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Sentenza

Sentenza del 22/05/2015 n. 10582 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva annullato un avviso di accertamento relativo a IRPEG e IRAP per il 2003. Il primo motivo riguardava la deduzione di circa 156.000 euro di costi non documentati e non effettivamente sostenuti, che la società operante come general contractor riteneva comunque correlati a ricavi dichiarati. Il secondo motivo riguardava la deduzione di circa 187.000 euro, corrispondenti alla rata di saldo di un appalto subordinata al positivo collaudo dell'opera, quando il collaudo non era ancora avvenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione e ha stabilito che la società doveva provare che i ricavi correlati ai costi non effettivamente sostenuti fossero anch'essi fittizi, così da poter applicare la disciplina sopravvenuta più favorevole prevista dall'art. 8 del D.L. n. 16 del 2012. Ha inoltre accolto il secondo motivo, ritenendo il costo non deducibile nell'esercizio contestato perché subordinato al positivo collaudo e quindi non ancora certo né di competenza. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 1, oggi art. 109 TUIR

    Le componenti negative di reddito sono deducibili solo nell'esercizio di competenza e soltanto quando risultano certe e determinabili. Le regole di imputazione temporale sono tassative e non possono essere modificate liberamente dal contribuente.

  • D.L. n. 16 del 2012, art. 8, commi 2 e 3, convertito dalla L. n. 44 del 2012

    Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione.

    Quando un costo relativo a beni o servizi inesistenti viene recuperato a tassazione, i ricavi direttamente correlati possono essere esclusi dal reddito rettificato, ma il contribuente deve dimostrare la loro natura fittizia. La disciplina può applicarsi retroattivamente se più favorevole e se l'accertamento non è divenuto definitivo.

  • Codice civile, art. 1665, commi 2 e 3

    Nei contratti di appalto, l'accettazione dell'opera, anche tacita quando desumibile da comportamenti incompatibili con il rifiuto, rileva per stabilire il momento in cui il corrispettivo diventa fiscalmente imputabile.

Massime di principio

  • I costi d'impresa sono deducibili nell'esercizio di competenza soltanto se l'obbligazione è effettiva, certa e determinabile; non è sufficiente averli contabilizzati o averli successivamente pagati.
  • Quando il pagamento di un saldo d'appalto è subordinato al collaudo positivo, il costo normalmente non è deducibile prima dell'accettazione dell'opera, salvo che emerga un'accettazione tacita o che il contratto e i fatti dimostrino diversamente.
  • La correlazione economica tra costi e ricavi tipica del general contractor non consente automaticamente di neutralizzare un recupero fiscale per costi inesistenti o non documentati.
  • Per escludere dal reddito i ricavi direttamente collegati a costi ritenuti inesistenti, il contribuente deve fornire una prova specifica della natura fittizia anche dei ricavi e del loro diretto collegamento con quei costi.
  • In caso di cassazione con rinvio, la controversia non è definitivamente conclusa: il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti applicando i principi indicati dalla Corte.

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