Sentenza n. 1977/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione sull'istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano soddisfatto la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il tempo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell'Amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. L'Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento durante il giudizio ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sul silenzio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo oggetto dell'istanza soddisfa la pretesa azionata e comporta la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., quando non residui un'ulteriore contestazione sulla mancata definizione del procedimento.
- La fissazione di un appuntamento da parte della competente sede diplomatica, quando costituisce l'atto necessario per attivare il procedimento di rilascio del visto richiesto, integra il soddisfacimento della pretesa fatta valere con il ricorso contro il silenzio.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il tempo intercorso tra la richiesta amministrativa e la proposizione del ricorso non sia particolarmente esteso e l'Amministrazione si sia attivata, durante il giudizio, in tempi ragionevoli; resta ferma la possibilità di porre a carico dell'Amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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