Cassazione Penale, Sentenza n. 33648/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta ex art. 671 c.p.p. di riconoscimento del vincolo di continuazione tra due sentenze: 1) Corte di Appello di Roma n. 7981/2020 (reato art. 73, comma 5 DPR 309/1990, marzo 2020) pena anni 1 e mesi 4 e multa C 1.000; 2) Corte di Appello di Roma n. 2186/2023 (plurimi reati art. 73, comma 1 DPR 309/1990, giugno 2020) pena anni 7 e multa C 39.000. La Corte di appello, riconoscendo la continuazione, rideterminava la pena in anni 7 e mesi 10 e multa C 39.600 calcolando un aumento per il reato sub 1) in mesi 15 ridotti a mesi 10 per il rito abbreviato. Il ricorrente contestava che l'aumento per il reato satellite fosse stato quantificato in misura eccedente quella fissata dal giudice della cognizione (che, nella sentenza sub 2, aveva previsto aumenti interni di un mese per ciascun ulteriore reato), sostenendo che in executivis gli aumenti per i reati-satellite non possono essere superiori a quelli fissati dal giudice della cognizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il principio invocato (Sez. U. Naddeo) non operi come sostenuto dal ricorrente: il parametro di riferimento per la quantificazione dell'aumento non è l'entità degli aumenti determinata nella sentenza sub 2) per la continuazione interna, ma la pena effettivamente inflitta nella sentenza sub 1) per l'ulteriore reato. Poiché l'aumento di mesi 10 (riduzione da mesi 15 per il rito) è inferiore alla pena inflitta nella sentenza sub 1) (anni 1 e mesi 4 e C 1.000 di multa), il giudice dell'esecuzione non ha operato in violazione di legge. Di conseguenza il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali, deve versare alla Cassa delle ammende la somma equitativa di C 3.000 e sostenere le ulteriori spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Fondamento procedurale dell'istanza al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento del vincolo di continuazione fra sentenze; utilizzata come base per l'istanza del ricorrente.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma sostanziale che disciplina i reati contestati; le pene inflitte nelle sentenze applicano questa norma e costituiscono il parametro oggettivo per la rideterminazione esecutiva quando il reato satellite proviene da diversa sentenza.
Sez. U, n. 28135 del 28/05/2021 (Naddeo), Rv. 281678
Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna
La Corte richiama il principio ma lo applica limitatamente: esso vincola il giudice dell'esecuzione con riferimento agli aumenti già determinati dal medesimo giudice della cognizione nella stessa sentenza. Non impedisce invece che, quando il reato satellite proviene da una diversa sentenza, il parametro sia la pena effettivamente inflitta in quella sentenza.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di reiezione/inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per valutare l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso e per la determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle ammende (C 3.000).
Massime di principio
- Quando si riconosce la continuazione fra delitti giudicati in sentenze diverse, il giudice dell'esecuzione deve confrontarsi con la pena inflitta per il reato oggetto dell'altra sentenza e può quantificare l'aumento entro i limiti della pena già inflitta per quel reato.
- Il principio secondo cui gli aumenti per i reati-satellite non possono essere superiori a quelli fissati dal giudice della cognizione si applica con riferimento agli aumenti determinati nella medesima sentenza di cognizione; non si estende automaticamente a situazioni di continuazione 'esterna' tra sentenze differenti.
- Se nella sentenza cognitiva il giudice ha già quantificato aumenti specifici per la continuazione interna, il giudice dell'esecuzione non può aumentare tali voci in misura maggiore; tuttavia, per reati provenienti da altra sentenza il parametro è la pena inflitta in quest'ultima.
- Riduzioni per il rito (es. abbreviato) devono essere rispettate anche nella rideterminazione esecutiva e possono incidere sulla misura degli aumenti applicati.
- I ricorsi alla Corte di Cassazione sono dichiarati inammissibili se manifestamente infondati; il ricorrente può essere condannato alle spese e ad un versamento alla Cassa delle ammende se non sussistono elementi di colpa per l'atto impugnatorio.
- In situazioni analoghe è opportuno fornire al giudice elementi chiari sulle pene effettivamente inflitte nelle singole sentenze e argomentare distintamente se si tratta di continuazione 'interna' (stesso procedimento) o 'esterna' (procedimenti diversi), perché il criterio di riferimento cambia.
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