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Sentenza

Sentenza del 22/05/2015 n. 507 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

RISCOSSIONE - Sospensione amministrativa - Sospensione giudiziale - Interessi solo in caso di sospensione amministrativa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimità degli interessi iscritti a ruolo e richiesti mediante cartella di pagamento per il periodo durante il quale era stata disposta la sospensione giudiziale dell'atto impositivo. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che dovessero applicarsi gli interessi previsti dall'art. 39 del DPR n. 602/1973, ritenendo equiparabile la sospensione giudiziale a quella amministrativa o, comunque, applicabile la norma in via estensiva o analogica. La società contestava tale pretesa, sostenendo che l'art. 39 riguarda esclusivamente la sospensione amministrativa e che, per la sospensione giudiziale, gli interessi dovessero essere calcolati secondo l'art. 20 del DPR n. 602/1973.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato sia l'appello dell'Agenzia delle Entrate sia l'appello incidentale della società. Ha ritenuto infondata anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Equitalia Centro S.p.A., affermando che sia l'Agenzia sia l'agente della riscossione erano legittimati a partecipare al giudizio in relazione alle rispettive competenze. Nel merito, ha confermato che l'art. 39 del DPR n. 602/1973 si applica esclusivamente alla sospensione amministrativa e non può essere applicato analogicamente alla sospensione giudiziale disciplinata dall'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992. Gli interessi relativi al periodo di sospensione giudiziale devono quindi essere rideterminati secondo il saggio previsto dall'art. 20 del DPR n. 602/1973. Agenzia delle Entrate ed Equitalia Centro S.p.A. sono state condannate in solido al pagamento delle spese del grado, liquidate complessivamente in euro 1.000,00.

Norme richiamate

  • Art. 39 del DPR n. 602/1973

    La norma disciplina la sospensione amministrativa della riscossione e non può essere applicata, neppure in via analogica, alla sospensione giudiziale dell'atto impositivo, poiché le due fattispecie hanno natura, presupposti ed effetti differenti.

  • Art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992

    Disciplina la sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'atto impugnato, disposta dal giudice tributario su richiesta del contribuente in presenza di un danno grave e irreparabile.

  • Art. 20 del DPR n. 602/1973

    È stato individuato come parametro applicabile per il calcolo degli interessi dovuti durante il periodo di sospensione giudiziale, in luogo degli interessi specificamente previsti dall'art. 39.

  • Art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice civile

    Il richiamo ai criteri dell'interpretazione analogica non consente di estendere l'art. 39 a una fattispecie diversa, poiché manca l'identità strutturale e funzionale tra sospensione amministrativa e sospensione giudiziale.

Massime di principio

  • Le norme che prevedono interessi o maggiorazioni a carico del contribuente devono essere applicate secondo il loro specifico ambito, senza estensioni analogiche a fattispecie diverse, soprattutto quando si tratta di disposizioni di carattere speciale.
  • La sospensione amministrativa e la sospensione giudiziale non sono automaticamente equivalenti: la prima incide sull'esecutività del ruolo, mentre la seconda incide sull'esecutività dell'atto impositivo e deriva da un provvedimento giudiziario cautelare.
  • In presenza di una sospensione giudiziale della riscossione, l'amministrazione non può applicare automaticamente il regime degli interessi previsto per la sospensione amministrativa dall'art. 39 del DPR n. 602/1973.
  • Per stabilire quali interessi siano dovuti durante una sospensione, occorre verificare la natura della sospensione, l'atto effettivamente sospeso e la norma che disciplina espressamente quella fattispecie.
  • La diversa competenza tra ente impositore e agente della riscossione non esclude necessariamente la legittimazione processuale di entrambi, quando la controversia riguarda sia gli interessi sia le attività di riscossione.

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