Sentenza del 05/03/2015 n. 265 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - studi di settore - gravi incongruenze - presunzioni semplici - marginalità- art. 39, c., lett. d), D.P.R. n. 600/73 - art. 62-sexies, D.L. n. 331/93 - art. 53 Cost. - annullabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato un accertamento fondato sulle risultanze degli studi di settore, ritenendo che il reddito fosse stato determinato in modo automatico e senza adeguata considerazione della concreta situazione economica dell'attività. In particolare, è stata dedotta la marginalità dell'impresa e l'insufficienza della motivazione dell'atto, che avrebbe dovuto spiegare sia il collegamento tra il risultato statistico e l'attività effettivamente svolta, sia le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni formulate durante il contraddittorio.
La decisione
L'accertamento è stato ritenuto annullabile, poiché le sole risultanze degli studi di settore non sono sufficienti a fondare la pretesa tributaria quando non siano accompagnate da un contraddittorio effettivo e da una personalizzazione del risultato rispetto alla concreta capacità contributiva del contribuente. La comprovata marginalità dell'attività costituisce un elemento idoneo a escludere la validità di un accertamento basato esclusivamente sullo scostamento dagli studi di settore.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo, ma l'utilizzo di presunzioni deve essere sorretto da elementi sufficientemente gravi, precisi e concordanti e da una motivazione adeguata.
Art. 62-sexies, D.L. n. 331/1993
Gli studi di settore possono costituire la base dell'accertamento in presenza di gravi incongruenze, ma non legittimano una determinazione automatica del reddito indipendente dalla concreta realtà economica del contribuente.
Art. 53 della Costituzione
Impone che il prelievo tributario sia commisurato all'effettiva capacità contributiva; per tale ragione l'applicazione degli studi di settore deve essere flessibile e adattata alla situazione individuale.
Massime di principio
- Gli studi di settore, o strumenti statistici analoghi, non costituiscono automaticamente una prova piena del maggior reddito, ma possono operare come presunzioni semplici.
- La gravità, precisione e concordanza della presunzione devono emergere anche dal contraddittorio con il contribuente, non dal solo risultato matematico dello strumento.
- L'amministrazione deve confrontare il dato statistico con la concreta attività esercitata e motivare specificamente perché non ritiene valide le spiegazioni fornite dal contribuente.
- La marginalità economica, adeguatamente documentata, può giustificare uno scostamento dagli standard statistici e rendere illegittimo un accertamento fondato soltanto sugli studi di settore.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe partecipare al contraddittorio producendo elementi concreti su ricavi, costi, caratteristiche dell'attività, localizzazione, clientela e condizioni di mercato.
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