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direttiva

Direttiva 2012/5

Direttiva 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 , che modifica la direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini

Normativa europea32012L0005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la disciplina UE sulla vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini, recependo l’evoluzione tecnica dei vaccini e privilegiando i vaccini inattivati, considerati più efficaci e privi del rischio di circolazione locale del virus vaccinale. Mantiene tuttavia la possibilità di usare vaccini vivi attenuati in circostanze particolari, a condizione che l’autorità competente effettui una valutazione specifica del rischio e informi previamente la Commissione. Introduce inoltre regole più precise sulle zone di protezione e sorveglianza e vieta l’uso di vaccini vivi attenuati nella zona di sorveglianza. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 23 settembre 2012 e applicarle dal 24 settembre 2012.

Modifica della direttiva 2000/75/CE sulla febbre catarrale degli ovini per adeguare le regole sulla vaccinazione, in particolare consentendo e disciplinando l’uso dei vaccini inattivati e, in certi casi, dei vaccini vivi attenuati.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alle autorità competenti incaricate della lotta e dell’eradicazione della febbre catarrale degli ovini (bluetongue), con effetti sulle campagne di vaccinazione, sulle zone di protezione e di sorveglianza e sulle restrizioni allo spostamento del bestiame. Rileva per i territori dell’Unione in cui siano adottate misure di vaccinazione contro il virus, con particolare attenzione alle aree soggette a diffusione del virus e alle zone in cui possono essere impiegati vaccini vivi attenuati o inattivati. La direttiva non disciplina direttamente gli operatori economici, ma incide indirettamente sul settore agricolo e zootecnico.

Direttiva 2012/5/UE sulla vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini

La direttiva modifica la direttiva 2000/75/CE per adeguare la disciplina europea della lotta alla febbre catarrale degli ovini all’evoluzione scientifica e tecnologica dei vaccini. Il contesto è quello di una maggiore diffusione del virus nell’Unione e della necessità di rendere più efficaci le campagne vaccinali, riducendo nel contempo i rischi connessi ai vaccini vivi attenuati.

Finalità e contesto

I considerando evidenziano che la disciplina originaria si fondava sull’esperienza dei vaccini vivi modificati/attenuati, allora unici disponibili, ma che tali prodotti possono comportare una circolazione locale indesiderata del virus vaccinale nei capi non vaccinati. Le nuove tecnologie hanno reso disponibili vaccini inattivati, ritenuti idonei a migliorare la gestione della malattia e a ridurre l’onere per il settore agricolo. La direttiva mira quindi a introdurre norme più flessibili e più aderenti allo stato dell’arte, senza escludere in assoluto l’uso dei vaccini vivi attenuati in casi particolari.

Modifiche alla direttiva 2000/75/CE

La modifica più rilevante consiste nell’inserimento di una definizione espressa di «vaccini vivi attenuati» all’articolo 2. Tale definizione qualifica i vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus mediante passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame.

Il nuovo articolo 5 stabilisce che l’autorità competente nazionale può autorizzare l’impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini solo previa valutazione specifica del rischio e previa informazione della Commissione. La scelta di vaccinare resta dunque rimessa allo Stato membro, ma entro un quadro comune di garanzie procedurali e di coordinamento con la Commissione.

Quando si usano vaccini vivi attenuati, gli Stati membri devono assicurare la delimitazione di una zona di protezione, che deve comprendere almeno la zona di vaccinazione, e di una zona di sorveglianza estesa per almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione. L’articolo 8 precisa che nella zona di sorveglianza non deve risultare alcuna vaccinazione con vaccini vivi attenuati nei dodici mesi precedenti.

L’articolo 10 viene modificato per vietare espressamente qualsiasi vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini che impieghi vaccini vivi attenuati nella zona di sorveglianza. Inoltre, l’articolo 6 richiama l’applicazione delle disposizioni adottate secondo la procedura dell’articolo 20, paragrafo 2, in particolare per i programmi di vaccinazione o per altre misure alternative.

Obblighi per gli Stati membri e margini di discrezionalità

La direttiva non impone un obbligo generale di vaccinare, ma disciplina le condizioni in cui la vaccinazione può essere autorizzata e attuata. Il margine nazionale riguarda soprattutto la decisione di autorizzare o meno l’impiego dei vaccini, purché la scelta sia supportata da una valutazione specifica del rischio e comunicata preventivamente alla Commissione.

Per contro, vi sono obblighi puntuali e vincolanti quanto al risultato: delimitazione delle zone di protezione e sorveglianza quando si usano vaccini vivi attenuati, estensione minima di 50 km della zona di sorveglianza, assenza di vaccinazioni con vaccini vivi attenuati nella zona di sorveglianza nei 12 mesi precedenti e divieto di tale vaccinazione in detta zona.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 23 settembre 2012 e applicarle dal 24 settembre 2012 al più tardi. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, scelta motivata dall’esigenza di far beneficiare la stagione vaccinale 2012 delle nuove regole.

Disposizioni principali

Obiettivo della modifica della direttiva 2000/75/CE

La direttiva interviene sulla disciplina delle misure di lotta ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini per adeguarla alle nuove tecnologie vaccinali. Il legislatore UE richiama la maggiore diffusione della malattia nell’Unione, la difficoltà di controllo del virus e l’opportunità di rendere più efficaci e flessibili le norme sulle vaccinazioni.

Definizione di vaccini vivi attenuati

All’articolo 2 della direttiva 2000/75/CE viene aggiunta la definizione di «vaccini vivi attenuati», intesi come vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame.

Autorizzazione nazionale della vaccinazione

Il nuovo articolo 5 stabilisce che l’autorità competente di uno Stato membro può autorizzare l’impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini solo se la decisione si basa su una valutazione specifica del rischio e se la Commissione è informata prima che la vaccinazione sia eseguita. La direttiva lascia quindi agli Stati membri un margine di discrezionalità sull’eventuale autorizzazione, ma entro criteri minimi comuni.

Zone di protezione e di sorveglianza in caso di vaccini vivi attenuati

Ogniqualvolta siano impiegati vaccini vivi attenuati, gli Stati membri devono fare in modo che l’autorità competente delimiti una zona di protezione che comprenda almeno la zona di vaccinazione e una zona di sorveglianza estesa per almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione.

Regole operative e misure alternative

All’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), si prevede che l’autorità competente applichi le disposizioni adottate secondo la procedura dell’articolo 20, paragrafo 2, in particolare per l’attuazione di un eventuale programma di vaccinazione o di altre misure alternative.

Condizioni della zona di sorveglianza

All’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), la zona di sorveglianza è definita come una parte del territorio comunitario profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione, nella quale nei dodici mesi precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione con vaccini vivi attenuati.

Divieto di vaccinazione con vaccini vivi attenuati nella zona di sorveglianza

All’articolo 10, punto 2, è previsto che sia vietata qualsiasi vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini che impieghi vaccini vivi attenuati nella zona di sorveglianza.

Termine di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 23 settembre 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 24 settembre 2012 al più tardi. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con l’intento esplicito di consentire alla stagione vaccinale 2012 di beneficiare delle nuove norme.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleagricolturamercato internomisure di controllo e lotta alle malattie animali

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