Sentenza n. 196/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 12.11.2024, n. 1111, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 12 novembre 2024, n. 1111, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale di Genova aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, relativamente agli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, condannando il Ministero all’emissione della carta e all’accredito complessivo di € 1.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione era decorso, poiché la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione il 23 gennaio 2025. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il ricorso né fornito la prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l’irrogazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto l’actio iudicati, ritenendo non provato l’adempimento del giudicato da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di rilasciare alla ricorrente la carta del docente e di accreditarvi € 1.000,00, oltre ai relativi accessori, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, fissando una penalità di mora di € 10,00 per ogni giorno di ritardo: il termine iniziale decorre dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mentre quello finale coincide con l’adempimento o, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta. La penalità è stata ritenuta giustificata perché l’esecuzione richiede non soltanto il pagamento di somme, ma anche l’emissione della carta elettronica. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni successiva violazione o inosservanza, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il termine dilatorio per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva; nel caso concreto il termine è stato ritenuto decorso dalla notificazione della decisione presso la sede reale dell’Amministrazione.
art. 2697 c.c.
L’Amministrazione debitrice, costituitasi nel giudizio di ottemperanza, deve provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo quando intenda contestare l’inottemperanza; in mancanza di tale prova, l’azione è fondata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, il giudice può ordinare all’amministrazione inadempiente il compimento sia degli atti materiali sia degli atti giuridici necessari per dare integrale esecuzione al giudicato.
- L’amministrazione che si costituisce nel giudizio di ottemperanza e intende sostenere l’avvenuto adempimento del giudicato ha l’onere di fornire la relativa prova; la mancata contestazione e l’assenza di prova dell’adempimento giustificano l’accoglimento dell’actio iudicati.
- La nomina di un commissario ad acta è ammissibile quale misura sostitutiva per il caso di persistente inottemperanza, con fissazione di un termine decorrente dalla comunicazione dell’inadempimento da parte del ricorrente.
- L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando l’esecuzione del giudicato richieda, oltre al pagamento di somme di denaro, un’attività ulteriore dell’amministrazione, come l’adozione o l’emissione di uno specifico atto amministrativo; la penalità decorre dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e cessa con l’adempimento o con l’insediamento del commissario ad acta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 264/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →