Sentenza n. 1016/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Rapallo n. 329 del 27 ottobre 2023, pubblicata per quindici giorni consecutivi sull'Albo pretorio online, avente ad oggetto “Modifica dell'atto suppletivo della concessione demaniale marittima n. 1666/1971 e successivi atti formali. Proposta delle società Porto Turistico Internazionale di Rapallo di approvazione atto propedeutico all'apertura del Porto – Atto di Indirizzo”, comprensiva dei relativi allegati e, segnatamente, dello schema di atto suppletivo nel testo allegato sub D all'impugnata delibera; - di tutti gli atti, ancorché non conosciuti, presupposti conseguenti e connessi e segnatamente: dello schema di Atto Suppletivo allegato sub D alla DGC n. 329/2023; e per il risarcimento di tutti danni patiti e patiendi, anche ex artt. 30 e 34, comma 1, lett. c) c.p.a., nella misura che risulterà congrua all'esito del giudizio. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Alaggi & Vari Rapallo S.r.l. il 6/5/2024: per l'annullamento di atti conseguenti e connessi con il ricorso R.G.R. n. 32/2024, vale a dire: - della deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 5 febbraio 2024, pubblicata per quindici giorni consecutivi sull'Albo pretorio on line, avente ad oggetto “Porto Turistico di Rapallo – Modifica opere per la messa in sicurezza delle opere a difesa dell'abitato e dell'area portuale ai sensi dell'art. 14 della O.C.D.P.C. N. 558/2018 – Opere aggiuntive per la riqualificazione e rifunzionalizzazione delle strutture di servizio del porto. Approvazione delle modifiche al testo dell'atto suppletivo della concessione demaniale marittima n. 1666/1971”, comprensiva dei relativi allegati e, segnatamente: - dello schema di atto suppletivo nel testo allegato sub A all'impugnata delibera; - dello schema di controdeduzioni alle osservazioni presentate nella parte in cui ha ritenuto non accoglibile l'osservazione proposta da Alaggi & Vari (allegato sub. D all'impugnata delibera); - di tutti gli atti, ancorché non conosciuti, presupposti conseguenti e connessi; e per il risarcimento di tutti danni patiti e patiendi, anche ex artt. 30 e 34, comma 1, lett. c) c.p.a., nella misura che risulterà congrua all'esito del giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta Comunale di Rapallo n. 329 del 27 ottobre 2023, relativa alla modifica dell’atto suppletivo di una concessione demaniale marittima, nonché deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 5 febbraio 2024 e relativi atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Comunale di Rapallo n. 329 del 27 ottobre 2023, avente a oggetto la modifica dell’atto suppletivo della concessione demaniale marittima n. 1666/1971 e la proposta di approvazione dell’atto propedeutico all’apertura del porto, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 5 febbraio 2024, relativa alla modifica delle opere di messa in sicurezza e alla riqualificazione e rifunzionalizzazione delle strutture di servizio del porto, nonché lo schema di atto suppletivo e le controdeduzioni comunali alle proprie osservazioni. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione della ricorrente, pur indipendentemente dalla verifica dei presupposti di una rituale rinuncia, è stata ritenuta idonea a costituire argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.; tale sopravvenienza impone la declaratoria di improcedibilità senza esame dei motivi di illegittimità e delle domande risarcitorie. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito e della costituzione soltanto formale dell’amministrazione; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti delle parti rimaste intimate.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
La dichiarazione versata in atti ... è idonea a valere come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione, anche se non integra una rituale rinuncia, può costituire argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse e giustificare la declaratoria di improcedibilità.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 30 c.p.a.
Richiamato nell’originaria domanda risarcitoria, non esaminata per l’improcedibilità del ricorso.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato nell’originaria domanda risarcitoria, non esaminata per l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione, pur non integrando necessariamente una rinuncia rituale al ricorso, può essere valutata come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso e preclude l’esame nel merito dei motivi di illegittimità e delle eventuali domande risarcitorie connesse.
- In caso di definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate tenendo conto della natura della definizione e della costituzione soltanto formale dell’amministrazione.
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