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Sentenza

Sentenza n. 2803/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - del provvedimento di determinazione n. M_D GMIL REG2018 -OMISSIS-18-01-2018 datato 18.01.2028, notificato in data 25 gennaio 2018, con cui il Direttore della Divisione – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 6^ Divisione – del Ministero delle Difesa, stabiliva che il ricorrente “...non verrà valutato per l’avanzamento al grado superiore ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 7 del D.M. 18 aprile 2002, applicativo dell’art. 930 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il “Codice dell’Ordinamento Militare” [omissis] in quanto la domanda di transito nella corrispondente area funzionale del personale civile del Ministero della Difesa, prodotta dall’interessato, sospende l’applicazione nei confronti dello stesso, di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizione di stato o di avanzamento...” (cfr. all. 1); - del successivo quadro di avanzamento dei Caporal Maggiore Scelto in s.p., inseriti nell’aliquota del 31 dicembre 2016, valutati per l’avanzamento al grado superiore ai sensi dell’art. 1056 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e giudicati IDONEI per l’aliquota del 31 dicembre 2007 con i verbali n. 65/CMS/ALIQUOTA 2016 in data 12/05/018, n. 76/CSM/ALIQUOTA 2016 in data 05/06/2018, n. 86/CSM/ALIQUOTA 2016 in data 24/05/2018, n. 87/CSM/ALIQUOTA 2016 in data 24.05.2018, n. 90/CSM/ALIQUOTA 2016 in data 24/05/2018, n. 95/CSM/ALIQUOTA in data 05/06/2018, n. 105/CSM/ALIQUOTA 2018 in data 26/07/2018 e n. 110/CSM/ALIQUOTA 2016 in data 27/09/2018, riferito all’aliquota 2016, pubblicato dal Ministero della Difesa, con foglio d’ordine n. 11/18 – ESERCITO –, il 27/08/2018 (cfr. all. 2); - per quanto occorrer possa alla Circolare Ministeriale con cui è stata indetta la procedura di avanzamento laddove contenga criteri contrari ai precetti di legge in materia di avanzamento; - nonché di ogni altro atto o provvedimento allo stesso preordinato, conseguente o comunque connesso, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente; e per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere valutato ai fini del conferimento del grado di Caporale Maggiore Capo dell’Esercito Italiano.

Giustizia amministrativa202304217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determina del 18 gennaio 2018 che aveva escluso il militare dalla valutazione per l'avanzamento al grado di Caporale Maggiore Capo, nonché i successivi quadri di avanzamento

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determina con cui era stato escluso dalla valutazione per l'avanzamento, perché dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare e destinato al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile, dopo avere presentato domanda di transito. Ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 930 del codice dell'ordinamento militare e dell'art. 2, commi 3 e 7, del decreto ministeriale 18 aprile 2002, sostenendo che tali disposizioni fossero state successivamente abrogate o superate dall'art. 1051-bis del codice dell'ordinamento militare, introdotto dal d.lgs. n. 173/2019, disposizione che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe avuto efficacia retroattiva. Ha inoltre richiamato la circolare ministeriale del 2 novembre 2020 e chiesto il riconoscimento dell'avvenuto avanzamento per anzianità con decorrenza dal 1° gennaio 2017. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, senza esaminare il merito delle censure sull'applicazione dell'art. 930 del codice dell'ordinamento militare, del decreto ministeriale 18 aprile 2002 e dell'art. 1051-bis. La domanda è stata qualificata come ordinaria azione di annullamento ai sensi dell'art. 29 c.p.a., poiché il ricorrente, pur richiamando genericamente la nullità, non aveva dedotto specifici vizi di nullità e tali vizi non emergevano dagli atti. La determina impugnata, notificata il 25 gennaio 2018, era un atto autoritativo lesivo dello status e della posizione del militare e doveva essere impugnata entro il termine decadenziale di 60 giorni. Il ricorso è stato invece notificato al Ministero il 4 marzo 2023. Il giudice ha escluso che la qualificazione della pretesa come diritto soggettivo o la richiesta di accertamento della promozione potessero eludere il termine di decadenza, rilevando che i provvedimenti di inquadramento, nomina o mancata valutazione per l'avanzamento incidono autoritativamente sullo status del dipendente pubblico. Le successive istanze di riesame del 2020 e del 2022 e i relativi dinieghi sono stati ritenuti privi di carattere provvedimentale o meramente confermativi, quindi inidonei a riaprire i termini; inoltre, non erano stati autonomamente impugnati. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    termine di decadenza di 60 giorni

    La domanda è stata qualificata come azione di annullamento soggetta al termine decadenziale di sessanta giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto lesivo.

  • art. 930 d.lgs. 66/2010

    È stato richiamato quale fondamento della disciplina sul transito del personale militare non idoneo nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile e sulla sospensione delle disposizioni concernenti modifiche della posizione di stato o dell'avanzamento.

  • art. 1051-bis d.lgs. 66/2010

    È stato invocato dal ricorrente quale disposizione successiva, asseritamente retroattiva, idonea a fondare il diritto alla valutazione per l'avanzamento; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione per la tardività del ricorso.

  • art. 2, commi 3 e 7, d.m. 18 aprile 2002

    È stata la disciplina applicata dall'Amministrazione per escludere la valutazione del militare in pendenza della domanda di transito nel personale civile; il merito della sua corretta applicazione non è stato esaminato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati nel dispositivo, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La qualificazione formale della domanda come accertamento di un diritto soggettivo o come domanda di nullità non consente di eludere il termine decadenziale previsto per l'impugnazione di un provvedimento autoritativo, quando il ricorrente non deduca specifici vizi di nullità e la lesione derivi direttamente dall'atto amministrativo.
  • I provvedimenti di inquadramento, nomina, mancata valutazione per l'avanzamento o comunque di definizione dello status del personale pubblico sono atti autoritativi e devono essere impugnati tempestivamente, entro il termine decadenziale previsto per l'azione di annullamento.
  • La mancata tempestiva impugnazione dell'atto autoritativo che incide sullo status o sull'avanzamento del dipendente determina l'inoppugnabilità dell'atto e il consolidamento dei suoi effetti, precludendo l'esame nel merito della pretesa sostanziale.
  • Le successive istanze di riesame e gli atti meramente confermativi dell'originaria determinazione non riaprono il termine per impugnare l'atto lesivo originario, salvo che presentino un autonomo contenuto provvedimentale innovativo; la loro mancata impugnazione non supera la tardività dell'azione contro il primo atto.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorso
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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