Cassazione Civile, Ordinanza n. 08755/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ricorrente ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 32605/2021. In quell'ordinanza la Corte, accogliendo il ricorso nel merito, aveva cassato la sentenza impugnata ma, per mero errore, aveva indicato come giudice di rinvio la Commissione tributaria regionale del Lazio anziché la Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, che era il giudice che aveva effettivamente pronunciato la sentenza impugnata. Il ricorso per correzione era dunque diretto a riallineare il dispositivo alla reale volontà della precedente decisione rescindente, senza incidere sul suo contenuto sostanziale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l'istanza di correzione ai sensi dell'art. 287 c.p.c., osservando che dagli atti e dalla motivazione dell'ordinanza precedente risultava inequivocabilmente la volontà di rinviare alla CTR della Campania e non a quella del Lazio. Ha quindi disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza n. 32605/2021, stabilendo che dove era scritto rinvio alla CTR del Lazio si debba leggere rinvio alla CTR della Campania, Sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, oggi Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania. Non sono state liquidate spese del procedimento di correzione, per la sua natura amministrativa.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
Il procedimento di correzione è esperibile per rimediare a un difetto di corrispondenza tra la volontà del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, purché l'errore sia riconoscibile dal solo testo del provvedimento e non incida sul contenuto sostanziale della decisione.
art. 288 c.p.c.
La correzione riguarda il ripristino della corrispondenza formale del provvedimento e può essere annotata sull'originale della decisione corretta.
Massime di principio
- L'errore materiale emendabile in sede di correzione ricorre quando il dispositivo non rappresenta correttamente una volontà decisionale già chiaramente desumibile dalla motivazione e dal contesto dell'atto.
- Il procedimento di correzione non può essere utilizzato per rimediare a vizi di formazione della volontà del giudice, che devono essere fatti valere con i mezzi di impugnazione.
- È correggibile solo l'errore riconoscibile ictu oculi dal testo del provvedimento, senza necessità di accertamenti esterni o valutazioni di merito.
- Nel procedimento di correzione non si provvede sulle spese, poiché esso ha natura amministrativa e non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente.
Come è indicizzato
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