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Direttiva 2012/7

Direttiva 2012/7/UE della Commissione, del 2 marzo 2012 , che modifica l'allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32012L0007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva adegua al progresso tecnico la disciplina UE sulla sicurezza dei giocattoli, modificando l'allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE con riferimento ai limiti del cadmio. L'intervento si fonda sull'evoluzione delle valutazioni tossicologiche, in particolare sui pareri EFSA e sui criteri di esposizione dei bambini. La modifica riduce e differenzia i valori limite per tipologia di materiale, imponendo agli Stati membri il recepimento entro il 20 gennaio 2013 e l'applicazione dal 20 luglio 2013.

Modifica dei limiti massimi di cadmio nei giocattoli per adeguamento al progresso tecnico della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

Ambito di applicazione

Si applica ai giocattoli rientranti nell'ambito della direttiva 2009/48/CE e, in particolare, al contenuto dell'allegato II, parte III, relativo ai limiti di migrazione/presenza del cadmio nei materiali per giocattoli. Le nuove soglie riguardano tre categorie di materiale: materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile; materiale per giocattoli liquido o colloso; materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura. Gli Stati membri devono recepire le modifiche nell'ordinamento interno entro il termine fissato.

Modifica dei limiti di cadmio nei giocattoli

La direttiva 2012/7/UE della Commissione interviene sulla direttiva 2009/48/CE relativa alla sicurezza dei giocattoli, con l'obiettivo di adeguare al progresso tecnico i limiti applicabili al cadmio nell'allegato II, parte III. L'intervento si fonda su un aggiornamento delle valutazioni scientifiche sull'esposizione dei bambini alle sostanze chimiche presenti nei giocattoli, tenendo conto di pareri RIVM, CSTEE, SCHER ed EFSA.

Finalità e base scientifica

I considerando spiegano che i limiti originari del cadmio erano stati costruiti sulla base di una quota della dose giornaliera ammissibile attribuibile ai giocattoli. Viene richiamato il criterio secondo cui, per sostanze particolarmente tossiche come il cadmio, non dovrebbe essere attribuito ai giocattoli più del 5 % della dose giornaliera ammissibile, così da garantire che siano presenti soltanto tracce compatibili con le buone prassi di fabbricazione.

Il RIVM ha elaborato i valori limite assumendo un peso del bambino pari a 7,5 kg e diversi scenari di ingestione del materiale del giocattolo; tali scenari sono stati successivamente approvati dal comitato SCHER nel parere del 18 maggio 2010. La Commissione richiama inoltre il parere EFSA del 30 gennaio 2009, che ha ritenuto non più adeguata la precedente dose settimanale ammissibile del JEFCA del 1989, confermata nel 2001, e ha fissato una nuova dose settimanale ammissibile di 2,5 μg/kg, corrispondente a una dose giornaliera ammissibile di 0,36 μg/kg.

Modifica normativa dell'allegato II della direttiva 2009/48/CE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE. Nell'allegato della direttiva 2012/7/UE il punto 13 relativo al cadmio è sostituito integralmente con nuovi limiti massimi, differenziati in funzione della tipologia di materiale per giocattoli:

  • 1,3 mg/kg per materiale secco, fragile, in polvere o flessibile;
  • 0,3 mg/kg per materiale liquido o colloso;
  • 17 mg/kg per materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura.

Obblighi degli Stati membri e termine di recepimento

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 20 gennaio 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le nuove disposizioni devono essere applicate dal 20 luglio 2013.

La direttiva prevede anche un obbligo formale di richiamo: le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Implicazioni pratiche per operatori e professionisti

Per gli operatori del settore giocattoli, la direttiva comporta l'adeguamento dei processi di fabbricazione e controllo qualità ai nuovi limiti del cadmio, con particolare attenzione alla classificazione del materiale e alla corretta misurazione delle soglie applicabili. Per i professionisti legali e fiscali che assistono imprese del settore, rilevano soprattutto il termine di recepimento, l'efficacia differita dell'applicazione nazionale e la necessità di monitorare la normativa di attuazione degli Stati membri, che può incidere su verifiche di conformità, immissione sul mercato e responsabilità da prodotto.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei limiti di cadmio

L'articolo 1 modifica l'allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE. Nell'allegato della direttiva 2012/7/UE, il punto 13 relativo al cadmio è sostituito con nuovi limiti: 1,3 mg/kg per materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile; 0,3 mg/kg per materiale per giocattoli liquido o colloso; 17 mg/kg per materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura.

Base scientifica e motivazione dell'intervento

I considerando richiamano le raccomandazioni RIVM, il parere CSTEE del 2004, il parere SCHER del 18 maggio 2010 e il parere EFSA del 30 gennaio 2009. La direttiva prende atto che la dose settimanale ammissibile del JEFCA del 1989 e del 2001 non è più adeguata e che, applicando il 5 % della nuova dose giornaliera ammissibile EFSA, risultano limiti più restrittivi per il cadmio nei giocattoli.

Recepimento e applicazione

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 20 gennaio 2013 e applicarle dal 20 luglio 2013. Le misure devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e, ai sensi del paragrafo 2, il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza dei giocattoliprodotti di consumosostanze chimichetutela della salute

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