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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2224/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rimborso dell'accisa sul gasolio (e gas naturale) impiegati per la produzione di energia elettrica a bordo del terminale FSRU per il periodo 06/08/2013-26/11/2013. L'ADMO ha impugnato la sentenza della CTR che aveva riconosciuto l'esenzione ex art. 22 T.U.A., sostenendo che: mancavano misuratori fiscali operativi nel periodo contestato, per cui non vi sarebbe prova certa della destinazione del gasolio all'uso esente; l'onere della prova sull'effettiva destinazione grava sul contribuente (art. 2697 c.c.); e che la decisione contrasterebbe con le norme del T.U.A. (in particolare artt. 55, 58 e 18) che attribuiscono all'Amministrazione poteri di controllo e di imposizione di misuratori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'ADMO. Ha ritenuto che la CTR non abbia invertito l'onere della prova ma abbia fatto ricorso a una prova critica/logica basata sulla documentazione e sulle circostanze di fatto prodotte dalla società (documenti tecnici, dichiarazioni dell'armatore, registro nautico, relazioni trasmesse a Ministeri e autorità portuali, attestazioni sulla mancanza di traffico navale nel periodo di rodaggio, ecc.). La Corte ha inoltre affermato che la mancata presenza o operatività dei misuratori fiscali non esclude automaticamente il diritto all'esenzione, salvo che emerga una condotta del contribuente volta a eludere i controlli o a sottrarsi all'installazione dei misuratori in tempi ragionevoli. Non essendo contestata dalla ricorrente una condotta elusiva, l'ADMO non poteva negare l'esenzione. Condanna l'ADMO alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 22 T.U.A. (d.lgs. n. 504/1995)

    Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è considerato fatto generatore di accisa se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati sia all'interno che al di fuori dello stabilimento .

    L'esenzione è riconosciuta quando il consumo è destinato alla produzione interna di energia; la spettanza va provata dal contribuente ma può essere dimostrata anche mediante prova logico-documentale quando la prova tecnica (misuratori) non è disponibile.

  • art. 18 T.U.A.

    L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi di cui al presente testo unico; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, e presso i destinatari registrati nonché presso gli altri impianti soggetti a denuncia, può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato o del destinatario registrato ovvero degli altri soggetti obbligati alla denuncia, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura.

    Attribuisce all'Amministrazione il potere di imporre misuratori e misure di controllo, ma tali poteri non trasformano la presenza dei misuratori in condizione 'sine qua non' dell'esenzione; l'assenza di misuratori non determina automaticamente il rigetto se non sussistono elementi di elusione o inadempienza del contribuente.

  • artt. 55 e 58 T.U.A.

    Norme che regolano adempimenti, misurazioni e prescrizioni tecniche per gli impianti: utili agli accertamenti ma non condizionano automaticamente la nascita del diritto all'esenzione, che può essere dimostrata con altri mezzi istruttori.

  • art. 3, 15 T.U.A.

    Prevedono funzioni e poteri dell'Amministrazione nelle attività di gestione e controllo fiscale; non implicano che l'assenza di controlli o misuratori escluda sempre l'esenzione.

  • art. 2697 cod. civ.

    Principio dell'onere della prova a carico di chi afferma un fatto: in materia di agevolazioni fiscali il contribuente deve dimostrare i presupposti dell'esenzione, ma la prova può essere anche indiziaria o logico-critica quando la prova diretta (es. misuratori) non è disponibile e sono fornite giustificazioni documentali solide.

  • art. 2729 cod. civ.

    Riguarda la prova documentale; la sentenza non ha ritenuto contestata la regola né ha fatto uso improprio di documentazione, avvalorando invece prove tecniche e documentali di terzi.

  • art. 132, comma 2, n. 4 e art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamati in relazione ai vizi di motivazione e alle formalità del dispositivo; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e non affetta da nullità.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Richiamato per i motivi di ricorso in cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme): la Corte ha rigettato i motivi come infondati o generici.

Massime di principio

  • L'onere della prova della spettanza di un'agevolazione fiscale grava sul contribuente, ma la prova può essere fornita anche tramite argomentazione logico-critica e documentazione quando la prova tecnica diretta (es. misuratori fiscali) è assente o non disponibile.
  • L'assenza o la non operatività temporanea di misuratori fiscali non determina automaticamente il rigetto di una richiesta di esenzione: occorre verificare se il contribuente abbia posto in essere condotte elusive o si sia sottratto ai controlli dell'Amministrazione.
  • I poteri dell'Amministrazione di imporre misuratori e controlli sono rilevanti ma non trasformano gli adempimenti tecnici in condizioni 'sine qua non' per la nascita del diritto all'esenzione; ciò che conta è la possibilità di dimostrare il fatto rilevante con i mezzi disponibili.
  • In situazioni analoghe è determinante produrre documentazione tecnica, registri, dichiarazioni di terzi autorevoli (armatore, capitaneria, relazioni tecniche, rapporti a ministeri) che circostanzino l'uso del prodotto e il contesto operativo (es. fase di rodaggio, assenza di traffico).
  • Se l'Amministrazione ritiene necessario l'installazione di misuratori, il contribuente deve collaborare e adempiere nei tempi ragionevoli; tuttavia, la mancata installazione per cause non imputabili al contribuente non implica automaticamente perdita dell'agevolazione.

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