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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32016/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugna l'ordinanza del 08/10/2024 che ha respinto l'opposizione avverso la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta con decreto del 07/05/2024. Cesarulo sostiene che al momento della domanda (18/04/2023) aveva autocertificato i redditi relativi al 2021 e quindi sussistevano i requisiti per l'ammissione; contesta altresì che la revoca sia stata applicata con efficacia retroattiva e deduce l'erronea applicazione dell'art. 114 d.P.R. 115/2002 (originariamente indicato per errore l'art. 136), sostenendo che la revoca, se dovuta a variazione sopravvenuta, avrebbe dovuto produrre effetti a decorrere dall'accertamento (data della comunicazione della Guardia di Finanza), non retroattivamente.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: l'istanza depositata il 18/04/2023 si riferiva ai redditi del 2021; tuttavia accertamenti della Guardia di Finanza hanno documentato che nel 2022 il nucleo familiare percepì redditi superiori ai limiti previsti. Pur essendo vero che la comunicazione obbligatoria delle variazioni avrebbe potuto essere effettuata entro il termine dei 30 giorni successivi alla scadenza dell'anno dall'istanza (termine non ancora decorso alla data di revoca), il Tribunale ha legittimamente disposto la revoca anche ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. d) d.P.R. 115/2002 (revoca d'ufficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni), e l'art. 114 stabilisce che, in tali ipotesi, la revoca ha efficacia retroattiva. Conseguentemente è stato confermato il provvedimento di revoca con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal resistente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - art. 99

    Regola l'opposizione al provvedimento di ammissione/r revoca al patrocinio a spese dello Stato; il giudizio ex art. 99 è un rimedio atipico che, per orientamento consolidato, può essere integrato dai principi dell'ordinamento penale (effetto devolutivo, divieto di reformatio in peius) e consente al giudice dell'opposizione di esercitare poteri istruttori entro i limiti del devoluto.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - art. 76

    Stabilisce le modalità di determinazione del reddito rilevante per l'ammissione; per l'istanza va considerata l'ultima dichiarazione dei redditi per la quale sia decorso il termine di presentazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - art. 79, comma 1, lett. d)

    «l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione»

    L'istante si impegna a comunicare variazioni reddituali; la norma fissa il termine a partire dal quale l'omissione si perfeziona (30 giorni dopo la scadenza dell'anno dalla presentazione dell'istanza).

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - art. 95

    Sanziona falsità e omissioni nelle dichiarazioni e comunicazioni previste dall'art. 79; giustifica la previsione di termini per la comunicazione delle variazioni reddituali.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - art. 96, comma 2

    Consente al giudice di disporre accertamenti (ad es. Guardia di Finanza) e di valutare indizi quali tenore di vita, casellario giudiziale e altri elementi per accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - art. 112, comma 1, lett. a), b) e d)

    Elenca le cause di revoca: a) omessa comunicazione delle variazioni entro i termini; b) variazione comunicata che esclude l'ammissione; d) revoca d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario se risulta provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni, entro cinque anni dalla definizione del processo.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - art. 114

    Testo riportato nella sentenza: disposizione che precisa gli effetti temporali della revoca (comma 1: effetti rispettivamente dalla scadenza del termine per la comunicazione, dalla data di ricezione della comunicazione o dalla scadenza del termine di cui all'art. 94, comma 3; comma 2: negli altri casi previsti dall'art. 112 la revoca ha efficacia retroattiva).

    Il giudice deve indicare la decorrenza degli effetti della revoca quando la revoca è disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'art. 112; invece, per le ipotesi residuali (ad es. art. 112, lett. d), la revoca ha efficacia retroattiva.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - art. 136

    Citato nel ricorso originario: comma 3 riportato in motivazione (riguarda la revoca nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario: «la revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva»).

    Norma analoga per il procedimento non penale; il difensore aveva inizialmente fatto riferimento a questa norma per sostenere decorrenza dall'accertamento, ma il processo penale ha disciplina specifica (art. 114) che è risultata applicabile.

Massime di principio

  • Per l'ammissione al gratuito patrocinio conta la dichiarazione relativa all'ultima dichiarazione dei redditi per la quale sia decorso il termine di presentazione: l'istanza depositata il 18/04/2023 si riferisce ai redditi 2021.
  • L'istante è obbligato a comunicare le variazioni reddituali rilevanti secondo i termini di art. 79; l'omissione si perfeziona solo dopo il decorso del termine previsto (30 giorni dopo la scadenza dell'anno dalla presentazione dell'istanza).
  • Il giudice può disporre accertamenti d'ufficio (es. Guardia di Finanza) e, se emerge che i redditi del nucleo superano i limiti previsti, può revocare l'ammissione anche d'ufficio ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. d), con effetto retroattivo ai sensi dell'art. 114 quando la fattispecie ricade in quella lettera.
  • Se la situazione reddituale risultante dalle indagini è antecedente al provvedimento di ammissione, la revoca può essere considerata fondata su mancanza 'ab origine' delle condizioni e quindi avere efficacia retroattiva.
  • In sede di opposizione ex art. 99 il giudice può esaminare ulteriori elementi ed esercitare poteri istruttori entro i limiti del devoluto; tuttavia la difesa deve documentare e contestare gli accertamenti per contrastare la revoca.
  • La corretta individuazione della norma applicabile (art. 114 per il penale, art. 136 per i procedimenti non penali) è rilevante per stabilire la decorrenza degli effetti della revoca, ma l'errata citazione formale non prevale sugli effetti sostanziali accertati.

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