Sentenza del 20/12/2017 n. 30561 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva confermato l'accertamento fiscale relativo al periodo d'imposta 2004. L'Amministrazione aveva rettificato la dichiarazione Modello Unico 2005 contestando l'utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti, sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza. Gli otto motivi di ricorso riguardavano principalmente l'omessa pronuncia sulle difese del contribuente, l'insufficienza della prova dell'inesistenza delle operazioni, il valore delle dichiarazioni di terzi, la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA, la violazione dei limiti temporali della verifica fiscale e l'illegittima motivazione per relationem dell'avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, poiché le deduzioni del contribuente risultavano implicitamente respinte dalla decisione di merito. Ha confermato che l'effettiva inesistenza delle operazioni, accertata dalla Commissione tributaria regionale, esclude sia la deducibilità dei costi sia la detraibilità dell'IVA. Ha inoltre stabilito che il limite temporale della verifica riguarda i soli giorni di effettiva presenza dei verificatori presso la sede del contribuente e che il suo eventuale superamento non comporta automaticamente l'invalidità dell'accertamento o l'inutilizzabilità delle prove. Infine, ha ritenuto legittima la motivazione per relationem quando gli atti richiamati siano allegati, ne sia riprodotto il contenuto essenziale oppure siano già stati integralmente conosciuti dal contribuente. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 13.400 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Violazione dell'art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando la domanda o eccezione è stata implicitamente respinta attraverso una decisione incompatibile con la tesi della parte. Il giudice non deve esaminare singolarmente ogni argomento, purché esponga gli elementi essenziali posti a fondamento della decisione.
Art. 132, n. 4, c.p.c.
Il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti.
È sufficiente una motivazione concisa ma idonea a rendere comprensibile il percorso logico e giuridico seguito; le argomentazioni incompatibili con la decisione possono considerarsi implicitamente disattese.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis
Fatto controverso e decisivo per il giudizio
Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione dei fatti o delle prove. Il vizio motivazionale richiede un fatto decisivo la cui diversa considerazione avrebbe certamente condotto a una decisione diversa e una motivazione logicamente insostenibile.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7
La disciplina delle fatture relative a operazioni inesistenti non consente di riconoscere automaticamente gli effetti fiscali di costi o IVA quando sia stata accertata l'inesistenza effettiva delle operazioni documentate.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 5
La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria dovute a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriore trenta giorni nei casi di particolari complessità dell'indagine e motivati dal dirigente dell'ufficio.
Il limite riguarda i giorni di effettiva presenza e attività dei verificatori presso la sede del contribuente, non tutti i giorni intercorrenti tra l'inizio e la conclusione della verifica. La violazione del termine, in assenza di una specifica sanzione legislativa, non determina di per sé l'invalidità dell'accertamento né l'inutilizzabilità delle prove.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
La motivazione dell'atto tributario può essere effettuata per relationem mediante il richiamo ad altri atti, purché questi siano allegati, ne sia riprodotto il contenuto essenziale oppure siano già stati integralmente e legalmente conosciuti dal contribuente.
D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lettera d), convertito dalla legge n. 106 del 2011
Ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.
La disposizione ha chiarito il criterio di calcolo dei giorni di permanenza, confermando l'interpretazione secondo cui rilevano soltanto i giorni di effettiva presenza presso la sede del contribuente.
Massime di principio
- In Cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice non abbia risposto a ogni singola argomentazione: l'omessa pronuncia ricorre solo quando manchi una decisione su una domanda o eccezione autonoma e decisiva.
- Quando il giudice decide in senso incompatibile con una difesa, tale difesa può considerarsi implicitamente respinta anche senza una risposta espressa.
- La Corte di cassazione non rivaluta liberamente fatti, prove o attendibilità degli elementi istruttori già esaminati dai giudici di merito; il ricorso deve individuare una specifica violazione di legge o un fatto decisivo realmente omesso.
- Per contestare fatture relative a operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi probatori adeguati; una volta accertata l'inesistenza effettiva delle operazioni, non sono riconoscibili né i costi né la detrazione dell'IVA collegata.
- Il superamento del limite di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non rende automaticamente nullo l'accertamento, salvo che una specifica norma preveda tale conseguenza o siano coinvolti diritti tutelati in modo incompatibile con l'attività svolta.
- Nel calcolo della durata della verifica fiscale si considerano i giorni di effettiva presenza dei verificatori presso la sede del contribuente, non necessariamente tutti i giorni di calendario compresi tra accesso e conclusione.
- Un avviso di accertamento motivato per relationem è normalmente valido se l'atto richiamato è allegato, se ne viene riportato il contenuto essenziale o se il contribuente ne aveva già avuto integrale e legale conoscenza.
- La mancata allegazione di un documento già conosciuto legalmente dal contribuente non comporta, da sola, la nullità dell'avviso di accertamento.
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