Cassazione Penale, Sentenza n. 1235/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter ord. pen.; il ricorrente sosteneva che il rigetto si fondava su una richiesta di "abiura morale" non conforme ai principi della Corte costituzionale (sent. n. 253/2019), denunciava contraddittorietà della motivazione (aveva riconosciuto la comprensione della perniciosità del fenomeno mafioso) e omissione di valutazione circa la fruizione del permesso in una struttura comunitaria lontana dal luogo di attività della cosca
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, dopo la sentenza n. 253/2019 della Consulta, i benefici possono essere concessi anche senza collaborazione ma solo se emergono elementi che escludono sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata sia il concreto pericolo del loro ripristino. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza aveva compiuto una valutazione concreta e individualizzata, rilevando il radicamento del detenuto nella cosca Messina Denaro, i rapporti con capi della cosca, la mancanza di revisione critica e la reticenza sulle condotte criminali così da fondatamente ritenere il pericolo di ripristino dei collegamenti; inoltre la destinazione del permesso in struttura comunitaria non eliminava tale rischio. Ricorso respinto e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 30-ter ord. pen.
Norma sulla concessione dei permessi premio invocata dal ricorrente; la sentenza la inquadra come istanza suscettibile di valutazione anche in mancanza di collaborazione, purché sussistano elementi che escludano attualità e rischio di ripristino dei collegamenti mafiosi
art. 58-ter ord. pen.
Richiamato come disciplina applicabile ai permessi premio in assenza di collaborazione, in conformità all'indirizzo della Corte costituzionale che ha rimosso la presunzione assoluta di pericolosità
art. 4-bis ord. pen.
Norma degli 'ostativi' la cui parte è stata riformata dalla Consulta: la sentenza ricorda che non può più escludere automaticamente i benefici in assenza di collaborazione, ma occorre valutare concretamente l'assenza di collegamenti e il pericolo di ripristino
sentenza Corte costituzionale n. 253/2019
Principio che ha eliminato la presunzione assoluta di pericolosità per i non collaboranti; ha stabilito che il giudice deve valutare concretamente, e che grava sul detenuto l'onere di allegare elementi che escludano sia l'attualità dei collegamenti sia il rischio di ripristino
art. 41-bis ord. pen.
Regime carcerario speciale menzionato: la cessazione del 41-bis è ritenuta irrilevante rispetto alla valutazione separata e autonoma sul permesso premio e sul pericolo di riattivazione di collegamenti mafiosi
Massime di principio
- Dopo la sentenza n. 253/2019 della Consulta, l'assenza di collaborazione non comporta automaticamente il diniego dei benefici: tuttavia il detenuto deve allegare elementi specifici che escludano sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata sia il rischio del loro ripristino
- Il giudice di sorveglianza deve compiere una valutazione concreta, individualizzata e motivata, tenendo conto delle circostanze personali, del ruolo nell'organizzazione, dei rapporti con i capi e delle valutazioni criminologiche
- La mancata abiura morale o l'assenza di confessione non sono in sé dispositivi, ma la mancanza di revisione critica, la reticenza e l'indifferenza verso le vittime sono elementi negativi che possono giustificare il diniego del permesso
- La semplice proposta di svolgere il permesso in una struttura lontana dal luogo della cosca non elimina automaticamente il pericolo di ripristino dei collegamenti, specie se l'organizzazione è potente o ha capacità di influenza oltre il territorio locale
- La cessazione del regime di 41-bis non determina automaticamente l'accesso ai permessi premio: le valutazioni per 41-bis e per i benefici premiali sono autonome e richiedono un'analisi distintiva
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