Ordinanza n. 298/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione cautelare dei seguenti atti: 1) la determina del Settore II del Comune di Termoli, NRG -OMISSIS- – settore n. -OMISSIS-, con la quale è stata conclusa negativamente la conferenza di servizi indetta sull’istanza della ricorrente prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, per il recupero del sottotetto sul “-OMISSIS-” via -OMISSIS-; 2) il preavviso di diniego prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comune di Termoli; 3) l’indizione della conferenza di servizi prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comune di Termoli; 4) il parere negativo espresso dalla Rete Ferroviaria Italiana del -OMISSIS-; 4) il parere della Soprintendenza n.-OMISSIS- del -OMISSIS-; 5) il parere negativo della Soprintendenza n. -OMISSIS-; 6) il parere negativo espresso dalla Rete Ferroviaria Italiana del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- 2026-OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di conclusione negativa della conferenza di servizi relativa all’istanza di recupero di un sottotetto, unitamente agli atti presupposti e ai pareri negativi della Soprintendenza e di Rete Ferroviaria Italiana
Esito
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso, con domanda cautelare, per l’annullamento della determinazione del Comune di Termoli che ha concluso negativamente la conferenza di servizi indetta sull’istanza di recupero di un sottotetto, nonché del preavviso di diniego, dell’atto di indizione della conferenza e dei pareri negativi resi dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise e da Rete Ferroviaria Italiana. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto una verificazione tecnica, nominando un verificatore, il quale ha chiesto una proroga del termine per il deposito della relazione.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né quella cautelare nel merito. Ritenuta concedibile la richiesta del verificatore, ha prorogato di 60 giorni il termine per il deposito della relazione tecnica relativa alla verificazione già disposta con precedente ordinanza collegiale. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Come è indicizzato
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