Cassazione Penale, Sentenza n. 2692/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello per vizio di motivazione e per errata applicazione della normativa penale in materia di reati documentali e bancarotta. In particolare il ricorrente deduce: insufficiente e generica motivazione in ordine al fatto-reato contestato; travisamento della prova riguardo al possesso/occultamento delle scritture contabili e degli altri documenti societari; errata qualificazione giuridica della condotta e applicazione dell'articolo richiamato (citato nel testo come "art. 215 e. 3.. n. 2) l" e altre norme sul "occultamento delle scritture"), nonché rilievi su eventuali questioni di prescrizione e su profili di recidiva/contesto fattuale.
La decisione
Dal testo frammentario emerge che la Corte d'appello di Milano ha pronunciato una decisione di parziale modifica della sentenza di primo grado: ha assolto il ricorrente rispetto ad alcune fattispecie e lo ha condannato (o confermato la condanna) per altri fatti, con una pena indicata pari a tre anni di reclusione per almeno una delle imputazioni. Il ricorso per cassazione prospettato dal ricorrente verteva sulla carenza di motivazione e sull'errata applicazione della norma; tuttavia, dal testo trasmesso non è possibile ricostruire integralmente se la Cassazione abbia accolto o respinto il ricorso: il documento riporta argomentazioni critiche del ricorrente e riferimenti a valutazioni probatorie e di diritto, ma la parte conclusiva è poco leggibile. Pertanto la ricostruzione più ragionevole è che la sentenza di appello sia stata in parte confermata (condanna per taluni capi) e in parte riformata (assoluzione per altri capi).
Norme richiamate
art. 215 c.p. (menzionato nel testo come "art. 215 e. 3.. n. 2) l")
Il ricorrente lamenta errata applicazione e carenza di motivazione rispetto all'applicazione di questa norma; la Corte ha valutato la corretta qualificazione giuridica della condotta in relazione alla fattispecie contestata (documentale/bancarotta), confermando implicitamente la rilevanza della norma per i fatti accertati
norme sulla "occultamento delle scritture"
La questione centrale riguarda l'accertamento del possesso o dell'occultamento delle scritture contabili/documenti societari: la Corte valuta se vi siano prove idonee a dimostrare l'occultamento e la rilevanza penale della condotta
richiami generici alla giurisprudenza (es. sezioni di Corte, precedenti)
La decisione si fonda anche su precedenti giurisprudenziali circa la necessità di motivazione specifica e la valutazione delle risultanze documentali nei reati societari/bancarotta
Massime di principio
- Un impugnante che deduca carenza di motivazione deve indicare con precisione quali punti probatori il giudice non ha valutato o ha valutato erroneamente: critiche generiche alla motivazione sono spesso respinte.
- Nei reati che riguardano occultamento o distruzione di scritture contabili è imprescindibile che il giudice indichi come è emerso il possesso/occultamento: servono riscontri probatori concreti (documentali, testimonianze, corrispondenza, registrazioni contabili mancanti).
- La mera esistenza di una bancarotta o di dissesti societari non implica automaticamente responsabilità penale dell'amministratore: occorre dimostrare il dolo o la condotta concretamente idonea a cagionare il reato contestato.
- In sede di appello la Corte può parzialmente riformare la sentenza di primo grado: è comune l'assoluzione per alcune condotte e la conferma/inespansione della condanna per altre quando la motivazione è differenziata per capi di imputazione.
- Se si intende impugnare la valutazione probatoria in Cassazione, è fondamentale evidenziare il vizio logico-giuridico nel passaggio dalle risultanze di fatto alla decisione di diritto (travisamento della prova), non limitandosi a contestare l'apprezzamento complessivo delle prove.
- Quando il testo della sentenza o gli atti sono lacunosi o poco chiari, è opportuno chiedere copia integrale e pulita delle motivazioni per poter proporre ricorso con motivi specifici e circostanziati.
Testo integrale
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