Cassazione Penale, Sentenza n. 5346/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Asti che aveva confermato la condanna, emessa dal Giudice di pace di Alba, per il reato di diffamazione nei confronti di Giovanni Claudio Olivero. La ricorrente ha articolato più motivi: contestazione della corretta qualificazione giuridica del fatto (sostiene si tratti di calunnia anziché diffamazione), censura per l'applicazione della recidiva in presenza di un precedente che era stato poi revocato, critiche alla valutazione della prova (attendibilita' della persona offesa, documentazione medica, accertamenti tecnici come gli strati di vernice, contratti relativi a sedi), richiesta di valorizzazione di mezzi di prova a favore dell'imputata (esame testi di difesa), presunta illogicità nella individuazione della persona offesa, rilevazioni sulla responsabilità di terzi durante lo svolgimento di funzioni (richiamo all'art. 51 c.p.) e contestazione dell'esclusione di contatti con un difensore d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha dichiarato inammissibili per aspecificità o per questioni di merito gran parte dei motivi (primo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo) perche' o generici, o volti a riesaminare valutazioni di fatto riservate al giudice di merito, o in violazione dell'art. 606, comma 2-bis c.p.p. Tuttavia il secondo motivo e' stato ritenuto fondato: la ricorrente ha prodotto l'ordinanza di revoca del precedente (07/03/2023), per cui i giudici di merito avevano erroneamente computato la recidiva nel trattamento sanzionatorio. Di conseguenza la sentenza e' stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Asti per un nuovo esame della sanzione; nel resto il ricorso e' stato rigettato.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Norma che sanziona la diffamazione; la sentenza di merito ha dichiarato applicabile tale fattispecie alla condotta della ricorrente
art. 368 cod. pen.
Richiamata in relazione alla doglianza circa la qualificazione del fatto come calunnia; la Corte osserva l'assenza del pericolo concreto richiesto per tale fattispecie
art. 51 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente relativamente alla possibile responsabilita' di un terzo nello svolgimento di un mandato; la Corte non ha valorizzato tale doglianza perche' inadeguatamente sviluppata
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiami ai limiti di articolazione del ricorso in cassazione; la Corte ha indicato i motivi nei limiti previsti
art. 571, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che consente al difensore nominato per il gravame di proporre impugnazione; la Corte ha ritenuto regolare la procura speciale conferita all'Avv. Ciravegna
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n.137 (conv. legge 18/12/2020 n.176) e successive modificazioni
Norme richiamate in ordine alla possibilità di discussione orale e alla requisitoria scritta del P.G.; qui e' indicato che le parti non avevano richiesto la discussione orale e la Procura ha depositato requisitoria scritta
art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limiti formali della censura motivazionale in cassazione; diversi motivi sono stati dichiarati inammissibili per violazione di questa norma perche' generici o non adeguatamente specificati
Massime di principio
- Per ottenere l'annullamento parziale relativo al trattamento sanzionatorio e' efficace provare documenti che incidono direttamente sul computo della recidiva (es. ordinanze di revoca di precedenti): la Corte tutela concretamente chi dimostra l'inesistenza o la revoca di precedenti usati per aggravare la pena
- La Corte di cassazione non riesamina la valutazione del materiale probatorio di merito: le doglianze che si limitano a proporre una diversa lettura degli elementi di fatto o a richiamare frammenti di prova sono inammissibili
- I motivi di ricorso devono essere specifici e motivati: censure generiche sulla qualificazione giuridica del fatto o prive di precisa indicazione degli elementi utili sono dichiarate inammissibili per aspecificità
- Le doglianze sulla motivazione devono rispettare i requisiti dell'art. 606 c.p.p. (in particolare il comma 2-bis): occorre indicare con precisione i passaggi logici e le premesse di fatto che si ritengono carenti o illogiche
- La nomina, la rinuncia o il cambio di difensore in cassazione non determinano automaticamente la sospensione del procedimento: la Corte puo' procedere se l'assistenza era stata tempestivamente organizzata o se non ricorrono i presupposti per difensore d'ufficio
- Le questioni relative alla qualificazione della fattispecie (es. diffamazione vs calunnia) devono essere formulate con chiarezza e sostenute da elementi che dimostrino la presenza degli estremi della fattispecie alternativa (per la calunnia, ad esempio, il pericolo concreto e la falsa attribuzione di reato)
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