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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08980/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concedente)

La controversia

La società di leasing, in qualità di concedente di un immobile oggetto di locazione finanziaria, impugnava un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione IVA per l'anno 2013, oltre sanzioni e interessi, ritenendo indebita la mancata applicazione dell'imposta sui canoni fatturati all'impresa utilizzatrice sulla base di una dichiarazione d'intento. La contribuente sosteneva che l'obbligazione IVA relativa alla medesima operazione fosse solidale tra concedente e utilizzatrice e che la definizione agevolata perfezionata dall'utilizzatrice, in base al d.l. n. 119 del 2018, dovesse giovare anche ad essa ai sensi dell'art. 2, comma 7; lamentava inoltre un indebito arricchimento dell'Erario per duplicazione del prelievo. In cassazione deduceva, con il primo motivo, la violazione del d.l. n. 119 del 2018 e dell'art. 10 l. n. 212 del 2000 per non avere la CTR riconosciuto l'effetto estensivo della definizione al coobbligato; con il secondo motivo contestava la qualificazione del leasing immobiliare come cessione di fabbricato anziché prestazione di servizi; con il terzo motivo invocava un giudicato esterno favorevole; con il quarto motivo lamentava il mancato riconoscimento dell'obiettiva incertezza normativa e la mancata rideterminazione della sanzione secondo proporzionalità.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse risposto in modo insufficiente e non coerente alla questione decisiva: doveva verificarsi quale fosse il tributo definito agevolatamente dall'utilizzatrice, se coincidesse con quello oggetto dell'avviso emesso verso la concedente e se tra le due società esistesse un vincolo di solidarietà passiva idoneo a far operare l'art. 2, comma 7, d.l. n. 119 del 2018. Ha chiarito che la mera diversità dei soggetti e del rapporto impositivo non esclude di per sé la solidarietà, trattandosi di rapporti distinti ma collegati. Ha altresì osservato che il giudice di rinvio dovrà verificare anche se, indipendentemente dalla solidarietà, l'IVA richiesta alla concedente coincida con quella già pagata dall'utilizzatrice nella definizione agevolata, al fine di escludere una duplicazione d'imposta. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 2, comma 7

    La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri

    La definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati può estendersi agli altri, ma solo previa verifica della coincidenza del tributo e della sussistenza di un'obbligazione solidale.

  • art. 10 legge n. 212 del 2000

    Richiamato quale parametro di leale collaborazione e tutela dell'affidamento nel rapporto tributario.

  • art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972

    Norma sull'operazione non imponibile IVA invocata dalla contribuente per i canoni di leasing fatturati in presenza di dichiarazione d'intento.

  • art. 7, comma 3, ultimo capoverso, d.lgs. n. 471 del 1997

    Per le operazioni effettuate senza IVA in base a dichiarazione d'intento priva dei presupposti, rispondono dell'omesso pagamento esclusivamente i cessionari o committenti che hanno rilasciato la dichiarazione.

  • artt. 2, 3 e 8 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamati nel secondo motivo per contestare la qualificazione del contratto di leasing immobiliare e il regime IVA applicabile.

  • art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel quarto motivo in relazione all'obiettiva incertezza normativa e alle sanzioni tributarie.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato nel quarto motivo per sostenere l'esimente legata all'obiettiva incertezza normativa.

  • art. 10 legge n. 212 del 2000

    Richiamato anche quale base dell'esimente e della corretta modulazione del prelievo sanzionatorio.

Massime di principio

  • In tema di definizione agevolata dei carichi tributari, l'effetto estensivo in favore dei coobbligati opera solo se il giudice accerta che la pretesa definita riguardi il medesimo tributo oggetto dell'accertamento e che tra i soggetti esista una vera solidarietà passiva.
  • La diversità dei soggetti obbligati e la diversità dei rapporti impositivi non escludono automaticamente la solidarietà, poiché l'obbligazione solidale dà luogo a rapporti distinti e autonomi, con un comune oggetto di prestazione.
  • Il giudice di merito deve verificare in modo puntuale la coincidenza tra il tributo definito e quello accertato, nonché l'eventuale rischio di duplicazione d'imposta, anche indipendentemente dall'accertamento della solidarietà.
  • Nel regime IVA, il rapporto di imposta intercorre ordinariamente tra cedente/prestatore e Amministrazione finanziaria, mentre la rivalsa rileva nel rapporto interno tra cedente/prestatore e cessionario/committente.
  • In caso di operazioni effettuate senza IVA sulla base di dichiarazione d'intento priva dei presupposti, la responsabilità per l'omesso pagamento ricade esclusivamente sui cessionari o committenti che hanno rilasciato la dichiarazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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