Cassazione Civile, Ordinanza n. 14653/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da un ex dipendente pubblico, già collocato in quiescenza, volta a ottenere il ricalcolo della pensione sulla base del riconoscimento, al momento del pensionamento, della qualifica superiore di dirigente di prima fascia ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l. n. 336 del 1970, norma sui benefici combattentistici. L'istituto previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di riliquidazione pensionistica, sostenendo che, essendo il lavoratore già pensionato al momento della proposizione del ricorso ex art. 414 c.p.c., la controversia dovesse appartenere alla giurisdizione della Corte dei conti, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, l. n. 336 del 1970 e di altre disposizioni sul pubblico impiego contrattualizzato, assumendo che la qualifica di dirigente di prima fascia non potesse essere considerata quale qualifica immediatamente superiore nella carriera di appartenenza e che, per la sua natura fiduciaria e per il sistema di conferimento, non fosse riconoscibile quale sviluppo della carriera dirigenziale ai fini del beneficio richiesto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che la domanda avente ad oggetto il ricalcolo del trattamento pensionistico, proposta quando il dipendente era già in quiescenza e senza riflessi sul rapporto di lavoro ormai cessato, appartenga alla giurisdizione della Corte dei conti e non del giudice ordinario. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in parte qua e ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti sul capo relativo alla pensione, con rimessione delle parti davanti al giudice contabile previa separazione dei giudizi. Il secondo motivo è stato rigettato: la Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, ai fini dell'art. 2, comma 2, l. n. 336 del 1970, rileva la qualifica immediatamente superiore eventualmente conferibile nella carriera di appartenenza, indipendentemente dal sistema di conferimento; pertanto, la qualifica di dirigente di prima fascia è stata considerata sviluppo normale della carriera dirigenziale e il beneficio è stato reputato astrattamente applicabile. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti rispettivamente per difetto di giurisdizione e per violazione di legge.
art. 414 c.p.c.
indica il rito introduttivo con cui la domanda originaria è stata proposta dopo il collocamento a riposo.
art. 374 c.p.c.
consente la rimessione alle Sezioni semplici della questione di giurisdizione già decisa dalle Sezioni Unite.
art. 2, comma 2, l. n. 336 del 1970
prevede, per i benefici combattentistici, il riconoscimento, su domanda del dipendente collocato a riposo, della qualifica o dello scatto stipendiale immediatamente superiore, purché riferibile alla carriera di appartenenza.
art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001
è richiamato dal ricorrente per descrivere il sistema di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale, ritenuto però irrilevante ai fini del beneficio invocato.
art. 28 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato nel motivo di ricorso come parte del quadro normativo sul pubblico impiego dirigenziale.
art. 69 d.lgs. n. 165 del 2001
invocato dal ricorrente per sostenere il riparto di giurisdizione nelle controversie di pubblico impiego contrattualizzato, ma ritenuto non idoneo a spostare la giurisdizione sulle domande pensionistiche.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure di giurisdizione e di violazione di legge.
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente in combinazione con le norme costituzionali e processuali sulla giurisdizione e sul giusto processo.
r.d. n. 1214 del 1934
evocato dalla Corte come base normativa delle pregresse regole di giurisdizione in materia pensionistica, rimaste ferme nonostante la disciplina del lavoro pubblico contrattualizzato.
art. 378 c.p.c.
è citato per la memoria depositata dall'intimato, ritenuta insufficiente a determinare la sua rituale costituzione in assenza di controricorso.
Massime di principio
- Le controversie promosse da un dipendente pubblico già collocato a riposo e aventi a oggetto esclusivamente la riliquidazione del trattamento pensionistico appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti, anche se la pretesa è collegata al riconoscimento di una qualifica superiore al momento della cessazione del servizio.
- Il riparto di giurisdizione va individuato in base al petitum sostanziale, considerando insieme il bene della vita richiesto e la causa petendi; se la domanda incide solo sulla misura della pensione e non sul rapporto di lavoro ormai estinto, la controversia resta pensionistica.
- Ai fini dell'art. 2, comma 2, l. n. 336 del 1970, la qualifica immediatamente superiore riconoscibile al dipendente collocato a riposo deve essere individuata tra quelle astrattamente conferibili nella carriera di appartenenza secondo l'ordinamento generale e la contrattazione collettiva, indipendentemente dal concreto sistema di conferimento dell'incarico o della qualifica.
- Nella carriera dirigenziale pubblica, la qualifica di dirigente di prima fascia può essere considerata sviluppo della carriera ai fini del beneficio combattentistico, ove rientri nella progressione della stessa carriera, senza che rilevi la natura fiduciaria o il procedimento di nomina dell'incarico.
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