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Ordinanza

Ordinanza n. 13859/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa adozione di misure cautelari monocratiche e sospensione dell’efficacia - del provvedimento 1 aprile 2026 prot. 12044, notificato alle Ricorrenti nella medesima data, con cui il Ministero ha disposto la “non ammissione” della concorrente IES e dell’impresa ausiliaria Atlas alla “II fase della gara europea a procedura ristretta per acquisizione e sostegno sistemi aeromobile a pilotaggio remoto (sapr) ad ala rotante di classe mini con peso massimo al decollo di 15kg payload incluso. CIG BA85855984”, in ragione: (i) della pretesa non conformità dell’impresa ausiliaria Atlas – controllata dalla società israeliana Xtend Reality Expansion Ltd. – ai requisiti di cui al paragrafo 6 del disciplinare di Gara e all’art. 16 del Regolamento (UE) 2025/1106, nonostante detta previsione del Regolamento non estenda tali requisiti anche all’impresa ausiliaria e sebbene il Ministero, in sede di soccorso istruttorio, non abbia richiesto alcun chiarimento specifico sul punto; e (ii) della circostanza per cui IES avrebbe assunto “un comportamento contrario ai fondamentali criteri di responsabilità richiesti agli operatori economici” atteso che “usando l’ordinaria diligenza professionale, effettuando un mero accesso ai pubblici registri, ben poteva verificare la mancanza, da parte della società di cui si è avvalsa, di uno dei requisiti generali previsti al paragrafo 6 menzionato” (Doc. 2, altresì denominato, nel prosieguo, “Provvedimento”); - del disciplinare di gara e, in particolare, del paragrafo 6, nella parte in cui ha indebitamente esteso l’obbligo di conformità “alle condizioni di ammissibilità di cui all’art. 16 del Regolamento del Consiglio UE 2025/1106 del 27 maggio 2025” anche nei confronti di “eventuali ditte ausiliarie, nell’ipotesi di avvalimento”, in violazione della sovraordinata disposizione regolamentare eurounitaria (ossia del medesimo art. 16 del Regolamento del Consiglio UE 2025/1106 del 27 maggio 2025) che limita detto obbligo ai soli operatori economici qualificati come concorrenti e subappaltatori (Doc. 3); - della nota 24 marzo 2026 prot. 10739, con cui il Ministero ha rilevato, “in fase di esame della documentazione” presentata da IES e, per suo tramite, dall’ausiliaria Atlas, “talune irregolarità non essenziali sanabili […] in accordo con quanto previsto dall’art. 101 del D.lgs. n. 36/2023 (soccorso istruttorio)” e, per l’effetto, ha invitato IES “ad integrare, entro e non oltre il 30 marzo 2026 ore 09:30, la documentazione fornita secondo quanto richiesto” nel documento allegato alla nota medesima, senza tuttavia includere tra i chiarimenti richiesti alcuna specifica indicazione in ordine alla necessità di dimostrare la conformità dell’ausiliaria Atlas ai requisiti di cui all’art. 16 del Regolamento (UE) 2025/1106 del 27 maggio 2025, pur avendo successivamente fondato l’esclusione proprio su tale profilo, sempre nella misura in cui detta disposizione fosse ritenuta applicabile anche all’impresa ausiliaria (Doc. 4); - del medesimo provvedimento del 1° aprile 2026, prot. n. 12044, con cui il Ministero, dopo aver ritenuto insussistente un requisito di ordine generale in capo all’impresa ausiliaria Atlas, ha omesso di consentire alla concorrente IES la sostituzione della stessa con altra impresa ausiliaria idonea, in violazione dell’art. 104, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 36/2023 e del paragrafo 8 del disciplinare di Gara; si precisa sin d’ora che tale censura viene dedotta esclusivamente nell’interesse di IES; - di ogni ulteriore atto, nota o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto e lesivo degli interessi della Società, ivi inclusi quelli con cui, mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata, il Ministero ha invitato i concorrenti ammessi alla seconda fase della gara a presentare le relative offerte tecniche ed economiche, ai sensi del paragrafo 13 del disciplinare di Gara; NONCHÉ, OVE OCCORRER POSSA del disciplinare di gara - qualora si ritenga applicabile l’art. 16 del Regolamento (UE) 2025/1106 del 27 maggio 2025 anche alle impresa ausiliaria -, nella parte in cui, pur richiamando l’obbligo dei concorrenti e delle “eventuali ditte ausiliarie, nell’ipotesi di avvalimento” di partecipare alla Gara “nel rispetto dei criteri di ammissibilità dell’art. 16 del Regolamento (UE) 2025/1106 del 27 maggio 2025”, dovesse essere interpretato nel senso di non includere anche le deroghe espressamente previste dall’art. 16, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2025/1106 del 27 maggio 2025 e, in particolare, quella relativa alla previa sottoposizione a un procedimento di controllo ai sensi del Regolamento (UE) 2019/452 e, ove necessario, all’adozione di adeguate misure di attenuazione (Doc. 3); e del successivo provvedimento di aggiudicazione della Gara; PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more con l’aggiudicatario selezionato all’esito della procedura di Gara. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IES S.R.L. il 16.5.2026: PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA AI SENSI DELL’ART. 56 C.P.A., OLTRE CHE DEGLI ATTI GIÀ IMPUGNATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO, - anche del provvedimento, prot. n. M_D A4B89B9 DE12026 0000079 23-04-2026, datato 23 aprile 2026 e conosciuto dalle ricorrenti solo a seguito del deposito in giudizio da parte del Ministero avvenuto il 12 maggio 2026, con cui il Ministero ha approvato “la proposta formulata dal Seggio di Gara con Verbale datato 23 aprile 2026” e, per l’effetto, aggiudicato la gara “in favore del costituendo RTI tra le società Sky Eye System S.r.l. (mandataria) e Alpi Aviation S.r.l. (mandante)” (Doc. 9 fascicolo Ministero); dei verbali Commissione meglio indicati nei motivi aggiunti E PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA - del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more con il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario della procedura di Gara, composto dalle società Sky Eye Systems S.r.L. (mandataria) e Alpi Aviation S.r.L. (mandante).

Giustizia amministrativa202605193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisRinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UEAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non ammissione alla seconda fase di una procedura ristretta per la fornitura di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, nonché successivo provvedimento di aggiudicazione

Esito

RIMESSIONE

La controversia

Le ricorrenti hanno contestato la loro non ammissione alla seconda fase della gara indetta dal Ministero della Difesa nell’ambito dello strumento SAFE. L’esclusione è stata motivata dalla ritenuta non conformità dell’impresa ausiliaria ai requisiti dell’art. 16, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2025/1106, poiché la società lettone ausiliaria era controllata integralmente da una società israeliana. Le ricorrenti hanno dedotto, in via principale, la violazione e falsa applicazione dell’art. 16, paragrafi 3 e 5, del Regolamento SAFE, sostenendo che il divieto di controllo da parte di Paesi terzi riguardasse soltanto contraenti e subappaltatori, non anche le imprese ausiliarie utilizzate mediante avvalimento. Hanno inoltre dedotto violazione dei principi costituzionali, del diritto dell’Unione, dell’art. 10 del d.lgs. 36/2023, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. In via subordinata, hanno sostenuto che l’impresa ausiliaria fosse comunque ammessa alla deroga prevista dall’art. 16, paragrafo 5, poiché l’acquisizione del suo controllo da parte della società israeliana era stata autorizzata dalla Lettonia al termine di una procedura di controllo degli investimenti esteri ai sensi del Regolamento (UE) 2019/452. È stata altresì dedotta la violazione delle disposizioni sull’avvalimento per non avere il Ministero consentito la sostituzione dell’ausiliaria. Il TAR ha rilevato che la controversia dipende dall’interpretazione dell’ambito soggettivo del divieto previsto dall’art. 16, paragrafo 3, e dalla portata della deroga di cui al paragrafo 5.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito l’impugnazione. Ha ritenuto rilevanti e non univocamente risolte due questioni interpretative del diritto dell’Unione e le ha sottoposte alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE. Con il primo quesito ha chiesto se il divieto di partecipazione previsto dall’art. 16, paragrafo 3, del Regolamento SAFE, riferito testualmente a contraenti e subappaltatori controllati da Paesi terzi, si applichi anche agli operatori economici ausiliari che mettono a disposizione del concorrente capacità tecniche e risorse personali o strumentali ai sensi dell’art. 63 della direttiva 2014/24/UE e dell’art. 104 del d.lgs. 36/2023. Il dubbio è stato ritenuto serio perché l’avvalimento è distinto dal subappalto, ma può comportare un coinvolgimento operativo intenso dell’ausiliaria e, se questa fosse esclusa dall’ambito del divieto, potrebbe agevolare l’elusione delle regole SAFE. Il TAR ha inoltre rimesso, subordinatamente alla risposta affermativa al primo quesito, la questione relativa all’art. 16, paragrafo 5: se l’autorizzazione rilasciata da un altro Stato membro nell’ambito dello screening previsto dal Regolamento (UE) 2019/452 imponga in modo vincolante all’amministrazione aggiudicatrice di ammettere l’operatore alla procedura SAFE, oppure se l’amministrazione dello Stato che gestisce la gara conservi il potere di opporsi motivatamente per tutelare i propri primari interessi di difesa e sicurezza nazionale, alla luce dell’art. 346 TFUE, dell’art. 42 TUE, dell’art. 4, paragrafo 2, TUE e delle disposizioni del Regolamento 2019/452. In attesa della pronuncia della Corte di giustizia, il giudizio è stato sospeso; ogni altra decisione, comprese le spese, è stata riservata.

Norme richiamate

  • art. 16, paragrafi 3, 5, 12 e 13, Regolamento (UE) 2025/1106

    I contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune ... non sono soggetti al controllo né di un paese terzo ... né di un altro soggetto di un paese terzo ...; in deroga al paragrafo 3, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione e controllato da un paese terzo può partecipare qualora sia stato sottoposto a controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 e, se necessario, a misure di attenuazione adeguate, oppure se fornisce garanzie verificate dallo Stato membro.

    È oggetto dei quesiti pregiudiziali: il TAR dubita se il divieto riguardi anche le imprese ausiliarie e se la deroga derivante dallo screening estero sia vincolante per l’amministrazione aggiudicatrice di altro Stato membro.

  • art. 63 direttiva 2014/24/UE

    Un operatore economico può ... fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

    La disposizione disciplina l’affidamento sulle capacità altrui e costituisce il riferimento unionale dell’avvalimento.

  • art. 104 d.lgs. 36/2023

    L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare ... di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ... e dei requisiti di cui all'articolo 100.

    La norma impone all’ausiliaria il possesso dei requisiti generali e disciplina la messa a disposizione di risorse tecniche, umane e strumentali.

  • art. 119 d.lgs. 36/2023

    Il subappalto ... è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni ... con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

    È richiamato per distinguere il subappalto dall’avvalimento.

  • art. 57 direttiva 2014/24/UE

    È richiamato quale fonte unionale dei requisiti generali e delle cause di esclusione applicabili anche ai soggetti sulle cui capacità il concorrente fa affidamento.

  • artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023

    Sono richiamati quali disposizioni nazionali sui requisiti di ordine generale e sulle cause di esclusione, ritenute rilevanti per valutare la posizione dell’impresa ausiliaria.

  • artt. 6 e 7 Regolamento (UE) 2019/452

    Disciplinano osservazioni e comunicazioni degli Stati membri nell’ambito del controllo degli investimenti esteri diretti.

  • art. 1, paragrafi 2 e 3, Regolamento (UE) 2019/452

    Il presente regolamento fa salva la competenza esclusiva degli Stati membri per la sicurezza nazionale ...; nessuna disposizione ... limita il diritto di ciascuno Stato membro di decidere se controllare o meno un particolare investimento estero diretto.

    Sono richiamati a sostegno del dubbio circa la permanenza, in capo allo Stato che indice la gara SAFE, di un autonomo potere di valutazione per la tutela della sicurezza nazionale.

  • art. 346, paragrafo 2, lett. b), TFUE

    Ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza ... in materia di armi, munizioni e materiale bellico.

    È richiamato quale possibile fondamento del potere dello Stato membro di opporsi, con motivazione, alla partecipazione nonostante lo screening positivo effettuato da altro Stato membro.

  • art. 4, paragrafo 2, TUE

    È richiamato per il principio secondo cui la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.

  • art. 42 TUE

    È richiamato per il riconoscimento del carattere specifico delle politiche nazionali di sicurezza e difesa.

  • art. 267 TFUE

    Costituisce la base giuridica del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

  • art. 56 c.p.a.

    È richiamato nella domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, ma non è oggetto di decisione cautelare nel dispositivo.

Massime di principio

  • Quando una norma unionale di ammissibilità agli appalti nel settore della difesa riferisce il divieto di controllo da parte di Paesi terzi a contraenti e subappaltatori, può essere necessario chiedere alla Corte di giustizia se tale divieto si estenda anche all’impresa ausiliaria, soprattutto quando l’avvalimento comporti la messa a disposizione di risorse essenziali e un coinvolgimento operativo nella fase esecutiva.
  • La distinzione formale tra avvalimento e subappalto non esclude che, ai fini delle specifiche condizioni di sicurezza previste per gli appalti SAFE, la posizione dell’impresa ausiliaria debba essere valutata in relazione all’intensità concreta del suo coinvolgimento e al rischio di elusione delle condizioni di ammissibilità.
  • La deroga al divieto di controllo da parte di Paesi terzi fondata sul previo screening dell’investimento ai sensi del Regolamento (UE) 2019/452 solleva la questione se l’autorizzazione dello Stato membro dell’investimento produca un effetto vincolante e transnazionale nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice di altro Stato membro.
  • Nelle procedure SAFE, la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e difesa nazionale può porre in tensione il riconoscimento transnazionale dell’autorizzazione allo screening degli investimenti e l’autonomia dello Stato membro che gestisce la gara; la soluzione richiede l’interpretazione coordinata dell’art. 16 del Regolamento SAFE, dell’art. 346 TFUE e delle norme dei Trattati sulla sicurezza nazionale.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneRiparto di giurisdizionePrincipi di precauzione e prevenzioneConcorrenza ed evidenza pubblica

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