Direttiva 2012/8
Direttiva di esecuzione 2012/8/UE della Commissione, del 2 marzo 2012 , che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione 2012/8/UE aggiorna la disciplina tecnica applicabile agli esami delle varietà di piante agricole, sostituendo gli allegati della direttiva 2003/90/CE. L’intervento recepisce nuovi protocolli UCVV e linee direttrici UPOV per numerose specie, così da mantenere allineati i criteri di prova richiesti per l’iscrizione nei cataloghi nazionali. Gli Stati membri devono adeguare la normativa interna entro il 30 settembre 2012 e applicarla dal 1° ottobre 2012, con una transizione per gli esami già iniziati.
Aggiornamento degli allegati della direttiva 2003/90/CE per adeguare i protocolli tecnici di esame delle varietà di piante agricole alle nuove linee direttrici UCVV/UCVV e UPOV.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, indirettamente, alle procedure di esame delle varietà di specie di piante agricole inserite nei cataloghi nazionali ai fini della conformità al catalogo comune delle varietà. Riguarda gli esami DUS/di distintività, uniformità e stabilità per le specie elencate negli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE, come sostituiti dalla presente direttiva. Per gli esami iniziati prima del 1° ottobre 2012 è ammessa l’applicazione della versione precedente della direttiva 2003/90/CE.
Aggiornamento dei protocolli tecnici per l’esame delle varietà di piante agricole
La direttiva di esecuzione 2012/8/UE della Commissione modifica la direttiva 2003/90/CE, che detta le modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE sul catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole. L’obiettivo è aggiornare i caratteri minimi oggetto di esame e le condizioni minime di prova, recependo ulteriori protocolli dell’UCVV e linee direttrici UPOV per le specie interessate.
Finalità e contesto normativo
La direttiva 2003/90/CE era stata concepita per assicurare che le varietà iscritte nei cataloghi nazionali fossero esaminate secondo criteri tecnici armonizzati, in primo luogo quelli stabiliti dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV/CPVO) e, in mancanza, quelli dell’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV). Poiché nel frattempo l’UCVV ha adottato nuovi protocolli e aggiornato quelli esistenti, la Commissione interviene per mantenere coerente il quadro tecnico europeo.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda gli esami delle varietà delle specie di piante agricole che rientrano negli elenchi degli allegati della direttiva 2003/90/CE, come sostituiti dalla presente direttiva. Le specie elencate nell’allegato I devono conformarsi ai protocolli di prova UCVV; quelle dell’allegato II devono conformarsi alle linee direttrici UPOV. La direttiva opera quindi sul livello tecnico delle prove necessarie per l’iscrizione delle varietà nei cataloghi nazionali e, indirettamente, per l’accesso al catalogo comune.
Obblighi degli Stati membri
Gli Stati membri devono recepire la direttiva adottando e pubblicando, entro il 30 settembre 2012, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Devono inoltre applicare tali misure dal 1° ottobre 2012 e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Nel recepimento, le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere accompagnate da tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale.
Disciplina transitoria
Per gli esami iniziati prima del 1° ottobre 2012, gli Stati membri possono continuare ad applicare la versione della direttiva 2003/90/CE vigente prima della modifica. La norma evita l’applicazione retroattiva dei nuovi standard tecnici a prove già avviate, assicurando continuità amministrativa e certezza delle procedure.
Allegati tecnici sostituiti
L’allegato I elenca le specie soggette ai protocolli UCVV, tra cui, tra le altre, Festuca filiformis, Lolium multiflorum, Pisum sativum, Brassica napus, Helianthus annuus, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Zea mays e Solanum tuberosum, con il relativo protocollo e data. L’allegato II elenca le specie soggette alle linee direttrici UPOV, tra cui Beta vulgaris, varie specie di Agrostis, Bromus, Dactylis, Festuca, Lupinus, Medicago, Trifolium, Vicia, Brassica, Raphanus, Arachis, Gossypium, Papaver, Sinapis, Glycine max e Sorghum bicolor.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono assicurare la trasposizione e l’applicazione nei termini indicati.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati tecnici della direttiva 2003/90/CE
L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con il testo dell’allegato della direttiva 2012/8/UE. La modifica aggiorna l’elenco delle specie che devono conformarsi ai protocolli di prova dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV/CPVO) o, per le altre specie, alle linee direttrici dell’UPOV.
Regime transitorio per gli esami già avviati
L’articolo 2 consente agli Stati membri, per gli esami iniziati prima del 1° ottobre 2012, di continuare ad applicare la direttiva 2003/90/CE nella versione vigente prima della modifica. È una clausola di salvaguardia tecnica che evita cambi di standard a esame già in corso.
Termine di recepimento e data di applicazione
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 30 settembre 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono essere applicate dal 1° ottobre 2012 e comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento.
Rinvio formale alla direttiva nell’ordinamento nazionale
Sempre l’articolo 3 prevede che le disposizioni nazionali di recepimento contengano un riferimento alla direttiva 2012/8/UE oppure siano corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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