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direttiva

Direttiva 2012/9

Direttiva 2012/9/UE della Commissione, del 7 marzo 2012 , che modifica l’allegato I della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32012L0009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2012/9/UE della Commissione aggiorna le avvertenze aggiuntive dell’allegato I della direttiva 2001/37/CE sui prodotti del tabacco. L’intervento risponde all’esigenza di mantenere l’efficacia dei messaggi sanitari alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e del venir meno dell’effetto di novità delle avvertenze precedenti. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 28 marzo 2014, con possibilità di esaurire le scorte di prodotti non conformi fino al 28 marzo 2016.

Aggiornamento dell’allegato I della direttiva 2001/37/CE sulle avvertenze aggiuntive da riportare sui prodotti del tabacco.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti del tabacco disciplinati dalla direttiva 2001/37/CE, in particolare alle confezioni singole e agli altri imballaggi esterni dei prodotti del tabacco per i quali è obbligatoria un’avvertenza aggiuntiva ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b). Sono esclusi i prodotti del tabacco per uso orale e gli altri prodotti del tabacco non da fumo, oltre all’involucro trasparente esterno. La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere e richiede il recepimento entro il 28 marzo 2014, con facoltà di consentire la commercializzazione di prodotti non conformi fino al 28 marzo 2016.

Aggiornamento delle avvertenze aggiuntive sui prodotti del tabacco

La direttiva 2012/9/UE della Commissione interviene sulla disciplina dell’etichettatura dei prodotti del tabacco contenuta nella direttiva 2001/37/CE. La finalità è quella di rinnovare le avvertenze aggiuntive dell’allegato I, alla luce della perdita di efficacia dovuta al tempo e delle nuove evidenze scientifiche sugli effetti sanitari del fumo.

Obiettivo e contesto normativo

La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2001/37/CE, che le attribuisce il potere di adeguare al progresso scientifico e tecnico le avvertenze relative alla salute contenute nell’allegato I. Nei considerando si evidenzia che:

  • le avvertenze aggiuntive sono obbligatorie da anni, rispettivamente dal settembre 2003 per il tabacco da fumo e dal settembre 2004 per altri prodotti del tabacco;
  • il loro impatto si è attenuato nel tempo per effetto della perdita di novità dei messaggi;
  • nuove conoscenze scientifiche hanno confermato ulteriori rischi del consumo di tabacco, tra cui tumori alla bocca e alla gola, disturbi visivi, malattie di gengive e apparato dentario, nonché il ruolo dei genitori fumatori nell’iniziazione al fumo dei figli.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai prodotti del tabacco rientranti nella direttiva 2001/37/CE, con riferimento alle confezioni singole e agli altri imballaggi esterni per i quali l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), impone un’avvertenza aggiuntiva tratta dall’allegato I. Restano esclusi:

  • i prodotti del tabacco per uso orale;
  • gli altri prodotti del tabacco non da fumo;
  • l’involucro trasparente esterno.

Contenuto sostanziale: sostituzione dell’allegato I

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I della direttiva 2001/37/CE. Il nuovo allegato contiene 14 avvertenze aggiuntive, tra cui:

  • il fumo causa il 90 % dei casi di cancro ai polmoni;
  • il fumo causa il cancro alla bocca e alla gola;
  • il fumo danneggia i polmoni;
  • il fumo causa attacchi cardiaci, ictus e disabilità;
  • il fumo ostruisce le arterie;
  • il fumo aumenta il rischio di cecità;
  • il fumo è dannoso per denti e gengive;
  • il fumo può uccidere il bimbo nel grembo materno;
  • il fumo può nuocere a figli, famiglia e amici;
  • i figli dei fumatori hanno più probabilità di cominciare a fumare;
  • smettere di fumare è presentato come beneficio per i propri cari;
  • il fumo riduce la fertilità;
  • il fumo aumenta il rischio di impotenza.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare, entro il 28 marzo 2014, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali adottate.

La direttiva lascia un margine di discrezionalità limitato sulle modalità formali del recepimento:

  • le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere accompagnate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri;
  • deve essere trasmesso alla Commissione anche il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Periodo transitorio

L’articolo 3 consente agli Stati membri di permettere la commercializzazione dei prodotti non conformi fino al 28 marzo 2016. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo, utile per gestire l’adeguamento del mercato e l’esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Rilievo pratico per gli operatori

Per i professionisti che assistono imprese del settore tabacco, la direttiva rileva principalmente per l’adeguamento delle confezioni, delle avvertenze grafiche e testuali e della pianificazione degli stock. La presenza di un periodo transitorio fino al 28 marzo 2016, se attivato dallo Stato membro, può incidere sulla gestione commerciale dei prodotti già immessi sul mercato, fermo restando l’obbligo di conformarsi alle nuove avvertenze per le produzioni e le immissioni successive al recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I della direttiva 2001/37/CE

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I della direttiva 2001/37/CE con l’allegato della direttiva 2012/9/UE, introducendo un nuovo elenco di 14 avvertenze aggiuntive obbligatorie da utilizzare in etichettatura. Le nuove frasi riguardano, tra l’altro, cancro ai polmoni, cancro alla bocca e alla gola, danni a polmoni, cuore, arterie, vista, denti e gengive, nonché rischi per il feto, per i figli e la famiglia, fertilità e impotenza.

Motivazione dell’intervento e base giuridica

La direttiva richiama l’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2001/37/CE, che attribuisce alla Commissione il potere di adeguare al progresso scientifico e tecnico le avvertenze sanitarie dell’allegato I. Nei considerando si evidenzia che l’efficacia delle avvertenze precedenti si è ridotta nel tempo e che nuove conoscenze scientifiche hanno confermato ulteriori effetti nocivi del fumo, anche sul cavo orale, sugli occhi, su gengive e denti, oltre al rischio che i genitori fumatori rappresentano per l’iniziazione al fumo dei figli.

Recepimento e obblighi per gli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 28 marzo 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Periodo transitorio per la commercializzazione

L’articolo 3 consente agli Stati membri di autorizzare la commercializzazione dei prodotti non conformi fino al 28 marzo 2016, introducendo un margine di flessibilità per lo smaltimento delle scorte e l’adeguamento del mercato.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 4, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietabaccotutela della saluteetichettatura dei prodottimercato interno

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