Cassazione Civile, Sentenza n. 2222/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
la società impugnava la decisione in cui le veniva addebitata la responsabilità per il pagamento delle accise sull'energia elettrica e l'irrogazione di sanzioni; tra i profili di censura vi erano (i) la ricostruzione del presupposto di esigibilità dell'accisa (momento della fornitura o del consumo), (ii) la richiesta di estendere il contraddittorio al fornitore Enel Energia spa, e (iii) la dedotta violazione dell'art.5, comma 1, d.lgs. n.472/1997 quanto all'elemento soggettivo delle sanzioni, sostenendo che la società non avrebbe commesso l'omesso pagamento del diritto di licenza ma solo un profilo relativo alle accise
La decisione
il giudice ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'accisa è esigibile al momento dell'immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato e che la società, in base alla convenzione, era qualificata soggetto obbligato al pagamento dell'accisa e delegata a liquidare i tributi nei confronti dell'Agenzia delle Dogane. Il rapporto tributario è tra fornitore e Amministrazione finanziaria e il pagamento a terzi non libera dall'obbligo tributario; perciò non è stato necessario estendere il contraddittorio a Enel Energia spa quando questa operava come consumatore finale. Quanto al profilo sanzionatorio, il motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di specificità e perché dagli atti emergeva che la contestazione includeva anche l'omesso pagamento del diritto di licenza. Il ricorso è quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza
Norme richiamate
art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
norma processuale richiamata quale titolo del motivo di ricorso relativo alla sanzione; il motivo è stato ritenuto inammissibile per mancata specificità e carenza probatoria
art.5, comma 1, d.lgs. n.472/1997
riferimento alla disciplina delle sanzioni tributarie e al requisito soggettivo della colpevolezza: il giudice ha ritenuto che la contestazione sanzionatoria ricomprendesse anche l'omesso pagamento del diritto di licenza, quindi non c'era falsa applicazione della norma
normativa sulle accise (disciplina dell'accisa sull'energia elettrica)
"al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l’energia elettrica utilizzata per uso proprio"; "il presupposto dell’esigibilità dell’accisa in parola è l’immissione in consumo del prodotto nel territorio dello stato"
l'accisa è dovuta al momento dell'immissione in consumo nel territorio nazionale; la qualifica di "soggetto obbligato al pagamento dell'accisa" può essere attribuita per convenzione e tale soggetto resta responsabile nei confronti dell'Amministrazione finanziaria; il pagamento a soggetti terzi non estingue l'obbligo tributario
Massime di principio
- L'accisa sull'energia elettrica è esigibile al momento dell'immissione in consumo nel territorio dello Stato (fornitura al consumatore finale o consumo per uso proprio).
- Chi risulta formalmente "soggetto obbligato" al pagamento dell'accisa (anche per convenzione) è tenuto direttamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria; pagamenti a terzi non liberano tale obbligo.
- Non è necessario chiamare in causa il fornitore di energia (es. Enel) quando questi ha operato come consumatore finale; la duplicazione dell'imposta non sussiste in tali casi.
- I ricorsi relativi a sanzioni tributarie devono essere specifici e riprodurre il provvedimento impugnato; la mancata specificità o la mancata produzione dell'atto rende il motivo inammissibile.
- Se dagli atti processuali emerge che la contestazione comprende anche il diritto di licenza, non può ritenersi che le sanzioni riguardino soltanto le accise; è importante verificare la portata della contestazione originaria prima di contestare l'elemento soggettivo della sanzione.
- Le spese processuali seguono la soccombenza: il ricorso rigettato comporta condanna alle spese per il ricorrente.
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