Direttiva 2012/4
Direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012 , che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 2008/43/CE sul sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Esclude micce, micce di sicurezza e inneschi a percussione, rinvia di un anno l’obbligo di marcatura e di tre anni gli obblighi di raccolta dati e tenuta dei registri, e disciplina meglio alcune modalità di identificazione per specifiche tipologie di prodotti. Prevede inoltre una deroga per articoli di dimensioni o conformazione incompatibili con la marcatura e un riesame da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2020.
Modifica della direttiva 2008/43/CE sul sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, con esclusione di alcune categorie e rinvio di alcuni obblighi di applicazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli esplosivi per uso civile già rientranti nella direttiva 2008/43/CE, come modificata dalla presente direttiva, e in particolare ai soggetti della catena di fornitura coinvolti in fabbricazione, importazione, identificazione, marcatura, registrazione e tracciabilità. Sono espressamente interessati detonatori comuni, inneschi diversi da quelli esclusi, cariche di rinforzo e micce detonanti; vengono invece escluse dal sistema di identificazione e tracciabilità le micce, comprese quelle di sicurezza, e gli inneschi a percussione. Sono previste deroghe per articoli di dimensioni troppo ridotte o con forma/progettazione tali da rendere tecnicamente impossibile l’identificazione univoca, con applicazione dell’identificazione sulle confezioni elementari.
Modifica della direttiva 2008/43/CE sull’identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile
La direttiva interviene sulla disciplina europea del sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, già stabilita dalla direttiva 2008/43/CE in attuazione della direttiva 93/15/CEE. L’obiettivo è adeguare il regime tecnico alla concreta operatività della filiera, tenendo conto sia delle difficoltà tecniche di marcatura e gestione informatica sia della necessità di mantenere un livello di sicurezza proporzionato.
Finalità e contesto
I considerando chiariscono che alcune categorie di prodotti, pur rientrando in astratto nel perimetro degli esplosivi per uso civile, presentano caratteristiche tali da non rendere proporzionato l’assoggettamento al sistema di tracciabilità. In particolare, micce, micce di sicurezza e inneschi a percussione sono utilizzati più spesso con finalità pirotecniche e presentano un profilo di rischio meno elevato rispetto ad altri esplosivi. Inoltre, lo sviluppo dei sistemi informatici richiesti per la tracciabilità ha richiesto tempi più lunghi del previsto, imponendo un rinvio dell’applicazione di alcune obbligazioni.
Ambito soggettivo e oggettivo
La modifica riguarda i soggetti della catena di fornitura degli esplosivi per uso civile coinvolti in fabbricazione, importazione, identificazione, marcatura, raccolta dati e tenuta dei registri. Il nucleo applicativo concerne detonatori comuni, inneschi diversi da quelli esclusi, cariche di rinforzo e micce detonanti, mentre restano fuori dal sistema le micce, comprese quelle di sicurezza, e gli inneschi a percussione.
Esclusioni e deroghe
La direttiva introduce tre nuove definizioni nell’articolo 2 della direttiva 2008/43/CE per individuare le categorie escluse:
- micce, intese come dispositivi di accensione non detonanti a forma di cordoncino;
- micce di sicurezza, costituite da un’anima di polvere nera a grana fine avvolta da guaine protettive e destinate a bruciare a velocità predeterminata senza effetto esplosivo esterno;
- inneschi a percussione, costituiti da una capsula metallica o plastica contenente una piccola quantità di miscuglio esplosivo primario.
È inoltre disciplinata una deroga per gli articoli troppo piccoli o con particolare forma o progettazione, quando non sia tecnicamente possibile apporre le informazioni richieste sul singolo articolo. In questi casi, l’identificazione univoca deve essere apposta su ogni confezione elementare, che deve essere sigillata. Per i detonatori comuni e le cariche di rinforzo, le informazioni devono essere indelebili e chiaramente leggibili, con indicazione del numero di pezzi contenuti; per le micce detonanti, l’identificazione unica resta sulla bobina e, se del caso, sulla confezione elementare.
Modalità di identificazione e tracciabilità
Gli articoli 7, 9 e 10 della direttiva 2008/43/CE sono sostituiti per precisare le modalità tecniche di identificazione univoca:
- per i detonatori comuni, l’identificazione può essere su etichetta adesiva oppure stampata/stampigliata direttamente sul bossolo di contenimento; è richiesta un’etichetta parallela sulla confezione;
- per gli inneschi diversi da quelli esclusi e per le cariche di rinforzo, l’identificazione può essere su etichetta adesiva oppure stampata direttamente su ciascun articolo, con etichetta parallela sulla confezione;
- per le micce detonanti, l’identificazione può essere su etichetta adesiva oppure stampata direttamente sulla bobina; inoltre deve essere apposta a intervalli di cinque metri sull’involucro esterno o sullo strato interno estruso in plastica immediatamente sotto la fibra esterna, con etichetta parallela sulla confezione.
In tutti questi casi, le imprese possono anche utilizzare piastrine elettroniche di materiale inerte e passivo e le corrispondenti targhette elettroniche parallele sulle confezioni.
Rinvio dei termini di applicazione
La direttiva modifica l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/43/CE per posticipare l’entrata in applicazione del sistema. Le disposizioni si applicano dal 5 aprile 2013. Tuttavia, le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 3, paragrafo 6, e agli articoli 13 e 14 si applicano dal 5 aprile 2015. Il considerando evidenzia che il rinvio è giustificato dalla necessità di consentire lo sviluppo, la verifica e la validazione dei sistemi elettronici e di evitare la coesistenza di diversi regimi di registrazione per scorte già presenti nella catena di fornitura.
Riesame della Commissione
È introdotto un nuovo articolo 15 bis che impone alla Commissione di effettuare, entro il 31 dicembre 2020, un riesame per valutare se il progresso tecnico renda possibile revocare le deroghe previste dal punto 3 dell’allegato. Si tratta di una clausola di revisione che lascia aperta la possibilità di un inasprimento futuro del regime qualora la tecnologia consenta la marcatura diretta anche degli articoli oggi derogati.
Recepimento negli ordinamenti nazionali
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 4 aprile 2012 e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Pur dovendo recepire entro tale data, essi applicano le disposizioni nazionali a decorrere dal 5 aprile 2013, salvo il diverso termine del 5 aprile 2015 per le disposizioni specificamente indicate. Le norme di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Rapporti con altri atti dell’Unione
La direttiva si fonda sulla direttiva 93/15/CEE, che costituisce la base dell’armonizzazione in materia di esplosivi per uso civile, e modifica direttamente la direttiva 2008/43/CE, che aveva istituito il sistema di identificazione e tracciabilità. Si tratta quindi di un atto correttivo e di adeguamento tecnico, non di una disciplina autonoma ex novo.
Disposizioni principali
Esclusione di alcune categorie dal sistema di tracciabilità
All’articolo 2 della direttiva 2008/43/CE sono aggiunte le lettere d), e) e f) per escludere dal sistema le micce, le micce di sicurezza e gli inneschi a percussione, motivando l’esclusione con ragioni di proporzionalità e con il minor livello di rischio rispetto ad altri esplosivi.
Identificazione di detonatori comuni, inneschi, cariche di rinforzo e micce detonanti
Sono sostituiti gli articoli 7, 9 e 10 della direttiva 2008/43/CE per precisare le modalità di identificazione univoca. Per i detonatori comuni, per gli inneschi diversi da quelli esclusi e per le cariche di rinforzo l’identificazione può essere su etichetta adesiva o direttamente stampata/stampigliata; è richiesta anche un’etichetta parallela sulla confezione. Per le micce detonanti l’identificazione è apposta sulla bobina e a intervalli di cinque metri sulla miccia, con etichetta parallela sulla confezione. È inoltre consentito l’uso facoltativo di piastrine e targhette elettroniche in materiale inerte e passivo.
Rinvio dei termini di applicazione
L’articolo 15, paragrafo 1, è modificato per stabilire che le disposizioni si applicano dal 5 aprile 2013. Tuttavia, le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 3, paragrafo 6, e agli articoli 13 e 14 si applicano dal 5 aprile 2015.
Deroghe per articoli di dimensioni ridotte o con particolare forma
È integrato l’allegato, punto 3, prevedendo che, se le dimensioni troppo ridotte o la particolare forma/progettazione impediscono l’apposizione delle informazioni o dell’identificazione univoca, queste vadano riportate su ogni confezione elementare, che deve essere sigillata. Per i detonatori comuni e le cariche di rinforzo in deroga, le informazioni devono essere marcate in modo indelebile e leggibile e il numero dei pezzi contenuti deve essere stampato sulla confezione. Per le micce detonanti in deroga, l’identificazione unica resta sulla bobina e, se del caso, sulla confezione elementare.
Riesame della Commissione
È inserito l’articolo 15 bis, che impone alla Commissione un riesame entro il 31 dicembre 2020 per valutare se il progresso tecnico consenta di revocare le deroghe di cui al punto 3 dell’allegato.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 4 aprile 2012 le disposizioni di recepimento e applicarle dal 5 aprile 2013. Le disposizioni di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione la tavola di concordanza e il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno.
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