Direttiva 2012/6
Direttiva 2012/6/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 , che modifica la direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2012/6/UE modifica la direttiva 78/660/CEE per consentire agli Stati membri di introdurre un regime contabile semplificato per le microentità. L'obiettivo è ridurre gli oneri amministrativi per le società di dimensioni molto ridotte, salvaguardando però la tenuta delle registrazioni contabili e, ove necessario, gli obblighi di consolidamento. Si tratta di una direttiva di armonizzazione minima e facoltativa: gli Stati membri possono decidere se avvalersi delle deroghe e in quale misura, tenendo conto del contesto nazionale.
Introduzione di un regime facoltativo di semplificazioni contabili per le microentità, mediante modifica della direttiva 78/660/CEE sui conti annuali di taluni tipi di società.
Ambito di applicazione
Si applica alle società che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti numerici di due dei tre criteri previsti per le "microentità": totale dello stato patrimoniale pari a 350.000 EUR, importo netto del volume d'affari pari a 700.000 EUR e media di 10 dipendenti durante l'esercizio. La disciplina riguarda la redazione, la struttura, la pubblicazione e talune valutazioni dei conti annuali; gli Stati membri possono scegliere se avvalersi delle esenzioni previste. Sono esclusi dalla possibilità di usare tali esenzioni le società d'investimento, le società di partecipazione finanziaria e le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE. La direttiva incide solo sulla direttiva 78/660/CEE e lascia impregiudicati gli obblighi di consolidamento ai sensi della direttiva 83/349/CEE.
Direttiva 2012/6/UE: microentità e semplificazioni contabili
La direttiva 2012/6/UE modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali di taluni tipi di società per consentire agli Stati membri di introdurre un regime contabile semplificato per le microentità. La ratio è la riduzione degli oneri amministrativi, ritenuti sproporzionati rispetto alle dimensioni di imprese che operano normalmente a livello locale o regionale e con limitata incidenza transfrontaliera.
Finalità e contesto
I considerando evidenziano che la contabilità è uno dei settori in cui gli oneri amministrativi possono essere ridotti e che le microentità dispongono di risorse limitate, pur essendo spesso assoggettate agli stessi obblighi informativi delle imprese più grandi. La direttiva persegue quindi un equilibrio tra semplificazione e tutela dell'informazione contabile, lasciando agli Stati membri un ampio margine di scelta sull'introduzione concreta del regime.
Ambito di applicazione e nozione di microentità
La disciplina riguarda le società che non superano, alla data di chiusura del bilancio, due dei tre criteri dimensionali fissati dall'articolo 1 bis della direttiva 78/660/CEE:
- totale dello stato patrimoniale: 350.000 EUR;
- importo netto del volume d'affari: 700.000 EUR;
- numero medio dei dipendenti durante l'esercizio: 10.
Per gli Stati membri non aderenti all'euro, l'equivalente in moneta nazionale degli importi è determinato in base al tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore della direttiva che stabilisce tali importi. Il superamento o il venir meno delle soglie produce effetti solo se si verifica sia nell'esercizio corrente sia in quello precedente.
Contenuto delle semplificazioni autorizzate
La direttiva non impone un unico modello, ma attribuisce agli Stati membri facoltà di esenzione. In particolare, essi possono esonerare le microentità:
- dalla presentazione dei ratei e risconti attivi e passivi;
- dalla redazione della nota integrativa;
- dalla redazione della relazione annuale;
- dalla pubblicazione dei conti annuali.
L'esenzione dalla pubblicazione è subordinata al deposito delle informazioni sullo stato patrimoniale presso almeno un'autorità competente designata dallo Stato membro e alla trasmissione delle informazioni al registro competente, se diverso. In caso di esenzione dalla nota integrativa, talune informazioni devono essere riportate in calce allo stato patrimoniale.
Gli Stati membri possono anche autorizzare schemi abbreviati:
- di stato patrimoniale, con indicazione distinta almeno delle voci letterate previste dagli articoli 9 o 10;
- di conto economico, con indicazione distinta almeno di volume d'affari netto, altri proventi, spese per materie prime e sussidiarie, spese per il personale, rettifiche di valore, altri oneri, imposte e utile o perdita.
Limiti e garanzie
Se uno Stato membro si avvale dell'esenzione relativa ai ratei e risconti, può consentire alle microentità di derogare, per i soli altri oneri indicati nella direttiva, al criterio di competenza di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera d), purché ciò sia indicato in nota integrativa o in calce allo stato patrimoniale.
La direttiva esclude inoltre che le microentità che utilizzano le esenzioni possano applicare o essere tenute ad applicare la sezione 7 bis, cioè il regime del valore equo. Il considerando chiarisce che tale esclusione serve a evitare incertezze informative, dato il limitatissimo contenuto della nota integrativa nei conti semplificati.
I conti redatti secondo il nuovo articolo 1 bis sono considerati idonei a fornire il quadro fedele richiesto dall'articolo 2, paragrafo 3; di conseguenza, non si applicano le correzioni previste dall'articolo 2, paragrafi 4 e 5.
Esclusioni soggettive
La direttiva prevede che gli Stati membri precludano l'accesso alle esenzioni:
- alle società d'investimento;
- alle società di partecipazione finanziaria;
- alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE.
Resta inoltre fermo che le semplificazioni non devono compromettere la predisposizione di conti consolidati ai sensi della direttiva 83/349/CEE.
Recepimento e obblighi degli Stati membri
La direttiva non fissa un termine di trasposizione generale autonomo nel testo riportato; prevede invece che gli Stati membri adottino le disposizioni interne necessarie solo se e quando decidono di avvalersi della facoltà introdotta dall'articolo 1 bis della direttiva 78/660/CEE. Gli Stati devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e includere un riferimento alla direttiva nella pubblicazione ufficiale.
Gli Stati membri devono anche trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nella materia disciplinata.
Relazione della Commissione e clausole finali
Entro il 10 aprile 2017 la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla situazione delle microentità, con particolare attenzione al numero di società che rientrano nei criteri dimensionali e all'effettiva riduzione degli oneri amministrativi derivante dall'esenzione dall'obbligo di pubblicazione.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizione di microentità e soglie dimensionali
L'articolo 1 bis introdotto nella direttiva 78/660/CEE consente agli Stati membri di esonerare talune società quando non superano due dei tre limiti: totale dello stato patrimoniale 350.000 EUR; volume d'affari netto 700.000 EUR; media di 10 dipendenti nel corso dell'esercizio. Per gli Stati membri non appartenenti all'area euro, gli importi nazionali si determinano con il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore della direttiva che stabilisce tali importi.
Esenzioni facoltative per gli Stati membri
Gli Stati membri possono esonerare le microentità da uno o da tutti i seguenti obblighi: ratei e risconti attivi e passivi; nota integrativa; relazione annuale; pubblicazione dei conti annuali. L'esenzione dalla pubblicazione è subordinata al deposito delle informazioni sullo stato patrimoniale presso almeno un'autorità competente designata e alla comunicazione al registro competente, se diverso. In caso di esenzione dalla nota integrativa, alcune informazioni devono figurare in calce allo stato patrimoniale; analogamente, in alternativa, talune informazioni possono essere indicate in calce allo stato patrimoniale invece che nella relazione annuale.
Schemi abbreviati di stato patrimoniale e conto economico
Gli Stati membri possono consentire alle microentità di redigere solo uno stato patrimoniale in forma abbreviata, con esposizione distinta almeno delle voci letterate previste dagli articoli 9 o 10, e un conto economico abbreviato con l'indicazione separata almeno di: volume d'affari netto, altri proventi, spese per materie prime e sussidiarie, spese per il personale, rettifiche di valore, altri oneri, imposte e utile o perdita.
Divieto di uso del fair value
Gli Stati membri non possono consentire né imporre alle microentità che si avvalgono delle esenzioni previste l'applicazione della sezione 7 bis, quindi non è ammesso l'utilizzo delle valutazioni al valore equo per tali conti semplificati.
Quadro fedele e deroga alla clausola generale
I conti annuali redatti in base ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 bis si considerano idonei a fornire il quadro fedele richiesto dall'articolo 2, paragrafo 3; di conseguenza, non si applicano le regole correttive di cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 5.
Regola di continuità temporale delle soglie
Il superamento o il venir meno dei limiti dimensionali produce effetti sulle deroghe solo se si verifica sia nell'esercizio corrente sia in quello precedente.
Esclusioni soggettive e coordinamento con altri regimi
Gli Stati membri devono escludere l'applicazione delle esenzioni alle società d'investimento e alle società di partecipazione finanziaria; inoltre, devono precluderle alle società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, così come già previsto dall'articolo 53 bis riformulato. Resta fermo che le esenzioni non devono pregiudicare gli obblighi di redazione dei conti consolidati ai sensi della direttiva 83/349/CEE.
Recepimento, comunicazioni e relazione della Commissione
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie solo se e quando decidono di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1 bis della direttiva 78/660/CEE; devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e indicarne il riferimento nella pubblicazione ufficiale. Entro il 10 aprile 2017 la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla situazione delle microentità, con particolare riguardo alla consistenza nazionale delle imprese rientranti nei criteri dimensionali e alla riduzione degli oneri amministrativi derivante dall'esenzione dall'obbligo di pubblicazione.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
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