Sentenza del 22/05/2015 n. 2246 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Utile extracontabile - Presunzione di distribuzione - Ristrettezza base sociale - Assenza prova contraria - Legittimità rettifica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la rettifica con cui le erano stati imputati, per presunta distribuzione, maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società. L'accertamento era fondato sulla ristrettezza della base sociale, ritenuta idonea a far presumere che i soci conoscessero e avessero ricevuto gli utili non contabilizzati. La contribuente non ha fornito prova contraria dell'omessa distribuzione, dell'accantonamento o del reinvestimento degli utili, né ha prodotto la contabilità sociale utile a verificare l'eventuale erroneità della rettifica.
La decisione
La pretesa fiscale è stata ritenuta legittima. La ristrettezza della base societaria costituisce una presunzione idonea a fondare l'imputazione pro quota degli utili extracontabili ai soci, salva la prova contraria a loro carico. Nel caso concreto tale prova non è stata fornita. È stata inoltre valorizzata la conoscenza, da parte della socia, dei continui trasferimenti della sede legale dall'Italia all'Inghilterra e dell'avviso di accertamento notificato alla società. Il ricorso è quindi risultato infondato e la posizione dell'Amministrazione finanziaria è stata confermata.
Norme richiamate
Articolo 53 della Costituzione
Il riferimento è utilizzato per sottolineare il dovere di concorrere alle spese pubbliche secondo capacità contributiva e, nel caso concreto, l'onere della contribuente di collaborare dimostrando eventuali errori o omissioni nella rettifica.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione: Cass. civ. nn. 11653/2013, 8207/2011, 3896/2008, 448/2008, 2049/2003 e 10982/2007
La ristrettezza della base sociale può fondare, secondo una presunzione semplice, l'imputazione ai soci dei maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società. Il socio può superare la presunzione fornendo una prova concreta dell'assenza di distribuzione e dell'eventuale accantonamento o reinvestimento degli utili.
Massime di principio
- Quando una società ha una base sociale ristretta, l'accertamento di utili extracontabili può essere presuntivamente imputato ai soci, soprattutto se esistono elementi che dimostrano la loro conoscenza della gestione societaria.
- La presunzione non è necessariamente insuperabile: il socio deve però fornire una prova specifica e documentata dell'assenza di distribuzione, dell'accantonamento o del reinvestimento degli utili.
- La mera contestazione dell'accertamento o la negazione generica di aver ricevuto somme non è normalmente sufficiente; è opportuno produrre bilanci, libri contabili, verbali societari, movimentazioni finanziarie e ogni documento idoneo a ricostruire la destinazione degli utili.
- La conoscenza di irregolarità societarie, di trasferimenti della sede o di un accertamento già notificato alla società può rafforzare la valutazione negativa della posizione del socio, specialmente se egli non collabora per evidenziare errori dell'Amministrazione.
- La contestazione efficace dovrebbe riguardare anche i presupposti della presunzione, come l'effettiva ristrettezza della base sociale, la riferibilità temporale degli utili, la quota imputata e la correttezza dell'accertamento effettuato nei confronti della società.
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