Sentenza n. 12655/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento PER L'ANNULLAMENTO in parte qua dell'Elenco delle “unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche” redatto dall'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, aggiornato per l'anno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 242 del 30 settembre 2020 (di seguito anche solo “Elenco ISTAT” o “Elenco”).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inclusione in parte qua nell’Elenco ISTAT delle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche, aggiornato per l’anno 2021
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento in parte qua, l’Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Dal testo della sentenza non risultano specifici motivi di illegittimità sostanziale dedotti contro l’inclusione, poiché il giudizio è stato definito sulla questione preliminare di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020 e ha definitivamente attribuito alla Corte dei conti la cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche. La causa può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali previsti dalla norma. Le spese sono state compensate tra tutte le parti costituite in ragione della complessità della questione.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196
Costituisce la base normativa per la redazione, da parte dell’ISTAT, dell’Elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche.
art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020
La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 39/2026, con conseguente definitiva attribuzione alla Corte dei conti della cognizione piena sull’Elenco ISTAT.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo i termini previsti dalla norma.
Massime di principio
- La cognizione piena sulle controversie relative alla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche spetta alla Corte dei conti e non al giudice amministrativo.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, la causa può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti previsti dalla norma.
- La complessità della questione giuridica può giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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