Direttiva 2012/10
Direttiva 2012/10/UE della Commissione, del 22 marzo 2012 , che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2012/10/UE della Commissione aggiorna l'allegato della direttiva 2009/43/CE sostituendo l'elenco dei prodotti per la difesa. L'intervento recepisce la versione aggiornata dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottata dal Consiglio il 21 febbraio 2011. Gli Stati membri devono conformarsi entro il 24 giugno 2012 e applicare le nuove disposizioni dal 30 giugno 2012.
Modifica l'allegato della direttiva 2009/43/CE aggiornando l'elenco dei prodotti per la difesa soggetti alla disciplina dei trasferimenti intracomunitari.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'UE in relazione al recepimento e all'applicazione della modifica dell'elenco comune dei prodotti per la difesa contenuto nella direttiva 2009/43/CE. L'ambito materiale riguarda i prodotti per la difesa elencati nell'allegato sostitutivo, con riferimento a categorie militari che vanno da ML1 a ML22, incluse armi, munizioni, materiali energetici, veicoli, navi, aeromobili, software e tecnologia. Non sono disciplinate nuove categorie autonome, ma l'aggiornamento dell'elenco ai fini delle autorizzazioni/trasferimenti intracomunitari già previsti dalla direttiva madre; restano rilevanti le esclusioni e le note tecniche contenute nell'elenco stesso.
Direttiva 2012/10/UE: aggiornamento dell'elenco dei prodotti per la difesa
La direttiva interviene sulla direttiva 2009/43/CE, che disciplina la semplificazione dei trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa, limitandosi a sostituire il relativo allegato. La finalità è allineare l'elenco dei prodotti soggetti al regime di controllo alla versione aggiornata dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottata dal Consiglio il 21 febbraio 2011.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama l'articolo 13 della direttiva 2009/43/CE come base giuridica per l'aggiornamento dell'elenco. Nei considerando si evidenzia che il campo di applicazione della direttiva madre comprende tutti i prodotti per la difesa specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e che, per coerenza, l'aggiornamento deve essere applicato in parallelo all'entrata in applicazione della direttiva 2009/43/CE.
Ambito di applicazione
L'intervento si applica agli Stati membri quanto agli obblighi di recepimento e di applicazione delle modifiche apportate all'allegato. Sul piano materiale, riguarda i prodotti per la difesa elencati nelle categorie ML1-ML22, che comprendono in particolare:
- armi da fuoco, armi pesanti, munizioni ed esplosivi;
- agenti chimici, biologici e materiali radioattivi, equipaggiamenti di protezione e decontaminazione;
- veicoli terrestri, navi militari, aeromobili, UAV e motori;
- elettronica militare, sensori, apparati di contromisura e sistemi di comando e controllo;
- materiali energetici, apparecchiature di produzione, software e tecnologia.
L'allegato contiene inoltre numerose note di esclusione e precisazioni tecniche, che delimitano il perimetro delle voci e distinguono taluni beni civili o specificamente esclusi dai beni militari soggetti a controllo.
Aggiornamento dell'allegato della direttiva 2009/43/CE
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato della direttiva 2009/43/CE con il nuovo allegato. Ciò comporta l'aggiornamento automatico dell'elenco comune dei prodotti per la difesa da applicare ai fini della disciplina dei trasferimenti intracomunitari.
Recezione e decorrenza delle misure nazionali
L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di:
- adottare e pubblicare entro il 24 giugno 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- applicare tali disposizioni dal 30 giugno 2012;
- inserire, nelle misure nazionali, un riferimento alla presente direttiva oppure corredarle di un riferimento in sede di pubblicazione ufficiale.
Il paragrafo 2 prevede inoltre l'obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva. Il considerando 4 chiarisce che, per ragioni di coerenza, le misure nazionali devono essere applicate dalla stessa data di applicazione delle disposizioni di recepimento della direttiva 2009/43/CE.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell'articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
Struttura e contenuto tecnico dell'elenco sostitutivo
L'allegato sostitutivo riproduce l'elenco di prodotti per la difesa secondo la tradizionale classificazione ML, con definizioni dettagliate e note tecniche. In sintesi, disciplina:
- ML1-ML3: armi leggere, armi pesanti e munizioni;
- ML4-ML8: bombe, missili, equipaggiamenti esplosivi, agenti chimici/biologici e materiali energetici;
- ML9-ML10: navi militari e aeromobili militari e loro componenti;
- ML11-ML15: elettronica militare, sistemi di visione e contromisura;
- ML16-ML20: prodotti semilavorati, apparecchiature varie, apparecchiature di produzione, armi ad energia diretta, criogenica e superconduttori;
- ML21-ML22: software e tecnologia connessi a sviluppo, produzione e utilizzazione di beni militari.
Particolarmente rilevanti, per gli operatori, sono le definizioni comuni di 'software', 'tecnologia', 'sviluppo', 'produzione' e 'utilizzazione', che precisano il significato tecnico-giuridico delle categorie soggette al controllo. L'allegato comprende anche specifiche esclusioni, ad esempio per talune armi antiche o riproduzioni, per alcuni prodotti civili, per determinati agenti chimici o per componenti e sistemi che, pur affini a usi militari, sono espressamente sottratti all'applicazione dell'elenco.
Ricadute operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha rilievo soprattutto come atto di aggiornamento tecnico del regime dei trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa. La verifica della qualificazione del bene o della tecnologia deve essere effettuata sulla base dell'allegato sostituito, tenendo conto delle note, delle esclusioni e delle definizioni, poiché l'inquadramento corretto condiziona gli obblighi autorizzatori e documentali degli operatori economici.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato sui prodotti per la difesa
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato della direttiva 2009/43/CE con l'allegato della direttiva 2012/10/UE. L'allegato contiene il nuovo elenco comune dei prodotti per la difesa, articolato in categorie ML1-ML22 e corredato da note ed esclusioni tecniche che precisano il perimetro dei beni soggetti al controllo.
Termine di attuazione e decorrenza
L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 24 giugno 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono essere applicate a decorrere dal 30 giugno 2012. Le disposizioni adottate devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Obblighi di comunicazione alla Commissione
L'articolo 2, paragrafo 1, prevede la comunicazione immediata alla Commissione del testo delle disposizioni nazionali di recepimento. Il paragrafo 2 impone inoltre di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Destinatari
L'articolo 4 indica che la direttiva è rivolta agli Stati membri.
Contenuto tecnico dell'elenco sostitutivo
L'allegato ridefinisce in modo dettagliato le categorie di prodotti per la difesa: armi leggere e pesanti, munizioni, bombe e missili, veicoli terrestri, agenti chimici e biologici, materiali energetici, navi militari, aeromobili e UAV, elettronica militare, sistemi d'arma ad energia cinetica e diretta, corazzature, addestramento militare, apparecchiature di visione e contromisura, prodotti semilavorati, mezzi vari, apparecchiature di produzione, software e tecnologia. L'allegato contiene anche definizioni vincolanti di termini quali 'software', 'tecnologia', 'sviluppo', 'produzione', 'utilizzazione', 'agenti antisommossa', 'biopolimeri', 'biocatalizzatori' e altre nozioni tecniche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 14 mar 2012Direttiva 2012/5
- direttiva · 14 mar 2012Direttiva 2012/6
- direttiva · 7 mar 2012Direttiva 2012/9
- direttiva · 2 mar 2012Direttiva 2012/7
- direttiva · 2 mar 2012Direttiva 2012/8
- direttiva · 19 apr 2012Direttiva 2012/12
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →