Sentenza n. 10632/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - della richiesta di autorizzazione predisposta dall'Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di Roma per la partecipazione al “Concerto di Natale” presso la “Parrocchia” di -OMISSIS-, nella parte in cui prevede lo svolgimento dell'attività scolastica presso edificio di culto e durante l'orario curriculare della stessa giornata dalle ore 10 alle ore 13.00; - della nota del 14 dicembre 2025 con la quale la Dirigente Scolastica dell'IC “-OMISSIS-” di Roma ha confermato la decisione di svolgere l'evento presso la struttura religiosa ed ha contestualmente adottato un provvedimento di diniego all'istanza di accesso agli atti presentata dall'UAAR; - delle delibere del Collegio dei Docenti n. -OMISSIS- e del Consiglio d'Istituto n. -OMISSIS- dell'IC “-OMISSIS-” di Roma, citate nella già menzionata nota, di approvazione dell'evento presso la “Parrocchia” -OMISSIS-, ancorché non conosciute nei loro contenuti specifici, né pubblicate sul sito dell'istituzione scolastica; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi eventuali accordi o convenzioni con la “Parrocchia” di Santa Melania, autorizzazioni superiori, direttive ministeriali o regionali che abbiano consentito o avallato l'utilizzo di edifici di culto per attività scolastiche in orario curricolare; e per la declaratoria della natura facoltativa dell'attività deliberata dal Consiglio di Istituto dell'IC “-OMISSIS-” di Roma, nonché del diritto dell'UAAR a ricevere gli atti a seguito di istanza ex L. 241/90 e ss.mm. ed ii.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di approvazione e organizzazione di un Concerto di Natale in una chiesa durante l'orario curricolare, diniego di accesso agli atti e delibere degli organi collegiali dell'istituto
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione e genitore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui l'istituto comprensivo aveva organizzato un concerto natalizio per circa 196 alunni presso una chiesa, durante l'orario delle lezioni, qualificandolo anche come attività curricolare di Educazione Civica. Sono stati dedotti: violazione dei principi costituzionali di laicità dello Stato, libertà religiosa, uguaglianza e non discriminazione, nonché degli artt. 310 e 311 del d.lgs. 297/1994; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e sviamento; violazione dell'art. 97 Cost. per l'asserita insussistenza delle ragioni logistiche addotte dalla scuola; difetto di motivazione e inerzia rispetto alla diffida; violazione della disciplina sull'accesso documentale per il diniego di ostensione degli atti; violazione degli obblighi di trasparenza per la mancata pubblicazione delle delibere. È stata inoltre chiesta la declaratoria della natura facoltativa dell'attività e del diritto all'accesso agli atti. Nel corso del giudizio la scuola ha osteso gli atti richiesti, determinando la sopravvenuta carenza di interesse sui motivi relativi all'accesso e alla trasparenza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e procedibile, riconoscendo la legittimazione e l'interesse dell'associazione quale ente esponenziale degli interessi dei non credenti e del genitore quale titolare della responsabilità educativa, anche dopo lo svolgimento dell'evento, in ragione dell'interesse morale alla decisione. Ha dichiarato tardiva la memoria dell'Avvocatura depositata oltre le ore 12 del giorno di scadenza, ammettendola soltanto nella parte qualificabile come replica a nuovi documenti e memorie. La domanda di annullamento è stata respinta. Il giudice ha affermato che il principio di laicità non impone indifferenza dello Stato verso il fenomeno religioso, ma tutela il pluralismo e consente attività collegate a una confessione purché siano libere, facoltative e non discriminatorie. Non è stata provata una concreta violazione del pluralismo, né una ghettizzazione degli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica; la scelta del luogo è stata ritenuta giustificata anche dalle non dimostrate, alla data dell'evento, condizioni di sicurezza degli spazi scolastici interni. Le censure su motivazione, diffida e accesso non hanno condotto all'annullamento, mentre quelle sull'accesso e sulla trasparenza sono divenute improcedibili per sopravvenuta ostensione. È stata invece accolta parzialmente la domanda di accertamento: l'attività, svoltasi in una chiesa con canti natalizi, evocazioni e gestualità collegate alla religiosità cattolica, non poteva essere considerata attività curricolare di Educazione Civica. Doveva essere qualificata come attività extracurricolare, con partecipazione integralmente libera e facoltativa, senza conseguenze sulla frequenza, sulla valutazione o sul percorso curricolare degli alunni. L'autorizzazione dei genitori doveva quindi riguardare non la sola uscita dal plesso, ma la possibilità di astenersi dalla manifestazione in ragione delle sue caratteristiche devozionali. Le spese sono state compensate per la reciproca parziale soccombenza e per il ritardo nell'ostensione degli atti.
Norme richiamate
artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20, 33 e 97 Cost.
I principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza, rapporti con le confessioni religiose, libertà religiosa, libertà di insegnamento e buon andamento sono stati utilizzati per valutare la compatibilità dell'attività scolastica con la laicità e il pluralismo.
artt. 310 e 311 d.lgs. 297/1994
Sono stati invocati dai ricorrenti in relazione alla libertà di coscienza, all'insegnamento della religione cattolica e alla posizione degli alunni non avvalentisi; la qualificazione extracurricolare dell'evento ha escluso che esso potesse essere imposto come attività curricolare.
art. 3 l. 241/1990
La censura di difetto di motivazione è stata respinta poiché l'istituto aveva fornito, seppure tardivamente e parzialmente, comunicazioni e giustificazioni sulle decisioni adottate dagli organi collegiali.
art. 73 c.p.a.
La memoria depositata oltre le ore 12 del giorno di scadenza è stata dichiarata tardiva, ma è stata esaminata limitatamente alla parte qualificata come replica a nuovi documenti e memorie.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il divieto di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati non ostava alla domanda di accertamento, poiché gli atti esistevano, erano stati impugnati ed erano stati eseguiti.
art. 1 c.p.a.
È stato richiamato, sulla scorta dell'Adunanza Plenaria n. 15 del 2011, per ammettere in via astratta l'azione di accertamento autonoma quale strumento di tutela piena ed effettiva, nei limiti della sussidiarietà e dell'interesse ad agire.
d.lgs. 33/2013
Le censure relative alla mancata pubblicazione delle delibere sono divenute improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse dopo l'ostensione degli atti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati applicati per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti.
Massime di principio
- Il principio di laicità della scuola pubblica non implica indifferenza verso il fenomeno religioso, ma tutela il pluralismo e consente attività collegate a una confessione religiosa quando siano liberamente accessibili, non discriminatorie e rispettose della libertà di coscienza.
- Un'attività scolastica svolta in un luogo di culto, caratterizzata da canti, evocazioni e gestualità strettamente connessi alla fede e alla devozione, non può essere qualificata come attività curricolare di Educazione Civica, pur potendo essere lecita come attività extracurricolare se garantita la libertà effettiva di partecipazione.
- Quando un'attività connotata religiosamente si svolge durante l'orario scolastico e al di fuori dell'edificio scolastico, la partecipazione deve essere realmente facoltativa; l'alternativa offerta agli studenti deve assicurare, se l'attività fosse qualificata come curricolare, un'equivalenza formativa effettiva e dimostrata.
- La mera rimozione del Santissimo Sacramento da una chiesa non trasforma il luogo in uno spazio laico e non elimina la natura religiosa della manifestazione, poiché la chiesa resta un luogo di culto e tale circostanza è comunque priva di significato qualificante per il non credente.
- L'azione di accertamento autonoma è ammissibile, pur se atipica, quando sia necessaria in via sussidiaria per assicurare una tutela effettiva non adeguatamente conseguibile con le azioni tipiche e sussista un interesse concreto alla pronuncia.
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