale alla nullità.
- Le cause di ricusazione vanno interpretate strettamente: la partecipazione di un giudice a procedimenti diversi in cui sono state valutate le stesse fonti probatorie non determina automaticamente la ricusazione se i fatti materiali sono diversi e non emergono esternazioni pregresse di convincimento non funzionali.
- Non costituisce di per sé motivo di ricusazione la mera partecipazione del giudice ad attività istruttorie o all'assunzione di prove; il legislatore ha espressamente escluso tali attività dal novero delle condotte pregiudicanti in determinate ipotesi.
- Le deduzioni astratte circa valutazioni che i giudici "avrebbero potuto" esprimere sono in genere insufficienti: è necessario dimostrare elementi concreti e specifici che rendano credibile il pregiudizio o il convincimento preformato.
- Presentare ricorsi o istanze ricusatorie reiterative, privi di un serio confronto critico con la motivazione impugnata, comporta il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie; le istanze devono essere fondate e documentate per evitare esiti sanzionatori.
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