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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03208/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che le doglianze erano aspecifiche e precluse e che la sentenza impugnata non presentava le illogicità denunciate. La decisione di merito della Corte di appello, che aveva escluso la particolare tenuità del fatto, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, in sede di legittimità, censure ritenute dalla Corte di cassazione aspecifiche e comunque precluse. Dal testo emerge che la difesa invocava la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che l'imputato fosse stato trovato in una "zona adiacente" all'abitazione, e contestava anche il profilo della recidiva. La Corte di cassazione rileva però che la motivazione della sentenza impugnata era lineare nel respingere l'applicazione dell'art. 131-bis, mentre la questione della recidiva non era stata oggetto del giudizio di appello.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa dalla Corte di appello con motivazione ritenuta lineare e immune dalle illogicità denunciate; la Cassazione non ha ravvisato vizi censurabili su questo punto.

  • art. 616 c.p.p.

    In conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che si risolvono in contestazioni aspecifiche o comunque precluse, prive di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La Corte di cassazione non interviene sulla valutazione di merito quando la motivazione del giudice di appello sull'esclusione della particolare tenuità del fatto è lineare, non manifestamente illogica e ancorata ai dati fattuali rilevanti.
  • La questione della recidiva non può essere utilmente dedotta in cassazione se non è stata devoluta al giudice di appello.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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