Cassazione Penale, Ordinanza n. 34603/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado a tre mesi di arresto ed euro 4.000 di ammenda per una violazione del Codice della strada commessa in occasione di un sinistro stradale avvenuto in Castel Volturno il 2 marzo 2021. Con l'unico motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo sufficiente il diniego delle attenuanti generiche valorizzando, da un lato, la partecipazione dell'imputato a un incidente con autovettura priva di assicurazione e, dall'altro, i precedenti penali, reputati indicativi della sua impermeabilità a precedenti condanne. Ha inoltre ritenuto legittima la graduazione della pena, perché rientrante nella discrezionalità del giudice di merito e adeguatamente motivata tramite il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p., non essendo richiesta una motivazione più analitica in assenza di una pena molto superiore alla media edittale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
norma incriminatrice della violazione stradale per la quale l'imputato era stato condannato in entrambi i gradi di merito
art. 133 cod. pen.
criteri di commisurazione della pena utilizzabili dal giudice di merito per motivare la graduazione del trattamento sanzionatorio
art. 62 bis cod. pen.
norma sulle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto legittimamente motivato
art. 568 cod. proc. pen.
richiamato implicitamente nel regime delle impugnazioni, in quanto il provvedimento decide sul ricorso per cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può fondare la decisione anche su un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., purché ritenuto prevalente e significativo rispetto alla personalità del reo, alla gravità del fatto o alle modalità dell'azione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi precedenti penali e circostanze concrete del fatto incompatibili con una valutazione favorevole della personalità dell'imputato.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione è sufficiente quando dia conto dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. o richiami gravità del reato e capacità a delinquere.
- È necessaria una motivazione particolarmente analitica sulla dosimetria della pena solo quando il trattamento sanzionatorio sia sensibilmente superiore alla misura media edittale; in difetto, è sufficiente una motivazione sintetica ma coerente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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