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Ordinanza

Ordinanza n. 724/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento (prot. n. 11548 del 10.3.2026) di chiusura del procedimento di intervento sostitutivo per improcedibilità adottato dalla Provincia di Monza e Brianza; - della nota (prot. n. 15292 dell’1.4.2026) con cui la Provincia ha richiamato il provvedimento di improcedibilità; - over occorrer possa, della comunicazione del Comune di Usmate Velate (prot. n. 8799 del 24.2.2026) di riscontro alla Provincia di Monza e Brianza dopo l’avvio del procedimento di intervento sostitutivo; - di ogni altro atto presupposto, preordinato e/o comunque connesso; in via subordinata, ove non vi fossero i presupposti per accogliere la precedente domanda, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Usmate Velate sulla domanda di ripristino del PII formalmente avanzata il 13.6.2025, questa mai istruita, definita o archiviata con un provvedimento espresso dall’Ente locale; nonché per condannare l’indicata Amministrazione comunale all’adozione del provvedimento definitivo richiesto, ovverosia il tempestivo riscontro in relazione alla domanda presentata; con espressa riserva di presentare domanda di risarcimento del danno in separato giudizio;

Giustizia amministrativa202601718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento provinciale di chiusura per improcedibilità del procedimento di intervento sostitutivo, relativa nota di richiamo e atti comunali presupposti; in subordine, silenzio del Comune sulla domanda di ripristino del programma integrato di intervento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proponente urbanistico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Provincia di Monza e della Brianza ha dichiarato improcedibile il procedimento di intervento sostitutivo, sostenendo che il Comune di Usmate Velate non avesse concluso con un provvedimento espresso il procedimento relativo alla proposta di programma integrato di intervento e alla successiva domanda di ripristino formalizzata il 13 giugno 2025. In particolare, è stato dedotto che non fosse veritiera l'affermazione comunale secondo cui la richiesta di integrazioni documentali del 12 dicembre 2022 non avrebbe ricevuto riscontro, poiché la società aveva trasmesso documenti pervenuti al Comune il 13 gennaio 2023. È stato inoltre contestato che il Comune potesse considerare la pratica archiviata per il solo inutile decorso del termine assegnato per le integrazioni, senza adottare un provvedimento espresso e motivato sulle ragioni dell'eventuale tardività o insufficienza della documentazione. La ricorrente ha negato anche la configurabilità di un'archiviazione implicita, rilevando che il procedimento aveva avuto ulteriore corso con la deliberazione della Giunta comunale del 25 gennaio 2023 di esclusione della proposta dalla procedura di VAS e che una nota del Sindaco del 28 febbraio 2024 aveva dato atto della pendenza del procedimento. In via subordinata è stato dedotto il silenzio-inadempimento del Comune sulla domanda del 13 giugno 2025, non risultando adottato alcun provvedimento espresso; la mail del 16 giugno 2025 è stata contestata quale atto non provvedimentale anche per la mancanza di sottoscrizione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso i provvedimenti impugnati ai fini di un motivato riesame, fissando la camera di consiglio per il prosieguo al 25 novembre 2026. Il fumus boni iuris è stato ravvisato, a un primo sommario esame, nella possibile erroneità del presupposto fattuale utilizzato dal Comune, poiché dagli atti risultava l'invio di documentazione integrativa da parte della ricorrente. Il Collegio ha inoltre ritenuto che l'avviso secondo cui, decorso inutilmente il termine per l'integrazione, la pratica sarebbe stata archiviata senza seguito non esonerasse l'amministrazione dall'obbligo, previsto dall'art. 2 l. 241/1990, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Non risultava adottato alcun atto motivato che chiarisse perché la documentazione del 13 gennaio 2023 fosse tardiva o insufficiente. È stata esclusa, sempre in sede cautelare, la configurabilità di un'archiviazione implicita, poiché il procedimento aveva avuto ulteriore corso dopo la scadenza del termine per l'integrazione, anche mediante la deliberazione comunale di esclusione dalla VAS e la successiva attestazione della pendenza del procedimento. Il TAR ha infine ritenuto che neppure la mail del 16 giugno 2025 costituisse un provvedimento espresso sulla domanda del 13 giugno 2025, anche in ragione della mancata sottoscrizione. La misura cautelare è stata quindi limitata alla sospensione degli atti per consentire un riesame motivato, senza definire nel merito l'azione di annullamento o quella subordinata sul silenzio.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso

    L'amministrazione non può ritenersi esonerata dall'obbligo di concludere il procedimento con un atto espresso e motivato sulla base del solo decorso del termine assegnato per produrre integrazioni documentali o di un preavviso di archiviazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare, accolta dal TAR con sospensione degli atti impugnati ai fini di un motivato riesame.

Massime di principio

  • Il mero decorso infruttuoso del termine assegnato per la produzione di integrazioni documentali non esonera l'amministrazione dall'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.
  • Non è configurabile un'archiviazione implicita quando, dopo la scadenza del termine per le integrazioni, l'amministrazione compia ulteriori attività procedimentali incompatibili con la definitiva chiusura della pratica.
  • Quando l'amministrazione fonda la chiusura o l'improcedibilità di un procedimento sull'asserita mancata presentazione di documenti, l'erroneità di tale presupposto fattuale può integrare un profilo di fondatezza della domanda cautelare, se dagli atti risulta l'avvenuta trasmissione della documentazione.
  • L'assenza di un provvedimento espresso e sottoscritto non può essere colmata, in linea di principio, da una comunicazione informale priva di sottoscrizione, ai fini della definizione del procedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela cautelare

Testo integrale

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