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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18236/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con due motivi: (1) violazione dell'art. 133 c.p. e vizi di motivazione nella determinazione della pena base, ritenuta discostata dal minimo edittale nonostante le deduzioni sulla personalità dell'imputata e le modalità del fatto; (2) violazione del divieto di reformatio in peius, sostenendo che la Corte d'appello, pur in presenza di applicazione massima delle circostanze attenuanti in primo grado, abbia ridotto la pena base in misura superiore a un terzo, producendo un peggioramento rilevante rispetto alla posizione precedente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice d'appello ha individuato la pena base in prossimità del minimo edittale e ha motivato la propria scelta richiamandosi alla determinazione più severa del giudice di primo grado. Ha respinto anche il secondo motivo richiamando il principio della Sez. U. n. 16208/2014, secondo cui, se l'appello dell'imputato è accolto in relazione a circostanze o reati concorrenti, il termine di riferimento è la pena complessiva e non i singoli segmenti; nel caso di specie la pena complessiva è risultata sensibilmente diminuita. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. In precedenza, la Corte d'appello aveva rideterminato la pena a 1 anno di reclusione e applicato la sospensione condizionale della pena, confermando il resto della sentenza di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 455 in relazione all'art. 453, primo comma, n. 3, cod. pen.

    Norma applicata per la qualificazione del reato: detenzione e immissione in commercio di banconote false e spesa di banconota falsa; la Corte ha confermato la responsabilità penale dell'imputata in base a tali disposizioni.

  • art. 133 cod. pen.

    Invocato dalla ricorrente per contestare la determinazione della pena base; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello abbia fornito motivazione adeguata e che la pena base sia stata fissata in prossimità del minimo edittale in modo non censurabile.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare l'ambito dei motivi di ricorso ammessi in Cassazione; il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti da tale norma.

  • art. 23, comma 8, del d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 18/12/2020 n. 176)

    Norma procedurale che disciplina la discussione orale e la requisitoria scritta in Cassazione in periodo emergenziale; nel caso le parti non hanno chiesto discussione orale e si è proceduto con la requisitoria scritta del P.G.

  • Sez. U., n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258652

    «il principio in virtù del quale se è accolto l'appello dell'imputato in relazione a circostanze o reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, la pena "complessivamente irrogata" è "corrispondentemente diminuita", il legislatore ha preso in considerazione, come termine di riferimento e vincolo per il nuovo giudice, soltanto la pena complessiva e non certo i singoli segmenti - o passaggi di giudizio - che hanno concorso a determinare quella pena; in tal modo finendo per accreditare la logica che il nuovo giudizio sul punto, conta solo, agli effetti che qui interessano, nel suo approdo conclusivo».

    Principio giurisprudenziale applicato dalla Corte: ai fini del divieto di reformatio in peius il parametro di confronto è la pena complessiva e non la composizione dei singoli elementi che l'hanno determinata; se la pena complessiva diminuisce sensibilmente, non si configura reformatio in peius.

Massime di principio

  • La Corte d'appello può rideterminare la pena base entro i limiti della motivazione: una determinazione in prossimità del minimo edittale, adeguatamente motivata, non è automaticamente censurabile in Cassazione.
  • Il divieto di reformatio in peius va valutato confrontando la posizione complessiva dell'imputato: se l'appello comporta una diminuzione sensibile della pena complessiva, la diversa ripartizione tra i singoli segmenti non determina automaticamente un divieto di revisione peggiorativa.
  • Quando si impugna la determinazione della pena, è necessario dimostrare che la decisione di merito sia manifestamente illogica o priva di motivazione; mere discrepanze o scostamenti entro il margine edittale non bastano.
  • In Cassazione, se le parti non chiedono la discussione orale ai sensi delle norme emergenziali (art. 23 d.l. 137/2020 e successive modificazioni), il processo può svolgersi con requisitoria scritta del P.G. e decisione sulla base degli atti scritti.
  • Per evitare rischi di peggioramento o imprecisioni nella determinazione della pena, l'appellante dovrebbe esplicitare chiaramente nella memoria di appello le richieste di quantificazione della pena e i riferimenti ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

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