Cassazione Civile, Ordinanza n. 14253/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione e della sua accettazione da parte dei controricorrenti; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. In applicazione dell'art. 391 c.p.c., non ha pronunciato condanna alle spese, in ragione dell'adesione dei controricorrenti alla rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia proveniva da una sentenza della corte d'appello; nel giudizio di cassazione la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e la rinuncia è stata accettata dai controricorrenti. Dal testo non emergono i fatti sostanziali originari della lite né i motivi specifici del ricorso per cassazione, perché l'ordinanza decide esclusivamente sulla rinuncia e sulla conseguente estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accettata dai controricorrenti, comporta l'estinzione del giudizio; in tal caso non viene pronunciata condanna alle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la rinuncia al ricorso è accettata dai controricorrenti, non si pronuncia condanna alle spese del giudizio di cassazione.
- In sede di decisione sulla rinuncia, la Corte si limita a verificare la dichiarazione di rinuncia e l'eventuale accettazione, senza esaminare il merito della controversia.
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