Cassazione Penale, Sentenza n. 34315/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione di appello ritenendo violato il divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3, c.p.p.), perché la Corte d'appello, pur dichiarando estinti per prescrizione due reati contravvenzionali (artt. 703 e 697 c.p.), ha aumentato la pena detentiva di 4 mesi rispetto al primo grado e ha fornito motivazione insufficiente per tale aggravamento; ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha constatato la violazione del divieto di reformatio in pejus, annullando la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. In sostanza la Corte ha stabilito che l'aumento della pena detentiva, nonostante la diminuzione della multa, è illegittimo quando l'appellante sia il solo imputato e alcuni reati siano stati dichiarati estinti per prescrizione.
Norme richiamate
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
«Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado»
La norma vieta la reformatio in pejus quando il solo imputato impugna: il giudice d'appello non può aggravare la pena né adottare misure più gravi; tale divieto impone che, se l'appello dell'imputato consegue all'estinzione di reati concorrenti, la pena complessiva debba risultare diminuita.
art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
Il comma quarto viene interpretato come prescrivente che, in caso di accoglimento parziale dell'appello dell'imputato riguardante circostanze o reati concorrenti, la pena complessiva sia corrispondentemente diminuita.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Previsioni sulle censure proponibili in cassazione: vizio di legge (lett. b) e insufficiente o contraddittoria motivazione (lett. e). Il ricorrente ha invocato queste censure per la illegittima aggravazione e la mancanza di motivazione.
artt. 703 e 697 cod. pen.
Reati contravvenzionali dichiarati estinti per intervenuta prescrizione dalla Corte d'appello; la loro estinzione ha rilevanza sul calcolo complessivo della pena applicabile.
art. 61, n. 2, cod. pen.; artt. 4 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895
Norme sostanziali che disciplinano il reato residuo per il quale la Corte d'appello ha rideterminato la pena; la decisione di merito su questi profili non è stata annullata, ma la determinazione sanzionatoria è stata ritenuta viziata dalla reformatio in pejus.
Giurisprudenza citata: Sez. 3, n. 38084 del 23/06/2009 (Riggio)
Precedente che conferma il principio secondo cui, quando l'appellante è il solo imputato e alcuni reati vengano estinti, il giudice d'appello deve ridurre l'entità della pena originariamente inflitta; la mancata riduzione integra violazione del divieto di reformatio in pejus.
Massime di principio
- Quando il solo imputato impugna, il giudice d'appello non può applicare una pena complessiva più grave: vale il divieto di reformatio in pejus (art. 597 c.p.p.).
- Se l'appello dell'imputato determina l'estinzione per prescrizione di reati concorrenti, la pena complessiva deve essere corrispondentemente diminuita; non è ammissibile compensare con la diminuzione di una sanzione pecuniaria l'aumento della pena detentiva se il risultato complessivo è peggiorativo.
- La corte d'appello deve motivare specificamente ogni aggravamento rispetto al primo grado; mancanza o genericità della motivazione è vizio rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- In presenza di violazione del divieto di reformatio in pejus la Corte di Cassazione annulla di regola la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame.
- Il ricorso per cassazione può limitarsi al profilo sanzionatorio quando la Corte ritenga legittime le statuizioni di merito diverse dal trattamento della pena.
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