Sentenza n. 15961/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia - Romagna n. 24300 del 12.12.2022, portante “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” e del relativo “Allegato 1” ad essa accluso; - di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna del 12 dicembre 2022 e relativo allegato, recanti l’individuazione dei fornitori di dispositivi medici e delle quote di ripiano dovute per gli anni 2015-2018 nell’ambito del payback sanitario
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa fornitrice di dispositivi medici aveva proposto ricorso per l’annullamento della determinazione regionale che individuava le aziende fornitrici e le rispettive quote di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali. La sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio il difensore ha rinunciato al mandato nel giugno 2025; non risulta nominato un nuovo difensore. Dopo l’adempimento, nel 2023, all’ordinanza di integrazione del contraddittorio, la ricorrente non ha compiuto ulteriori attività processuali. Il TAR, rilevata d’ufficio la possibile sopravvenuta carenza d’interesse, aveva assegnato un termine per documentarne la persistente attualità, ma non è stata depositata alcuna memoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Ha valorizzato l’assenza di attività della ricorrente successiva all’integrazione del contraddittorio effettuata nel 2023 e la mancata risposta all’invito a indicare e provare concretamente la persistenza di un interesse attuale alla decisione. La rinuncia al mandato, non seguita dalla nomina di un nuovo difensore, non ha determinato l’interruzione del processo: il difensore rinunciante conservava lo ius postulandi fino alla sostituzione. Il TAR ha inoltre ricordato che, nel frattempo, la Corte costituzionale si era pronunciata sulla legittimità della normativa sul payback e che era intervenuta una disciplina sopravvenuta, senza tuttavia svolgere su tali elementi un autonomo esame di merito. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
La sopravvenuta carenza d’interesse può essere desunta anche dal comportamento processuale della parte e dalla mancata allegazione e prova della persistente attualità dell’interesse, dopo che il giudice abbia sollecitato chiarimenti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie
Quando la possibile carenza d’interesse è rilevata d’ufficio dopo il passaggio in decisione, il giudice assegna alle parti un termine per presentare memorie sulla questione; nel caso concreto, il TAR aveva dato modo di comprovare la persistenza dell’interesse.
art. 74 c.p.a.
nel caso in cui ravvisi la manifesta […] improcedibilità […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.
La manifesta improcedibilità consente la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata e con motivazione sintetica.
artt. 85 e 301 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 79 c.p.a.
nel processo amministrativo la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato difensore, non seguita dalla nomina di un nuovo avvocato, non ha effetto interruttivo nel processo amministrativo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 301 comma 3, c.p.c. e 79 c.p.a. – giacché in ossequio al principio della perpetuatio dell’ufficio defensionale, consacrato negli artt. 85 e 301 c.p.c. – il difensore rinunciante, fino alla sua sostituzione, conserva lo ius postulandi con riguardo al processo in corso, sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli atti nell'interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nell'interesse di quest'ultimo
La rinuncia al mandato del difensore non interrompe il processo amministrativo se non è seguita dalla nomina di un nuovo difensore; fino alla sostituzione, il difensore rinunciante conserva lo ius postulandi.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione può essere desunta, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., dal comportamento processuale della parte e dall’assenza di elementi concreti che dimostrino la persistenza di un interesse attuale, anche dopo che il giudice abbia assegnato un termine per dedurlo e provarlo.
- La rinuncia al mandato difensivo, se non seguita dalla nomina di un nuovo difensore, non determina l’interruzione del processo amministrativo; il difensore rinunciante conserva lo ius postulandi fino alla sua sostituzione.
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