Sentenza del 14/12/2016 n. 25676 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva confermato l'annullamento di una cartella di pagamento relativa all'IRAP dichiarata e non versata per l'anno d'imposta 2003. L'Ufficio ha denunciato l'omessa motivazione sulla rilevanza dell'esercizio dell'attività professionale in forma associata, sostenendo che tale forma comportasse, per legge, l'esistenza di un'autonoma organizzazione e quindi l'assoggettamento a IRAP. Lo Studio associato ha eccepito la cessazione della materia del contendere per l'avvenuto sgravio della cartella.
La decisione
La Corte ha escluso che il mero annullamento della cartella da parte dell'Agenzia costituisse acquiescenza o rinuncia all'impugnazione, poiché lo sgravio era conseguenza dell'esecuzione della sentenza di merito ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992. Nel merito, ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio associato di arti e professioni sono soggetti passivi IRAP ex lege, senza necessità di verificare in concreto l'autonoma organizzazione. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente la causa, rigettando il ricorso originario dello Studio legale associato. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Costituisce la base normativa della procedura di liquidazione automatizzata dalla quale è scaturita la cartella relativa all'IRAP dichiarata e non versata.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3
Individua, tra i soggetti passivi dell'IRAP, le società e gli enti, comprese le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio associato di arti e professioni.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, comma 2
Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza [...] deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Lo sgravio o il rimborso eseguito durante il giudizio in attuazione di una sentenza favorevole al contribuente non implica automaticamente acquiescenza dell'Amministrazione né rinuncia all'impugnazione; occorre una manifestazione espressa e univoca di volontà.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
È stato invocato dall'Agenzia per denunciare l'omessa motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo, ossia la rilevanza dell'esercizio dell'attività in forma associata.
Codice di procedura civile, art. 384
Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza e decidere direttamente il merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Sezioni Unite, sentenza n. 7371 del 14 aprile 2016
Quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti [...] comprese [...] le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni [...] costituisce ex lege [...] presupposto d'imposta.
L'esercizio associato di arti o professioni da parte di un'associazione professionale determina automaticamente il presupposto soggettivo e organizzativo dell'IRAP, senza che sia necessario accertare l'autonoma organizzazione in concreto.
Massime di principio
- Per le associazioni professionali senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche, l'assoggettamento a IRAP deriva dalla forma associata dell'attività e non richiede la prova di una particolare consistenza di beni strumentali, dipendenti o collaboratori.
- Il principio dell'assenza di autonoma organizzazione può rilevare per il professionista individuale, ma non opera nello stesso modo per l'attività esercitata tramite un'associazione professionale rientrante tra i soggetti indicati dalla normativa IRAP.
- Lo sgravio o l'annullamento amministrativo di una cartella eseguito in ottemperanza a una decisione giudiziaria non equivale, da solo, a riconoscimento definitivo delle ragioni del contribuente né a rinuncia al ricorso o all'impugnazione.
- Quando la Corte di cassazione ritiene la questione esclusivamente giuridica e non servono ulteriori accertamenti, può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.
- L'interpretazione normativa consolidatasi dopo l'inizio della causa può giustificare la compensazione integrale delle spese processuali.
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