Sentenza n. 4253/2026 - Napoli, Sezione 6
avverso e per la declaratoria a) dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Napoli avverso l'istanza trasmessa dal ricorrente in data 26 novembre 2024, volta al rilascio del Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; per la conseguente declaratoria b) dell'obbligo della Questura di Napoli a concludere, ai sensi degli artt. 31 e 117 C.P.A., il procedimento amministrativo avviato dal ricorrente mediante l'adozione di un provvedimento espresso; nonché, ai sensi dell'art. 117, comma 3, C.P.A., per la nomina di un Commissario ad acta, che, in caso di perdurante inerzia da parte dell'Amministrazione resistente, in via sostitutiva, provveda a riscontrare l'istanza trasmessa dal ricorrente, volta al rilascio del titolo di soggiorno richiesto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dalla Questura di Napoli sull'istanza presentata il 26 novembre 2024, tramite kit postale, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 286/1998. Ha dedotto di soggiornare regolarmente in Italia da oltre cinque anni, di essere stato convocato per i rilievi fotodattiloscopici il 19 maggio 2025 e che, decorso il termine di novanta giorni previsto dalla legge, non era stato adottato alcun provvedimento espresso, risultando la pratica ancora in trattazione. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la condanna dell'Amministrazione a concludere il procedimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha rappresentato che il titolo era stato emesso, stampato e posto in consegna dal 22 maggio 2026, con appuntamento per il ritiro fissato al 18 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha riconosciuto che, al momento della proposizione del ricorso, sussistevano i presupposti dell'azione avverso il silenzio: erano decorsi i termini per la conclusione del procedimento senza l'adozione di un provvedimento espresso, sicché il ricorrente aveva fondatamente dedotto la violazione dell'obbligo di provvedere e del termine di novanta giorni previsto dall'art. 9 d.lgs. n. 286/1998. Tuttavia, nelle more del giudizio, l'Amministrazione aveva definito il procedimento ed emesso il titolo richiesto, soddisfacendo integralmente la pretesa sostanziale. È quindi venuto meno lo stato di inerzia e non residuava un interesse concreto e attuale alla decisione sulla domanda di accertamento e condanna a provvedere. Non risultando domande risarcitorie né contestazioni sul contenuto del provvedimento sopravvenuto, il giudizio è stato definito ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della sopravvenuta definizione amministrativa e della natura processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. n. 286/1998
termine di novanta giorni
Il decorso del termine di novanta giorni per il procedimento relativo al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo consente di proporre l'azione avverso il silenzio, in presenza dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
art. 31 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio è esperibile quando siano decorsi i termini per la conclusione del procedimento e perduri l'inadempimento dell'Amministrazione.
art. 117 c.p.a.
In caso di accoglimento dell'azione avverso il silenzio, il giudice ordina all'Amministrazione di provvedere entro un termine e può nominare un commissario ad acta; il comma 5 consente la prosecuzione del giudizio in presenza di un provvedimento sopravvenuto lesivo, mediante motivi aggiunti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
Quando, nel corso del giudizio, il bene della vita perseguito sia stato pienamente e comprovate ottenuto, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è proponibile quando, decorso il termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento, l'Amministrazione non abbia adottato un provvedimento espresso; ciò vale anche per il procedimento relativo al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
- Nei giudizi avverso il silenzio, l'adozione del provvedimento espresso durante il processo fa venir meno l'interesse alla prosecuzione quando il provvedimento sopravvenuto soddisfi integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente.
- Quando il provvedimento sopravvenuto definisce integralmente il procedimento e non residuano domande risarcitorie o contestazioni sul suo contenuto, il giudizio deve essere definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La nomina del commissario ad acta presuppone la persistenza dell'inerzia amministrativa e non è necessaria quando, nelle more del giudizio, l'Amministrazione abbia adottato il provvedimento richiesto.
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