Cassazione Civile, Ordinanza n. 00578/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'associazione ricorrente aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2007 e 2008, con i quali l'Ufficio aveva disconosciuto la natura di ente non commerciale e recuperato maggiori IRES, IRAP e IVA; un ulteriore avviso relativo al solo 2007, con maggiore IRPEF, riguardava la persona fisica associata. I contribuenti sostenevano che l'ente fosse senza fini commerciali, operante per la salvaguardia di siti naturalistici e sorgenti idriche, e contestavano anche la ricostruzione induttiva dei ricavi. In cassazione hanno dedotto: nullità degli avvisi per difetto di sottoscrizione da parte di funzionario privo di qualifica dirigenziale, con richiamo alle sopravvenute declaratorie di illegittimità costituzionale; nullità della sentenza di appello per motivazione apparente o insufficiente; omesso esame di fatti decisivi, tra cui un giudicato favorevole sul 2006 e altre circostanze fattuali; violazione delle norme sull'accertamento e sulla qualifica di ente non commerciale; violazione dell'art. 2697 c.c. per asserito erroneo assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio; violazione del giudicato esterno relativo al 2006.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza della CTR nulla per difetto di motivazione, perché priva di un effettivo percorso logico-argomentativo sulla qualificazione dell'associazione come ente commerciale e sulla ragione del rigetto dell'appello. Ha rigettato il primo motivo, reputando inammissibile la censura sulla sottoscrizione degli avvisi perché proposta per la prima volta in cassazione e non rilevabile d'ufficio, ed ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, distinguendo tra violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di valida sottoscrizione.
art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dai ricorrenti quale base della dedotta nullità assoluta del provvedimento impositivo.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dai ricorrenti nel medesimo motivo relativo alla validità dell'avviso.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dai ricorrenti con riferimento alla sottoscrizione degli atti impositivi IVA.
art. 132 c.p.c.
invocato per denunciare la nullità della sentenza per carenza di motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per sostenere l'insufficienza della motivazione della CTR.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel motivo sulla pretesa erronea applicazione dei criteri di accertamento induttivo.
art. 40 d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel motivo sull'accertamento fiscale.
art. 41 d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel motivo sull'accertamento fiscale.
art. 148 TUIR
indicato dalla Corte come norma da considerare per valutare la struttura dell'ente ai fini della qualificazione commerciale o non commerciale.
art. 149 TUIR
indicato dalla Corte come norma da considerare per valutare l'attività svolta dall'ente ai fini della perdita della qualifica non commerciale.
art. 53 Cost.
richiamato dai ricorrenti nel motivo sulle regole di accertamento e sulla capacità contributiva.
art. 116 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
richiamato per dedurre una erronea distribuzione dell'onere della prova tra Ufficio e contribuenti.
art. 2909 c.c.
richiamato per invocare l'efficacia del giudicato esterno formatosi sul periodo d'imposta 2006.
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato dalla Corte per delimitare il sindacato sulla motivazione alla verifica del minimo costituzionale.
art. 136 Cost.
richiamato dalla Corte per affermare che l'illegittimità costituzionale opera per il futuro, con limiti agli effetti sugli atti non impugnati.
Massime di principio
- La censura sulla validità formale dell'atto impositivo non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata dedotta nei gradi di merito, salvo che il vizio sia rilevabile d'ufficio nei limiti consentiti dall'ordinamento.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma non travolge automaticamente gli atti o le sentenze già divenuti stabili per mancata specifica impugnazione del relativo capo; gli effetti retroattivi non operano oltre i limiti del giudizio e della tempestiva contestazione.
- La sentenza è nulla per difetto di motivazione quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito, perché si risolve in enunciazioni apodittiche o in un richiamo meramente adesivo alla decisione di primo grado.
- La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice di appello compie un autonomo esame critico dei motivi di gravame e indica in modo puntuale le ragioni dell'adesione alla decisione richiamata; non basta una semplice adesione acritica.
- Nel giudizio tributario sulla qualificazione di un ente come commerciale o non commerciale, il giudice deve esplicitare gli elementi normativi e fattuali rilevanti, valutando sia la struttura dell'ente sia l'attività concretamente svolta, senza limitarsi a constatazioni generiche.
- Quando la questione di merito assorbente è la nullità della sentenza per motivazione apparente, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e non richiedono esame.
- La contestazione dell'onere della prova e della valutazione del materiale istruttorio deve confrontarsi con una motivazione del giudice di merito effettiva e intelligibile; in mancanza, il vizio principale è quello di nullità della decisione, non la sola erronea valutazione delle prove.
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