Cassazione Civile, Ordinanza n. 05923/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un creditore ha notificato un precetto di pagamento fondato su cambiali per un importo di euro 18.697,85. La controparte ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che le azioni cambiarie fossero prescritte. Il tribunale ha accolto l'opposizione dichiarando estinti per prescrizione i crediti azionati; la corte d'appello, in parziale riforma, ha dichiarato la nullità del precetto per insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione, ritenendo intervenuta la prescrizione dell'azione cartolare e di regresso e, comunque, l'insussistenza dei presupposti dell'azione causale. In cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo, ma dal testo non emerge il contenuto specifico del motivo, perché il ricorso è stato esaminato solo sotto il profilo preliminare della procedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio, in via pregiudiziale e assorbente, che il ricorso era improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c. Il ricorrente aveva prodotto una copia cartacea della sentenza d'appello, attestata conforme al contenuto del duplicato informatico ricevuto via PEC, ma priva dell'attestazione di pubblicazione della cancelleria, nonché della data e del numero di pubblicazione. Poiché, per la sentenza telematica, la produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la prova della pubblicazione è condizione di procedibilità del ricorso, la Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate e sono stati dati gli avvisi relativi all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta contro il precetto fondato su cambiali
art. 369 c.p.c.
la produzione della copia autentica della sentenza impugnata, con la relazione di notificazione se esistente, è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione; la copia deve recare l'attestazione di pubblicazione, con data e numero attribuito dal sistema
artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio
art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2010
richiamato per chiarire che l'equivalenza all'originale delle copie informatiche non attribuisce al difensore il potere di attestare la pubblicazione della sentenza, riservato alla cancelleria
art. 52, comma 1, lett. a), D.L. 90/2014
richiamato come norma che ha introdotto la disciplina sulla equivalenza delle copie informatiche dei provvedimenti
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la parte ricorrente deve depositare una copia autentica del provvedimento impugnato che consenta alla Corte di verificare con certezza l'esistenza giuridica della sentenza, la sua pubblicazione, la data e il numero identificativo.
- Per le sentenze redatte e depositate in formato telematico, la semplice attestazione di conformità della copia al contenuto del fascicolo informatico non è sufficiente se manca l'attestazione di avvenuta pubblicazione della cancelleria con data e numero di pubblicazione.
- Il difensore può attestare la conformità delle copie estratte dal fascicolo informatico, ma non può sostituirsi alla cancelleria nella certificazione dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento.
- La mancanza degli estremi di pubblicazione impedisce alla Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione e di individuare con esattezza il provvedimento oggetto di cassazione, determinando l'improcedibilità del ricorso.
- In presenza di un vizio preliminare di procedibilità, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito, perché il controllo processuale è assorbente.
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